Delibera Arera 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif
Bonus sociale rifiuti -Riconoscimento della componente perequativa della tassa rifiuti a carico di imprese e cittadini e avvio del procedimento per l'attuazione del Dpcm 21 gennaio 2205, n. 24
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif
(Pubblicata sul sito web dell'Autorità il 3 aprile 2025)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1334a
riunione dell'1 aprile 2025
Visti:
• la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite (Onu) il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e, in particolare, l'obiettivo 1: "Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo";
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (di seguito: Gdpr) e s.m.i., entrato in vigore il 24 maggio 2016;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che disciplina la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate (di seguito: decreto legislativo 109/1998);
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;
• la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/2005);
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/2006), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
• il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/2008);
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (Tari), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
• la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 1, comma 670 recante trasformazione in ente pubblico economico della "Cassa per i servizi energetici e ambientali";
• la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)";
• il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/2019);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies e come modificato in particolare dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 228/2021);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
• il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito Dpcm 13 ottobre 2016);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.u. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: Dpcm 21 gennaio 2025);
• il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: Decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
• il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: Dm 29 dicembre 2016);
• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)" e, in particolare, l'allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/Idr, recante "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" e il relativo allegato A (di seguito: Tibsi), come successivamente modificati e integrati;
• la deliberazione dell'Autorità, 25 giugno 2019, 280/2019/I/com, recante segnalazione al Parlamento e al Governo per le forniture di energia elettrica, gas e acqua;
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (di seguito: deliberazione 444/2019/R/Rif) e il relativo allegato A (Titr);
• la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi allegati A, B, C e D come successivamente modificati e integrati;
• la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale al Sistema informativo integrato (di seguito: Sii) gestito da Acquirente unico Spa, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
(di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e il relativo Allegato A (di seguito: Mtr2);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com;
• la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2021, 480/2021/A;
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 15/2022/R/Rif) e il relativo allegato A (Tqrif);
• la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1° gennaio 2023";
• la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 263/2023/E/Rif, recante "Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/Rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 386/2023/R/Rif) e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com (di seguito: deliberazione 622/2023/R/com);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Associazione nazionale comuni italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico";
• la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2025, 71/2025/R/com, recante "Disposizioni ad Acquirente unico Spa per l'affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali";
• la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 93/2025/R/com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) e Poste Italiane Spa per il servizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 404/2024/R/com", (di seguito: deliberazione 93/2025/R/com);
• il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale alla Società Acquirente unico Spa, in qualità di gestore del Sii, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico — 17 dicembre 2020", trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424) (di seguito: Parere 279/2020);
• la circolare Csea n. 59/2024/Rif recante modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni a Csea, nonché ai versamenti sui conti perequativi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione 386/2023/R/Rif;
• la comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2023 (prot. Autorità 41447), recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate", da adottarsi ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2 del decreto-legge 124/2019;
• la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2023 (prot. Autorità 47654), recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate", da adottarsi ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2 del decreto-legge 124/2019;
• la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 marzo 2024 (prot. Autorità prot. 22752), recante la nota con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rilasciato il formale concerto sullo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, condizionato alla fissazione di un termine entro cui Arera provvede all'attuazione di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, dello schema medesimo";
• la comunicazione dell'Associazione nazionale Comuni italiani (di seguito: Anci) del 26 aprile 2024 (prot. Autorità 30235), recante proposta di proroga della Convenzione tra l'Autorità e l'Anci per l'esercizio e la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (di seguito: Sgate) di cui alla deliberazione 28 gennaio 2020, 13/2020/R/com e la proposta per lo sviluppo della nuova soluzione informatica individuata per la gestione del bonus per disagio fisico, anche in considerazione del prossimo sviluppo del meccanismo di erogazione del bonus sociale rifiuti.
Considerato che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti – gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";
• il Quadro strategico 2022-2025, nel confermare le linee di intervento adottate dall'Autorità a favore dei consumatori vulnerabili, ha indicato, tra gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione dei prossimi quattro anni, il rafforzamento delle tutele per i consumatori in condizioni di disagio (OS.2), al fine di "garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati", attraverso:
— il "potenziamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per i consumatori in condizioni di disagio e definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti (...)";
— lo "sviluppo di ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio (…)".
Considerato che:
• con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico);
• il decreto-legge 185/2008 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
• il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/2008 hanno individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus;
• il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate a energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
• il Dpcm 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha previsto che l'Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, o nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all'indicatore Isee, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;
• il Dm 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'Isee di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dall'Autorità medesima sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
• l'articolo 1-bis del decreto-legge 105/2010 ha dato luogo alla costituzione del Sii gestito dalla società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico).
