Sentenza Corte di Cassazione 19 settembre 2024, n. 35110
Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Assimilazione agli scarichi di acque domestiche - Rispetto delle condizioni indicate all'articolo 101, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza - Applicazione del regime di assimilazione agli scarichi domestici di scarichi industriali ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 227/2011 - Condizioni - Assenza di una disciplina regionale in materia - Sussistenza - Scarichi dei frantoi oleari - Assimilabilità agli scarichi domestici - Rispetto delle condizioni indicate all'articolo 101, comma 7-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Controlli degli scarichi da parte dell'Autorità competente - Analisi delle acque tramite campionamento - Adozione di un campionamento medio prelevato nell'arco di 3 ore ai sensi del punto 1.1.2 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Effettuazione di un campionamento istantaneo anziché di quello previsto dal Dlgs 152/2006 - Effetti - Causa di non rappresentatività del risultato ottenuto - Esclusione - Valutazione da parte del Giudice anche in ragione del marcato superamento dei limiti di ammissibilità previsti per gli scarichi in fognatura - Legittimità - Sussistenza
Gli scarichi idrici industriali si possono considerare come quelli "domestici" e quindi essere soggetti a meno prescrizioni solo nei casi previsti dalla legge, in particolare di quella regionale, che in questi casi prevale sulla norma nazionale.
Un principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 settembre 2024, n. 35110. Gli scarichi delle acque delle imprese sono soggetti a maggiori controlli e prescrizioni da rispettare di quelli delle abitazioni in cui vivono le famiglie (detti "scarichi domestici" dal latino domus che significa casa). In alcuni casi lo scarico di un'industria può essere considerato come se fosse quello di una famiglia e quindi godere di minori obblighi. Questo però è possibile solo rispettando le condizioni previste dalla legge.
In particolare, affermano i Giudici, spetta alla normativa regionale indicare i criteri in base ai quali lo scarico di un'azienda può essere trattato come uno domestico. Solo se le Regioni non dicono nulla si applicano le regole nazionali, come ad esempio il Dpr 227/2011 che alleggerisce gli obblighi delle piccole e medie imprese relativi agli scarichi, indicando quando si applicano le norme meno pesanti stabilite per quelli domestici.
Infine, nel caso degli scarichi in fognatura dei frantoi di olive il Dlgs 152/2006 (articolo 101, comma 7-bis) stabilisce le precise condizioni alle quali tali scarichi sono considerati domestici. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 settembre 2024, n. 35110
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