Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2024, n. 42610

Rifiuti – Materiali inerti da demolizione depositati in cassone a bordo stradata – Attività di stoccaggio non autorizzata – Reato – Articolo 192 e 256, Dlgs 152/2006 – Soggetto che ha trasportato il cassone dove altri conferiscono i rifiuti – Responsabilità – Sussistenza – Deposito temporaneo prima della raccolta – Articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 – Requisiti – Raggruppamento effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti – Evoluzione giurisprudenziale – Raggruppamento effettuato in luogo funzionalmente collegato al luogo di produzione – Rientra – Raggruppamento effettuato in cassone collocato sulla pubblica via – Insussistenza

Il cassone collocato sulla pubblica via non è un luogo idoneo a configurare un deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti edili contenuti (e quindi, se non autorizzato, è stoccaggio illecito di rifiuti).
La Suprema Corte ricorda come la definizione di "deposito temporaneo" stabilita dal Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") presupponga, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositati sul luogo di produzione del rifiuto, ovvero sull'"intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".
Un tratto di carreggiata di una strada provinciale, secondo la Cassazione, non può rientrare in tale perimetro normativo. E questo anche tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale che comprende nel luogo di produzione del rifiuto anche le aree diverse da quella dove lo stesso è stato materialmente prodotto, purché funzionalmente collegate e nella disponibilità del produttore.
Confermata così la condanna per aver concorso a uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti, inflitto da una Corte d'appello siciliana all'autista di una impresa che aveva trasportato il cassone dal cantiere alla pubblica via. Si è infatti in presenza di un raggruppamento di rifiuti, effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei medesimi e senza alcuna autorizzazione amministrativa, reso possibile dalla condotta dell'imputato in questione. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 novembre 2024, n. 42610