Considerato che:
• l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro:
— al comma 5, che:
a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nel seguito: Inps) al Sii, gestito da Acquirente unico;
l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
− al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita Convenzione con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche;
• con il medesimo provvedimento il legislatore nazionale, all'articolo 57-bis, comma 2, ha attribuito nuove competenze all'Autorità, prevedendo tra l'altro che "al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur[i] agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato";
• con il menzionato provvedimento il legislatore ha, altresì, disposto che l'Autorità "definisc[a], con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Considerato, altresì, che:
• la disciplina introdotta dal legislatore con l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 è stata principalmente attuata dall'Autorità, per quanto attiene alle modalità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nella deliberazione 63/2021/R/com;
• in particolare, con la sopradetta deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità, tenuto conto degli elementi emersi nell'ambito della consultazione 204/2020/R/com, ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico, gas e idrico a favore dei clienti ovvero utenti che versano in condizioni di disagio economico articolando le disposizioni in diversi allegati;
• nello specifico, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus, nell'Allegato B le disposizioni al Sii ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta, nell'allegato C le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico e nell'allegato D le modalità di riconoscimento del bonus per i clienti che versano in gravi condizioni di salute;
• la menzionata deliberazione 63/2021/R/com prevede l'invio ai nuclei familiari interessati da parte di Acquirente Unico, in qualità di responsabile del trattamento dati, di comunicazioni in materia di bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (cfr., in particolare, l'articolo 10, comma 7, lett. b), l'articolo 21 dell'allegato A e l'articolo 14, dell'Allegato B) e comunicazioni ai percettori di bonus per disagio fisico come disposto nell'allegato D;
• con la deliberazione 223/2021/R/com, tenuto conto del Parere 279/2020 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità ha definito le modalità di trasmissione dall'Inps al Sii, gestito da Acquirente unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.
Considerato, altresì, che:
• il riconoscimento del bonus sociale elettrico per disagio fisico è garantito attraverso il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" (nel seguito: Sgate) istituito dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 117/08 ed esteso anche alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e di acqua;
• nelle more dell'emanazione del decreto attuativo relativo al bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 con la deliberazione 575/2024/R/com è stato approvato, il nuovo Schema di Convenzione triennale, con il quale viene disciplinata l'attività relativa all'esercizio e la manutenzione del sistema di gestione del bonus sociale elettrico per disagio fisico (Sgate), comprensivo del servizio di assistenza a Comuni, Caf, e distributori di energia elettrica, per il periodo coperto dalla Convenzione, 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027;
• tra le attività oggetto dalla Convenzione in essere con Anci rientra la gestione del bonus elettrico per disagio fisico, in quanto la procedura di accesso a tale compensazione non è automatizzabile, e le attività propedeutiche all'eventuale sviluppo dei processi e del sistema, anche a supporto dei Comuni, per l'erogazione del bonus rifiuti come sancito dal sopradetto comma 6, dell'articolo 57-bis del sopra menzionato decreto;
• le sopradette attività di sviluppo dei processi e del sistema per l'applicazione del bonus rifiuti di cui al comma 1.1 lettera c) nell'ambito della spesa massima annuale di cui alla tabella 3, Allegato B, pari a 320.000 euro (Iva esclusa), saranno disciplinate da appositi Atti Integrativi, che costituiranno parte integrante della Convenzione, adottati a seguito di proposta tecnico economica predisposta da Anci e approvata dall'Autorità;
• con la menzionata deliberazione 575/2024/R/com l'Autorità ha altresì disposto che qualora venga approvato il decreto attuativo di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, si procederà alla ridefinizione delle attività da svolgere con l'integrazione della Convenzione esistente, previa proposta di Anci entro 60 giorni dall'approvazione del decreto medesimo.
Considerato, inoltre, che:
• il successivo Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i "principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento";
• nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore di Situazione economica equivalente (Isee) previsto dal decreto legislativo 109/1998, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento";
• inoltre, il citato decreto ha disposto, all'articolo 3, che:
— l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";
— la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: Csea), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti";
• in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto Dpcm dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta "agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2", identificati attraverso Sgate da parte degli enti erogatori; a tal proposito, l'Autorità:
— "sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), tra il Sistema informativo integrato (Sii), gestito dalla società Acquirente unico Spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), gestito da Anci, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'Inps";
— "definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di Sgate, necessari alla attuazione delle compensazioni (…)";
• in aggiunta, l'articolo 5 del medesimo Dpcm prevede la possibilità da parte dell'Autorità di introdurre "meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie", da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
• infine, il medesimo articolo assegna all'Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie "dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative" anche finalizzata, a conclusione del primo anno di applicazione, ad eventuali proposte migliorative ed integrative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Considerato, anche, che:
• con la deliberazione 444/2019/R/Rif e il relativo allegato A, l'Autorità, al fine di accrescere il grado di tutela degli utenti finali, ha previsto:
— l'obbligo per il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di predisporre e mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, nella quale siano evidenziate, tra l'altro, le "informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie [qualora previste] accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura";
— l'inserimento nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati, oltre alle informazioni sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, dell'"indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli online e fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni [aggiuntive] per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste" e con riferimento alle singole componenti perequative "[del]l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite";
• con la deliberazione 263/2023/E/Rif l'Autorità ha disposto l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione rifiuti urbani (Atrif), anche ai fini dell'applicazione dei sistemi perequativi e del bonus sociale rifiuti destinato agli utenti domestici economicamente svantaggiati, contenente le informazioni relative agli Enti territorialmente competenti (Etc), nonché ai gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti che operano in ciascun Comune del territorio nazionale;
• con la deliberazione 386/2023/R/Rif l'Autorità ha introdotto i sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani; più in dettaglio, sono previste due componenti perequative a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani: la componente UR1,a, a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi; tali componenti possono essere aggiornate annualmente in coerenza con le necessità di gettito dei Conti perequativi;
• con la medesima deliberazione 386/2023/R/Rif sono stati istituiti i Conti presso Csea e disciplinate le relative modalità di gestione, nonché lo scambio dati necessari alla gestione dei flussi finanziari fra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Csea; ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione 386/2023/R/Rif, la circolare Csea n. 59/2024/Rif ha specificato le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono a tali comunicazioni, nonché ai versamenti sui Conti perequativi; l'articolo 3, comma 4, prevede che Csea possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
• il comma 26.2 del Tqrif prevede che "in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione".
