Sentenza Corte di Cassazione 4 marzo 2025, n. 8391
Rifiuti – Raccolta – Isola ecologica – Addetto che si impossessa di rifiuti per cederli a terzi in cambio di denaro – Reato di peculato – Articolo 314, Codice penale – Condizioni – Qualifica dell'attività del centro di raccolta come pubblico servizio – Sussistenza – Qualifica dell'operatore come incaricato di pubblico servizio – Articoli 357 e 358, Codice penale – Soggetto assegnatario di mere mansioni d'ordine o che presta opera meramente materiale – Non rientra – Addetto dell'isola ecologica che svolge mansioni di custodia dell'area e funzioni valutative/discrezionali sul conferimento dei rifiuti – Qualifica come incaricato di pubblico servizio – Sussistenza
L'operatore dell'isola ecologica che si impossessa di rifiuti "nobili" conferiti per cederli a terzi in cambio di denaro commette un reato contro la P.a. (peculato) e rischia la reclusione in base al Codice penale.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 marzo 2025, n. 8391, l'operatore può essere condannato ai sensi dell'articolo 314 del Codice penale in quanto soggetto incaricato di un pubblico servizio che si appropria di cose mobili altrui in sua disponibilità per ragioni di servizio (reato punibile con la reclusione da 4 anni a 10 anni e sei mesi).
Pacifica la riconducibilità dell'attività di raccolta dei rifiuti a pubblico servizio, il giudizio si è incentrato sulla qualifica degli addetti dell'isola ecologica quali soggetti "incaricati di pubblico servizio" (articolo 358, Codice penale). Tale qualifica, in base a quanto già stabilito dalla stessa Suprema Corte, deve infatti essere esclusa per il soggetto "assegnatario di mere mansioni d’ordine" o che presta "opere meramente materiali".
Nel caso specifico, tuttavia, secondo Giudici di merito e Cassazione i compiti affidati non erano meramente esecutivi o materiali ("come effettivamente può essere quello di riporre il rifiuto nel cassonetto e/o di compilare il modulo in esecuzione di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici"). L'addetto sotto accusa, infatti, svolgeva sia mansioni di custodia e di vigilanza dell'isola ecologica, sia funzioni valutative/decisionali in merito alla natura dei rifiuti conferiti e alla conferibilità degli stessi. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 4 marzo 2025, n. 8391
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