Delibera Arera 10 settembre 2024, n. 358/2024/R/Idr
Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4) di cui alla delibera 28 dicembre 2023, 639/2023/R/Idr - Approvazione del Piano tariffario 2024-2029 da parte degli Enti di governo dell'ambito - Avvio del procedimento per determinare d'ufficio le tariffe del Servizio idrico integrato nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e dei gestori inadempienti
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 10 settembre 2024, n. 358/2024/R/Idr
(Pubblicata sul sito dell'Autorità l'11 settembre 2024)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1307a
riunione del 10 settembre 2024
Visti:
• la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
• la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2015)120 final;
• la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Pnrr);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/1995);
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: Dlgs 267/2000) e, in particolare, l'articolo 243-bis, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlg. 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;
• il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011);
• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
• il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (di seguito: legge 205/2017), e, in particolare, il comma 516 e seguenti dell'articolo 1, come successivamente modificati e integrati, in tema di Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
• il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
• il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/Idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
• la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/Idr";
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/Idr, recante "Approvazione del Metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (Mti);
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr (di seguito: deliberazione 655/2015/R/Idr), recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (Rqsii);
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/Idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio Mti-2";
• la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/Idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr) recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)";
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/Idr, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
• la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/Idr, avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 425/2019/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr e il relativo allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 Mti-3. Schemi regolatori" (Mti-3);
• la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
• le deliberazioni dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/Idr, 1 giugno 2018, 311/2018/R/Idr, 15 dicembre 2020, 555/2020/R/Idr e 27 settembre 2022, 459/2022/R/Idr, recanti gli avvii dei procedimenti per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della regolazione tariffaria pro tempore vigente, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario";
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/Idr, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti), nonché modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/Idr e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (Rqsii)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/Idr (di seguito: deliberazione 639/2023/R/Idr), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4)", e il relativo allegato A (di seguito: Mti-4);
• la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/Idr recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del Servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (Rqsii)" (di seguito: deliberazione 37/2024/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/Idr recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/Idr (Rqti)" (di seguito: deliberazione 39/2024/R/Idr);
• la relazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 348/2024/I/Idr, recante "Diciannovesima Relazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Norme in materia ambientale'";
• la determina 26 marzo 2024, 1/2024-Dtac, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 637/2023/R/Idr e 639/2023/R/Idr" (di seguito: determina 1/2024-DTAC).
Considerato che:
• l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
• l'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (…)";
• l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011 prevede che l'Autorità (prima "l'Agenzia"):
— "predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"";
— "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti";
— "nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere (...)";
• l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità "approva le tariffe del Servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (…) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti".
Considerato che:
• con deliberazione 639/2023/R/Idr, l'Autorità ha approvato il Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), integrando e sviluppando — in un quadro generale di regole stabile e certo — la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (adottato con deliberazione 637/2023/R/Idr), in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
• con la citata deliberazione 639/2023/R/Idr l'Autorità ha, in particolare, adottato una nuova metodologia tariffaria tesa, tra l'altro, a migliorare la capacità di implementare strategie di intervento ad ampio spettro e a dare risposta immediata a criticità emergenti, rispondendo, in particolare, alle seguenti finalità:
— promuovere la spesa per investimenti anche nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, impiegando strumenti innovativi per responsabilizzare le aree interessate, declinando opportunamente l'attività di pianificazione secondo impostazioni territorialmente più ampie della singola gestione o del singolo Ato e ricomprendendo nella regolazione tariffaria componenti di costo che possano descrivere in modo più significativo le caratteristiche della fornitura;
— superare – tramite una rinnovata disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario – le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola, comunque preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza;
— aggiornare la trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che — alla luce della molteplicità delle possibili policy di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento — consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al benchmark, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
— accompagnare, tramite specifici accorgimenti, i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della governance di settore.
Considerato che:
• al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
— il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (Pos), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/Idr, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo Ato;
— il Piano economico-finanziario (Pef), che – ai sensi dei commi 4.2, lettera b), e 5.3, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/Idr – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
— la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lettera c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/Idr;
• il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
• il comma 5.3, lettera d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
— il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
— il Piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
— la convenzione di gestione;
— una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
— l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del Piano economico-finanziario;
— l'aggiornamento dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
• con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/Idr, 637/2023/R/Idr e 639/2023/R/Idr, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e Pef, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
• il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.
