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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2018, n. 18892

Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Progetti di utilizzo – Distinzione tra fase "descrittiva" e fase "programmatica" – Qualificabilità della fase "programmatica" come attestazione di "fatto" – Esclusa - Configurabilità del reato di falsità ideologica - Articoli 481 e 483, C.p. – Esclusa – Disciplina applicabile ratione temporis in materia di terre da scavo – Articolo 186, Dlgs 152/2006 – Evoluzione normativa - Dpr 120/2017 - Obbligo presentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47, Dpr 445/2000 – Sussistenza – False attestazioni di "fatti" - Falso ideologico in atto pubblico – Articolo 483, C.p. - Applicabilità

Le attestazioni contenute nella parte "programmatica" del progetto di utilizzo delle terre da scavo, a differenza di quelle incluse nella parte "descrittiva", non sono punibili per "falsità ideologica".
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 18892/2018), infatti, qualificare un progetto, quantomeno per la parte programmatica, alla stregua di un "fatto" – sanzionabile quindi, se del caso, per "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex articolo 483, C.p. - risulta "davvero arduo".
La falsa attestazione penalmente sanzionata consiste infatti in una affermazione o negazione di verità preesistente alla dichiarazione, "mai in una dichiarazione di volontà (…) men che meno nella violazione di un impegno solennemente preso dinanzi al pubblico ufficiale". A meno di espresse "estensioni" normative dell'oggetto di tutela, quindi, solo la parte del progetto "descrittiva" – nello specifico, delle condizioni legittimanti l'utilizzo delle terre - risulta presidiata penalmente.
Il Tribunale di Milano dovrà quindi riesaminare un caso relativo al mancato rispetto di un piano scavi, presentato ex articolo 186 Dlgs 152/2006, eventualmente applicando - considerato che tale norma, applicabile ratione temporis, a differenza del vigente Dpr 120/2017 non richiedeva alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - il meno grave reato di "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (articolo 481, C.p.).

Corte di Cassazione

Sentenza 3 maggio 2018, n. 18892