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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 agosto 2024, n. 33144

Rifiuti - Impresa esercente attività di raccolta di oli esausti - Affidamento a terzi dei rifiuti per il relativo smaltimento (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera z), Dlgs 152/2006) - Obblighi - Controllo delle autorizzazioni e competenze tecniche prescritte dalla legge per lo smaltimento - Necessità - Sussistenza - Omissione - Gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti da parte della società incaricata dello smaltimento (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006) - Responsabilità - Anche l'impresa che ha conferito i rifiuti (N.d.R.: articolo 188, Dlgs 152/2006) - Sussistenza

L'amministratore unico di un'azienda che conferisce rifiuti a terzi per il relativo smaltimento risponde penalmente dell'eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli dovuti sulle autorizzazioni.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 33144/2024 pronunciandosi nell'ambito di un procedimento penale contro l'amministratore unico di una società condannato dai Giudici siciliani per il reato di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti (oli esausti) ex Dlgs 152/2006.
La Corte ha ricordato che colui che affida i rifiuti a soggetti terzi per il relativo smaltimento ha l'onere di seguire il ciclo di gestione degli stessi. E quindi di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico, "anche con riferimento all'idoneità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'attività di stoccaggio". Altrimenti rispondendo penalmente per il mancato controllo. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 27 agosto 2024, n. 33144