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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2020, n. 28669

Rifiuti - Rifiuti edili (speciali non pericolosi ex articolo 184 del Dlgs 152/2006) provenienti da estumulazioni – Raggruppamento in sito – Configurabilità del deposito temporaneo (N.d.R: ex articolo 185-bis del Dlgs 152/2006) – Mancato rispetto dei limiti quantitativi e temporali fissati dal Dlgs 152/2006  - Insussistenza - Responsabilità del custode del cimitero e del responsabile dell’ufficio tecnico – Obbligo di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali tra cui lo smaltimento di rifiuti – Inosservanza – Illegittimità – Sussistenza - Reato di gestione illecita di rifiuti ex all’articolo 256, comma 1 e 2, del Dlgs 152/2006  – Sussistenza – Raggruppamento materiali di risulta tra cui bare e altri rifiuti cimiteriali (rifiuti urbani ex articolo 183 del Dlgs 152/2006) in sacchi di juta inferiori a 30 metri cubi – Legittimità - Requisiti deposito temporaneo – Sussistenza

Dell'inosservanza dei requisiti stabiliti per il deposito temporaneo di rifiuti (nella specie edili da estumulazione) rispondono il custode del cimitero e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 28669 del 15 ottobre 2020 confermando la responsabilità del custode del cimitero e del responsabile dell'ufficio tecnico per il reato di cui all'articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006 (attività gestione rifiuti non autorizzata). Entrambi, omettendo l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali in un comune del casertano, consentivano il deposito incontrollato di rifiuti edili (rifiuti speciali ex articolo 184 del Dlgs 152/2006) provenienti da attività di estumulazione. A seguito di un sopralluogo della polizia giudiziaria si accertava infatti che i cumuli di rifiuti (calcinacci, mattoni e tegole) erano nell'area cimiteriale da oltre un anno e in quantità superiori ai 30 metri cubi consentiti e senza prospettiva di smaltimento.
È stato invece ravvisato il deposito temporaneo (N.d.R.: ex articolo 185-bis del 152/2006) relativamente ai tre sacchi di juta in cui erano stati stoccati i rifiuti cimiteriali (urbani ex articolo 183 del Dlgs 152/2006), tra questi anche resti di bare, avanzi di indumenti, imbottiture, lapidi, oggetti di arredo sacro, nel rispetto di tempi e quantità previsti dalle norme, sempre all’interno dell’area di produzione e presso cui era già stato organizzato lo smaltimento mediante impresa autorizzata. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28669