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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 luglio 2017, n. 35179

Rifiuti - Produttore - Obblighi - Articolo 188, Dlgs 152/2006 - Appalto a soggetti terzi della raccolta e dello smaltimento - Deposito preliminare non autorizzato - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Responsabilità - Momento di conferimento dei rifiuti - Rilevanza

Al fine di stabilire se il produttore dei rifiuti sia responsabile del deposito illecito in concorso con il soggetto terzo al quale ha affidato raccolta e smaltimento, rileva il momento del "conferimento" dei rifiuti.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 35179/2017) che ha cassato (senza rinvio, per intervenuta prescrizione) una sentenza con cui il responsabile di una raffineria era stato condannato, dalla Corte di Appello di Brescia, per il "deposito preliminare non autorizzato" dei rifiuti prodotti da una manutenzione straordinaria dell'impianto.
La sentenza, secondo la Cassazione, ha mancato di ricostruire la vicenda processuale "onde comprendere il momento in cui i rifiuti dovevano considerarsi conferiti" al soggetto terzo, autorizzato ex Dlgs 152/2006, al quale era stata appaltata la raccolta e lo smaltimento degli stessi.
Nel caso sia l'appaltatore a procedere direttamente alla raccolta dei rifiuti e alla sistemazione delle aree, esemplifica la Suprema Corte, è evidente che nessuna responsabilità può essere attribuita al produttore (e committente). Nel caso in cui sia il produttore ad individuare le aree di deposito, invece, il reato in concorso con l'appaltatore è ben configurabile.

Corte di Cassazione

Sentenza 18 luglio 2017, n. 35179