Considerato che:
• al fine di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, la medesima deliberazione 639/2023/R/Idr, ai commi 5.5 e 5.6, dispone che, ove il termine previsto (del 30 aprile 2024) decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 5.6 precisa che:
— decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
— nei casi in cui a seguito di istanza di aggiornamento tariffario del gestore, il soggetto competente non ne rinvenga i presupposti, quest'ultimo comunica tempestivamente all'Autorità e all'operatore medesimo la causa di esclusione, tra quelle previste all'articolo 9 del medesimo provvedimento, in cui il citato gestore ricade;
• in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/Idr prevede poi che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie
che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'allegato A della richiamata deliberazione 639/2023/R/Idr, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
• il comma 5.9 della deliberazione in parola dispone, altresì, che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo è posta pari a zero, anche precisando che, in sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito;
• relativamente alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/Idr ha confermato l'impostazione generale assunta nel terzo periodo regolatorio (enucleando quelle riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio ovvero alla non conformità alla disciplina pro tempore vigente, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, al mancato versamento alla Csea delle previste componenti tariffarie perequative, alla mancata adozione della Carta dei servizi, alla fatturazione di un consumo minimo impegnato), introducendo talune precisazioni coerenti con le più recenti previsioni normative tese a rafforzare il processo di razionalizzazione delle gestioni operanti nel servizio idrico integrato, nonché individuando quale ulteriore casistica di esclusione, a partire dal 2026, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica;
• peraltro, l'Autorità, nel promuovere — nell'ambito delle proprie competenze – il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, con la citata deliberazione 639/2023/R/Idr ha aggiornato la disciplina dello schema di convergenza, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) a cui – al verificarsi di rinnovate condizioni (enucleate all'articolo 10) volte ad accompagnare i processi di razionalizzazione gestionale in atto – è possibile far ricorso nei casi caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base benchmark delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.
Considerato, infine, che:
• decorso il termine del 30 aprile 2024, previsto per l'invio delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare i dati e gli atti necessari, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 637/2023/R/Idr, 639/2023/R/Idr e nel rispetto delle modalità di cui alla determina 1/2024-DTAC;
• taluni Enti di governo dell'ambito hanno informato l'Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l'adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza; tuttavia per alcune delle gestioni coinvolte — pur avendo l'Ente di governo dell'ambito comunicato l'imminente conclusione dell'iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria — non sembrano essere stati ottemperati gli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/Idr;
• peraltro, al fine di superare l'inerzia dei soggetti locali coinvolti, alcuni gestori hanno informato l'Autorità di aver provveduto a trasmettere al relativo soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 639/2023/R/Idr;
• inoltre, in taluni casi (perlopiù interessati da processi — ancora in corso – di integrazione delle gestioni, ovvero di riordino organizzativo degli Enti di governo dell'ambito) sono emersi perduranti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria, anche relativamente alle precedenti annualità;
• il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste rileva anche ai fini:
— dell'applicazione del meccanismo incentivante previsto dalla regolazione della qualità contrattuale (Rqsii) e tecnica (Rqti), atteso che le deliberazioni 37/2024/R/Idr e 39/2024/R/Idr (di avvio dei relativi procedimenti per il biennio di valutazione 2022-2023) dispongono l'esclusione dalle premialità "per le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente entro la data dichiarata nell'ambito della raccolta dati Rqti, e in ogni caso in data antecedente alla scadenza del procedimento" indicata nel 31 ottobre 2024;
— del trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi necessari e urgenti eventualmente ricompresi nel "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" di cui all'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017, in particolare secondo i termini e le condizionalità previsti con deliberazione 425/2019/R/Idr;
— delle valutazioni di ammissibilità a beneficiare di eventuali ulteriori fondi pubblici, alla luce dell'impostazione stabilmente adottata da talune amministrazioni responsabili dell'assegnazione delle risorse in parola;
• nell'ambito della propria attività di monitoraggio semestrale sugli assetti locali del settore idrico (ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Dlgs 152/2006), l'Autorità ha rilevato:
— la presenza (in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia) di Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, che prevede specifici obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto;
— la permanenza di soggetti che, anche negli Ato con affidamenti assentiti da tempo, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, tali da poter ricadere nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/Idr.
Ritenuto che:
• il tempestivo recepimento della metodologia tariffaria di cui alla deliberazione 639/2023/R/Idr rappresenta un passaggio fondamentale per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni (anche a fronte degli eccezionali accadimenti intervenuti, come la spinta inflazionistica, in parte legata anche all'incremento dei costi dell'energia) e per favorire, in particolare, l'implementazione di un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici;
• sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali (Dtac), affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/Idr, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie, e comunicando che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del citato comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/Idr;
• sia altresì opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 639/2023/R/Idr, degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 5.5, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;
• sia necessario, in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, che il Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, nell'eseguire le azioni sopra richiamate, tenga anche conto dell'attuale stato dei procedimenti avviati per la determinazione delle tariffe d'ufficio per le precedenti annualità, provvedendo quindi, unitamente alle suddette diffide, a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali si siano rinvenuti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria secondo la regolazione pro tempore vigente;
• sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, anche approfondendo le specifiche circostanze che hanno contribuito, nei casi in questione, al permanere delle gestioni in economia, per una o più fasi della filiera idrica, in capo ad Enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio;
• sia opportuno conferire, altresì, mandato al Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche, enucleate all'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/Idr, di esclusione dall'aggiornamento tariffario
Delibera
1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/Idr, conferendo mandato al Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche in parola, comunque tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000 in materia di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di aggiornamento della predisposizione tariffaria a seguito di istanza del gestore, ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 639/2023/R/Idr;
3. di prevedere che il Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, nell'ambito delle azioni di cui ai precedenti punti, provveda a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali, nell'ambito dei procedimenti avviati per la determinazione delle tariffe d'ufficio per le precedenti annualità, si siano rinvenuti perduranti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria secondo la regolazione pro tempore vigente;
4. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, enucleati all'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/Idr, in coerenza con quanto precisato al punto 1 relativamente agli Enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.