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Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 27 settembre 2024, n. 84

Approvazione del bando per gli incentivi per le imprese produttrici di plastica monouso per riconvertire i processi produttivi nella realizzazione di prodotti alternativi a quelli monouso

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 27 settembre 2024, n. 84

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 4 ottobre 2024)

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri;

Visto il Dpcm 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, con il quale è stato adottato l'"Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024 al n. 68;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 242;

Visto il Dm 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

Visto il Dpcm del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ingegnere Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche;

Visto il decreto dipartimentale MASE.DISS.0000274 del 13 giugno 2024 ed il nulla osta pervenuto dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 19 giugno 2024, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2024 per il Diss e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni generali;

Vista la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa agli Orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che prevede che, al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato al medesimo decreto, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, anche per il perseguimento delle finalità di sostenere e incentivare le imprese produttrici di tali prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con Enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che stabilisce che per le finalità di sostegno e incentivazione delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del medesimo decreto "è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, prot. n. 439, registrato dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2024 al n. 1552 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2024, recante "Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso" che, in attuazione di quanto stabilito al citato articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definisce i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;

Visto l'articolo 1, comma 2 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 439 che prevede che, per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sono destinate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7093/PG 02 "Sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso per la riconversione dell'attività produttiva verso prodotti riutilizzabili o alternativi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

Considerato che, rispetto all'ammontare complessivo delle risorse indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 439, risultano nella effettiva disponibilità del Ministero, ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, unicamente le risorse iscritte sul summenzionato capitolo di bilancio con riferimento all'anno 2024;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 439 che prevede che con successivo decreto della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengano definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa;

Visto il regolamento (Ue) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) e, in particolare, l'articolo 2 ("de minimis") che abilita la Commissione a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;

Visto il regolamento (Ue) 2023/2831, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, che sostituisce il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; in particolare il nuovo regolamento prevede l'innalzamento del massimale degli aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro a 300.000,00 euro;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce"" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (Cup) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive;

Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica — Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei Conti n. 1329 del 12 maggio 2021.

Considerata l'opportunità di procedere ad attuare l'intervento istituito di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 con esclusivo riferimento alle risorse stanziate per l'esercizio 2024, definendo i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e la documentazione da fornire a corredo della stessa in coerenza con quanto stabilito dal richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 439;

Decreta

Articolo 1

 

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "Cup": il Codice unico di progetto (Cup), che identifica un progetto d'investimento pubblico e che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

b) "decreto legislativo n.196/2021": il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

c) "decreto ministeriale": il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, n. 439, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2024, recante "Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso";

d) "impresa unica": tutte le imprese fra le quali intercorre, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

e) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche;

f) "regolamento de minimis": il regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che sostituisce il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

g) "Registro delle imprese": il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

h) "Registro nazionale degli aiuti": il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti "de minimis" e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

i) "soggetto attuatore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia;

j) "soggetto beneficiario": il soggetto proponente cui sono concesse le agevolazioni previste dal decreto ministeriale;

k) "soggetto proponente": il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale che presenta la domanda di agevolazioni previste dal medesimo decreto.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché la documentazione da fornire a corredo delle stesse, da parte delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo n. 196/2021, che intendono procedere alla modifica dei propri cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

Articolo 3

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento alla dotazione indicata all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale, esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024, pari a 10 (dieci) milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), calcolato sui tre anni precedenti, nonché secondo quanto disciplinato ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.

2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale, nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale, non sono cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Articolo 4

Ulteriori disposizioni in merito ai progetti e alle spese ammissibili

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere diretti alla finalità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale che sostiene le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo delle medesime imprese verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi. A tal fine l'intervento oggetto di agevolazione deve consentire alle imprese di realizzare prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Ai fini della determinazione delle spese agevolabili, nell'ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese descritte all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale come: imposte e tasse, quelle riferite ai costi legati all'ordinario funzionamento dell'impresa, nonché gli acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

3. In ottemperanza a quanto previsto allo stesso articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale, sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese i cui giustificativi, nonché i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento, riportano una data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo articolo 5. Nel caso in cui l'impresa sostenga spese nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e quella di adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 7, i giustificativi di spesa, ai fini dell'ammissibilità, devono riportare la dicitura "Spesa dichiarata a valere sull'agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196".