Considerato, inoltre, che:
• l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberino "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
• l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
• l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/2021 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".
Considerato, infine, che:
• con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
• l'Autorità può richiedere dati e informazioni ai soggetti sottoposti alla regolazione di settore (secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lett. a) della legge 481/1995), nonché alle imprese e alle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della citata legge 481/1995).
Ritenuto che:
• sia necessario avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, nell'ambito del quale, anche tenuto conto delle misure di tutela adottate dall'Autorità a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri:
— definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
— dare mandato ad Anci di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e Anci medesima, al fine di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema Sgate, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del Sii e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
— prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
— disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
— definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
• sia, infine, opportuno:
— oltre agli strumenti di partecipazione previsti dalla richiamata deliberazione 649/2014/A, prevedere il ricorso allo strumento del Tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione 333/2019/A per maggiormente valorizzare l'interlocuzione tecnico-istituzionale con i soggetti titolari di competenze in materia ed acquisire elementi utili per l'azione regolatoria dell'Autorità;
— acquisire, nell'ambito del procedimento, le informazioni e il set di dati idonei allo svolgimento delle necessarie analisi quantitative sia mediante l'ordinaria cooperazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, sia mediante specifiche richieste di informazioni e documenti da formulare agli esercenti il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della medesima legge 481/1995;
— avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e monitoraggio dell'agevolazione.
Ritenuto, inoltre, opportuno:
• armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi esistenti nel settore dei rifiuti urbani istituiti con la deliberazione 386/2023/R/Rif;
• in relazione alla disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione e l'aggiornamento della componente perequativa a copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate sia opportuno:
— istituire un'apposita componente perequativa UR3,a, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto UR3,a destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24; prevedere che la differenziazione della medesima componente UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche sia oggetto di successivi provvedimenti con i quali potranno essere anche valutati ulteriori affinamenti;
— prevedere che per il 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale rifiuti, Csea possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale;
— prevedere che la componente UR3,a sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
— prevedere che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti debbano, in relazione alle partite relative al bonus sociale rifiuti, determinare l'importo che deve essere comunicato e poi versato o ricevuto da Csea, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'articolo 6 dell'allegato alla deliberazione 386/2023/R/Rif.
Ritenuto, inoltre, opportuno:
• a fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025, lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del Tqrif.
Ritenuto, infine, che:
• sia necessario adottare le disposizioni più sopra richiamate con la massima urgenza, tenuto conto dell'"approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno", in coerenza con quanto disposto dal Dpcm 21 gennaio 2025, al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025;
• i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione preventiva non risultano compatibili con le tempistiche relative all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti, nonché con l'approvazione di un provvedimento complessivo, in considerazione dell'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze;
• sia pertanto necessario, procedere con una consultazione successiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro l'11 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
Delibera
Articolo 1
Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24
1.1 Con il presente provvedimento si avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale:
a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), tra il Sistema informativo integrato (Sii), gestito dalla società Acquirente unico Spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), gestito dall'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'Inps;
c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.
1.2 Con riferimento al procedimento di cui al precedente comma 1.1 è individuato:
a) il responsabile del procedimento nel direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità;
b) il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025.
1.3 Si conferisce mandato al direttore di cui al precedente comma 1.2 per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui ai precedenti commi, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti, anche con la convocazione di tavoli tecnici e focus group con i soggetti interessati ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento.
1.4 Con il presente provvedimento è dato mandato ad Anci di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e Anci medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti.
Articolo 2
Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani
2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.
2.2 L'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:
a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
"2.1-bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva."
b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:
"2.3-bis La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
"c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR3, alimentato dalla componente perequativa UR3,a;
d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
"c) l'importo IURnet3,a relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:
IURnet3,a = UR3,a x Nautenze – BSRU,a
dove:
BSRU,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24."
2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif.
2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del Tqrif.
3.2 Ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro l'11 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
3.3 La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle imprese e del made in Italy, all'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps), all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), all'Associazione nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (Anea), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ad Acquirente unico Spa, all'Unione delle Province d'Italia (Upi) e all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (Utilitalia), Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), Associazione nazionale Uffici tributi Enti locali (Anutel);
3.4 Il presente provvedimento, unitamente all'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.