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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 21 gennaio 2025, n. 415

Rifiuti - Impianto di recupero di rifiuti mediante compostaggio di "rifiuti umidi" e "verde" per la produzione di ammendanti - Modifiche alla autorizzazione integrata ambientale rilasciata ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Divieto di sottoporre a compostaggio le terre di filtrazione - Condizioni - Obbligo per l'Autorità competente di effettuare approfondimenti istruttori sulla compatibilità del rifiuto misto in contestazione con il processo di compostaggio e con il suo successivo impiego - Necessità - Sussistenza - Definizione di compostaggio ex articolo 183, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 - Assimilabilità delle terre di filtrazione ai rifiuti organici - Esclusione - Sussistenza

Il divieto della Pubblica amministrazione all'uso di rifiuti inorganici come le terre di filtrazione insieme a quelli organici in impianti di compostaggio va motivato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 21 gennaio 2025, n. 415 ha riformato la sentenza di segno opposto del Tar Lombardia datata 16 maggio 2022, n. 478.
Il Giudice amministrativo ha confermato il divieto formale all'uso, previsto dal Codice ambientale (articolo 183, Dlgs 152/2006: un rifiuto misto, costituito da materiale organico e materiale inorganico (come le terre di filtrazione), seppure naturale e in astratto compatibile con la produzione di ammendante compostato, non sarebbe ammissibile in un impianto di compostaggio.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato la Provincia prima di negare l'autorizzazione non ha svolto gli approfondimenti necessari. Un parere dell'Ispra del 2017 richiamato dalla sentenza, afferma che "l'ammissibilità di un rifiuto al trattamento di destinazione, ovvero la sua compatibilità con tale trattamento, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione".
In particolare l'Ente, secondo i Giudici, non ha svolto "alcuna verifica in concreto sulla natura del rifiuto in contestazione"né sul poterlo ritenere compatibile con il compostaggio. Il Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato di rifiuti – chiosano i Giudici - ammette al compostaggio le "ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali" che sono indubitabilmente un materiale inerte, non biodegradabile. Lo stesso vale per il terriccio nel recupero degli scarti della barbabietola. Pertanto non è vero, conclude il Consiglio di Stato, che "gli scarti inorganici sono necessariamente esclusi dal compostaggio poiché vi sono indici normativi di segno opposto". (FP)

 

N.d.R.: la presente sentenza riforma la sentenza Tar Lombardia 16 maggio 2022, n. 478.

Consiglio di Stato

Sentenza 21 gennaio 2025, n. 415