Articolo 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n.196/2021, ciascun soggetto proponente, a decorrere dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024, può presentare domanda di ammissione alle agevolazioni redatta secondo quanto disciplinato al successivo comma 3. La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentate del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero da altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione, corredata di tutti gli allegati, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: riconversione.plastica@pec.mase.gov.it . Nell'oggetto della Pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196". Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna della Pec. Il Ministero non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata. Ciascun soggetto proponente può trasmettere una sola domanda di ammissione. Qualora, in relazione ad un medesimo proponente, pervengano più domande nell'arco temporale di apertura dello sportello, il Ministero prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, identificata sulla base dell'ordine temporale di ricevimento.

2. Il soggetto proponente che presenta domanda di cui al comma 1 assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del Dpr n. 642/1972, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto proponente per eventuali successivi controlli.

3. Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la domanda di agevolazione redatta secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "Bandi e Avvisi".

4. La domanda deve, a pena di esclusione, essere corredata da:

a) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo n. 196/2021, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale – da redigere secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "Bandi e Avvisi";

b) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazione dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – da redigere secondo gli schemi disponibili nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "Bandi e Avvisi";

c) copia dei preventivi delle spese dettagliate nel modulo di domanda e nella descrizione dell'intervento, nonché, nel caso di spese per l'acquisto di beni usati di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio resa dal rivenditore autorizzato, secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "Bandi e Avvisi";

d) esclusivamente per le domande di agevolazione firmate da un soggetto delegato, copia dell'atto con il quale risulti conferito al firmatario dell'istanza lo specifico potere di rappresentanza;

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito web del Ministero (www.mase.gov.it) dedicata alla misura.

6. Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 1, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Articolo 6

Istruttoria della domanda

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni presentate ai sensi del precedente articolo 5, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale.

2. Il Ministero potrà avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.8, comma 2 del decreto ministeriale, di un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore generale della Dg Ecb una volta scaduto il termine per la presentazione delle istanze, che opererà senza diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o indennità comunque denominata.

3. Il soggetto attuatore, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale, verifica che il soggetto proponente sia effettivamente un'impresa produttrice di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021. Tale verifica sarà effettuata tramite la consultazione delle informazioni presenti nel Registro delle imprese.

4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, il Ministero può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 7

Concessione delle agevolazioni

1. Terminate le attività istruttorie di cui all'articolo 6, il Ministero procede all'adozione del decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale, contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice Cup. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti giustificativi di spesa unitamente alla dicitura di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione rispetto ai dati dichiarati nella predetta istanza, relativi al soggetto proponente ovvero al progetto presentato, devono essere tempestivamente comunicate via Pec al Ministero all'indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it , affinché il medesimo Ministero possa procedere alle opportune verifiche e valutazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il soggetto proponente è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nell'apposita sezione dedicata al presente decreto del sito internet del Ministero.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'apposita sezione dedicata al presente decreto del sito internet del Ministero è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto ministeriale e dal presente provvedimento.

2. Come previsto all'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale, le modalità di rendicontazione delle spese oggetto dell'agevolazione e di erogazione dell'importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a corredo dell'istanza di erogazione saranno rese note con il decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto ministeriale, i soggetti beneficiari dopo aver realizzato l'intervento oggetto di agevolazione devono trasmettere al Ministero apposita istanza di erogazione entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "News" e "Bandi e Avvisi" e legge nella piattaforma telematica "incentivi.gov.it". Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di pubblicità legale.

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per i previsti adempimenti di competenza.

Allegato 1

Schema — Modulo di domanda

Schema - Modulo di domanda

Formato: .pdf - Dimensioni: 3 MB


 

Allegato 2

Schema — Descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo

 

Allegato 3

Antimafia — Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Cciaa

 

Allegato 4

Antimafia — Dichiarazione familiari conviventi

Antimafia - Dichiarazione familiari conviventi

Formato: .doc - Dimensioni: 372 KB


 

Allegato 5

Facsimile — Dichiarazione beni usati

Facsimile - Dichiarazione beni usati

Formato: .doc - Dimensioni: 11 KB


Allegato 6

Oneri informativi

Oneri informativi

Formato: .pdf - Dimensioni: 207 KB


 

Allegato 7

Informativa dati personali — Infografiche

Informativa dati personali - Infografiche

Formato: .pdf - Dimensioni: 263 KB