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Normativa Vigente

Dm Ambiente 2 gennaio 2025, n. 2

Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e programmazione degli interventi

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 2 gennaio 2025, n. 2

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 5 marzo 2025)

Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce il comma 2-bis all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale, all'articolo 2, commi 1 e 2, è stato ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche "Mase");

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Com (2021) 699 final del 17 novembre 2021, recante "Strategia dell'Ue per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", che definisce, oltretutto, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non sono trasferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della citata legge 29 dicembre 2022, n.197, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, a favore delle Regioni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente con note n. 13963 del 26 marzo 2024 e n. 12409 del 26/03/2024;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con prot. n. 48830 del 7 novembre 2024, acquisito al prot. Mase n. 0205665 del 11 novembre 2024;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con prot. n. 248305 del 28 novembre 2024, acquisito al prot. Mase n. 0031561 del 29 novembre 2024;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 239/CRS del 10 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il Sen. Matteo Salvini è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di avviare la predisposizione delle procedure connesse alla programmazione degli interventi per il contrasto al consumo di suolo in ambito urbano e periurbano;

Decreta

Articolo 1

Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (nel seguito, "legge di bilancio per il 2023"), sono definiti i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati, nonché le modalità di revoca delle risorse. Le risorse sono destinate alle regioni e sono riportate, unitamente ai criteri di riparto, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per consentire una programmazione di interventi pluriennale di valenza significativa, le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono ripartite tra le Regioni per annualità secondo le quote di cui all'allegato 1.

3. La procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano viene definita nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presento decreto. Le Regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento, così come descritto nell'allegato 2, e completano la fase istruttoria entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto di cui all'articolo 5, comma 3. Con uno o più accordi, definiti tra ciascuna Regione e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro i 180 giorni successivi, sono programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ogni annualità. Per ciascuno intervento sono individuati il relativo Codice unico di progetto (Cup), il cronoprogramma, il soggetto attuatore ed eventuali risorse aggiuntive.

4. Fermo quanto stabilito al successivo comma 6, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici competenti, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte delle regioni e di rendicontazione delle spese.

5. Entro 10 giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, per ciascuna Regione, all'invio dei predetti accordi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui all'allegato 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'erogazione annuale delle risorse alle regioni, su richiesta delle medesime regioni secondo le seguenti modalità:

a) fino al 30%, a titolo di anticipazione del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;

b) fino al 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna Regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della stessa regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale per un importo dei pagamenti almeno pari al 25% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3;

c) fino al 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale per un importo dei pagamenti almeno pari al 55% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3;

d) per la quota restante del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati per importo dei pagamenti almeno pari al 75% del finanziamento complessivo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3.

e) La quota di finanziamento è decurtata della quota statale relativa agli interventi programmati eventualmente non avviati.

7. Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

8. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3, per espressa rinuncia della Regione beneficiaria, ovvero per l'assenza di interventi in graduatoria, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le Amministrazioni restanti secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, rideterminati non considerando l'amministrazione interessata.

9. La quota del Fondo per il contrasto al consumo di suolo stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a complessivi euro 2.640.950 e a complessivi euro 2.858.650 è resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 2

Fonti di finanziamento

1. Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, allocate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a valere su altre fonti finanziarie regionali disponibili che devono essere indicate negli accordi di cui all'articolo 1, comma 3. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento ai sensi del successivo articolo 4.

Articolo 3

Modalità di monitoraggio

1. L'impiego delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023 per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, ripartite con i criteri di cui al precedente articolo 1, viene monitorato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap), mediante i codici identificativi dell'opera (Cup) e della gara (Cig) ai quali ogni intervento deve essere associato.

2. Entro 30 giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1, contenenti l'elenco degli interventi programmati, i soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare il sistema di monitoraggio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inserendo le informazioni anagrafiche, fisiche e procedurali.

3. I medesimi soggetti attuatori di cui al comma 2 provvedono all'aggiornamento tempestivo dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle quote successive di finanziamento da parte delle regioni fino ad avvenuta integrazione e aggiornamento.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mediante la Direzione generale competente, provvede con cadenza trimestrale alla verifica degli aggiornamenti operati dai soggetti attuatori sulla banca dati Bdap.

5. Le Regioni restano comunque responsabili finali del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento.

Articolo 4

Revoca e nuova programmazione

1. In caso di mancata pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento programmato da parte dell'ente beneficiario e/o attuatore entro il termine di dodici mesi dall'avvenuta programmazione degli interventi con accordo di cui all'articolo 1, comma 3, il finanziamento è revocato.

2. Comporta la revoca del finanziamento anche la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

4. Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi.

5. Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalle regioni a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria della medesima regione, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le aree su cui sono programmati gli interventi a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di "area verde inedificabile ad uso pubblico". Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante determina del Consiglio comunale, di introduzione sull'area di intervento del vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico" negli strumenti urbanistici.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può eseguire verifiche a campione sulla realizzazione degli interventi finanziati per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) o delle Autorità di bacino distrettuali.

3. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Allegato 1

Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027

 

Allegato 2

Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano