Delibera Arera 15 aprile 2025, n. 176/2025/R/Rif
"Bonus sociale" rifiuti - Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 15 aprile 2025, n. 176/2025/R/Rif
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1336a
riunione del 15 aprile 2025
Visti:
• la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite (Onu) il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e, in particolare, l'obiettivo 1: "Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo";
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679 e s.m.i., entrato in vigore il 24 maggio 2016;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che disciplina la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate (di seguito: decreto legislativo 109/1998);
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i (di seguito: decreto legislativo 267/2000);
• la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
• il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (Tari), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
• la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 1, comma 670 recante trasformazione in ente pubblico economico della «Cassa per i servizi energetici e ambientali»;
• la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)»;
• il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/2019);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies e come modificato in particolare dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 228/2021);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
• il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.u. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24);
• il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute";
• il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016;
• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)" e, in particolare, l'allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A (Titr);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A (di seguito: Tqrif);
• la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 263/2023/E/Rif (di seguito: deliberazione 263/2023/E/Rif), recante "Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/Rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 386/2023/R/Rif) e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 133/2025/R/Rif (di seguito: deliberazione 133/2025/R/Rif), recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/2019 e del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24";
• la circolare Csea n. 59/2024/Rif recante modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni a Csea, nonché ai versamenti sui conti perequativi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione 386/2023/R/Rif.
Considerato che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti – gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";
• il Quadro strategico 2022-2025, nel confermare le linee di intervento adottate dall'Autorità a favore dei consumatori vulnerabili, ha indicato, tra gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione dei prossimi quattro anni, il rafforzamento delle tutele per i consumatori in condizioni di disagio (OS.2), al fine di "garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati", attraverso:
— il "potenziamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per i consumatori in condizioni di disagio e definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti (...)";
— lo "sviluppo di ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio (…)".
Considerato che:
• l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 ha esteso la disciplina in materia di bonus sociali anche al settore dei rifiuti urbani, attribuendo, al comma 2, nuove competenze all'Autorità e prevedendo, tra l'altro, che "al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur[i] agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato";
• con il menzionato provvedimento il legislatore ha, altresì, disposto che l'Autorità "definisc[a], con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Considerato, poi, che:
• il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i "principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento";
• nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento";
• inoltre, il citato decreto ha disposto, all'articolo 3, che:
— l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";
— la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: Csea), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti";
• in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto Dpcm dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta "agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2", identificati attraverso Sgate da parte degli enti erogatori; a tal proposito, l'Autorità:
— "sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), tra il Sistema informativo integrato (Sii), gestito dalla società Acquirente unico Spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), gestito da Anci, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'Inps";
— "definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di Sgate, necessari alla attuazione delle compensazioni (…)";
• in aggiunta, l'articolo 5 del medesimo Dpcm prevede la possibilità da parte dell'Autorità di introdurre "meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie", da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
• infine, il medesimo articolo assegna all'Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie "dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative" anche finalizzata, a conclusione del primo anno di applicazione, ad eventuali proposte migliorative ed integrative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Considerato, anche, che:
• con il Titr, l'Autorità, al fine di accrescere il grado di tutela degli utenti finali, ha previsto:
— l'obbligo per il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di predisporre e mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, nella quale siano evidenziate, tra l'altro, le "informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie [qualora previste] accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura" (articolo 3, comma 1, lettera k));
— l'obbligo di inviare agli utenti "un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico" (articolo 4, comma 1) e l'inserimento in tale documento o negli eventuali prospetti informativi allegati, oltre alle informazioni sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, dell'"indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli online e fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni [aggiuntive] per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste" (articolo 6, comma 1, lettera j)) e con riferimento alle singole componenti perequative "[del]l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite" (articolo 6, comma 1, g-bis));
• il Tqrif prevede, fra l'altro, disposizioni inerenti alla periodicità della riscossione e in particolare l'obbligo per il gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di:
— "inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Titr, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre" (articolo 26, comma 1);
— in presenza di una frequenza di riscossione annuale, "garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione" (articolo 26, comma 2);
— in caso di numero di rate o frequenza di invio del documento di riscossione maggiori "garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento" (articolo 26, comma 4).
• con la deliberazione 263/2023/E/Rif l'Autorità ha disposto l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione rifiuti urbani (Atrif), anche ai fini dell'applicazione dei sistemi perequativi e del bonus sociale rifiuti destinato agli utenti domestici economicamente svantaggiati, contenente le informazioni relative agli Enti territorialmente competenti (Etc), nonché ai gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti che operano in ciascun comune del territorio nazionale;
• con la deliberazione 386/2023/R/Rif l'Autorità ha introdotto i sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani; più in dettaglio, sono previste due componenti perequative a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani: la componente UR1,a, a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi; tali componenti possono essere aggiornate annualmente in coerenza con le necessità di gettito dei Conti perequativi;
• con la medesima deliberazione 386/2023/R/Rif sono stati istituiti i Conti presso Csea e disciplinate le relative modalità di gestione, nonché lo scambio dati necessari alla gestione dei flussi finanziari fra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Csea; ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione 386/2023/R/Rif, la circolare Csea n. 59/2024/Rif ha specificato le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono a tali comunicazioni, nonché ai versamenti sui Conti perequativi; l'articolo 3, comma 4, prevede che Csea possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
Considerato, inoltre, che:
• l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 9 prorogate di anno in anno";
• l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
• l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".
Considerato che:
• con l'articolo 1 della deliberazione 133/2025/R/Rif l'Autorità ha avviato il procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, in attuazione di quanto disposto dal Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24;
• la medesima deliberazione 133/2025/R/Rif reca, inoltre, modifiche urgenti all'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, armonizzando il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i sistemi perequativi già esistenti nel settore dei rifiuti urbani e prevedendo all'articolo 2:
— l'istituzione, a decorrere dall'1 gennaio 2025, di un'apposita componente perequativa UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva;
— la possibilità di aggiornare annualmente la suddetta componente UR3,a sulla base delle necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
— l'istituzione del Conto UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, alimentato dalla suddetta componente perequativa UR3,a;
— la comunicazione a Csea, da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di nuovi dati e informazioni rilevanti ai fini della copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti; a tal proposito, è stato introdotto l'importo IURnet3,a, con le medesime modalità di versamento a/da Csea di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, calcolato come segue:
IURnet3,a = UR3,a x Nautenze – BSRU,a
dove:
BSRU,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24.
— per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti per l'anno 2025, la possibilità, da parte di Csea, di utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale;
— di rimandare a successivi provvedimenti la differenziazione della componente UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche e la valutazione circa ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
• con il comma 3.1 della deliberazione 133/2025/R/Rif, infine, l'Autorità ha lasciato maggior flessibilità nella frequenza di riscossione annuale ai gestori, prevedendo la possibilità di derogare, per l'anno 2025, al comma 26.2 del Tqrif.
Considerato, inoltre, che:
• è stato necessario adottare le disposizioni più sopra richiamate con la massima urgenza, tenuto conto dell'"approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno", in coerenza con quanto disposto dal Dpcm 21 gennaio 2025, al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025;
• i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione preventiva non risultavano compatibili con le tempistiche relative all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti, nonché con l'approvazione di un provvedimento complessivo, in considerazione dell'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo fosse immediatamente precettivo e consentisse a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze;
• è stato pertanto necessario adottare le previsioni di cui alla deliberazione 133/2025/R/Rif soprarichiamata, procedendo con una consultazione successiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro l'11 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate, secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A della medesima deliberazione 133/2025/R/Rif.
Considerato, inoltre, che:
• con riferimento ai contributi complessivamente raccolti relativi alle modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, sono stati evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti:
— con riferimento all'importo e alla struttura della componente perequativa, sono state proposte alcune alternative che prevedono: un tetto massimo per utente, la differenziazione fra categorie domestica e non domestica, una valorizzazione come percentuale della tariffa rifiuti, oppure una valorizzazione progressiva;
— con riferimento alla decorrenza della nuova componente perequativa, la richiesta di tenere conto dell'esigenza di modifica dei software dei gestori, dei costi relativi, nonché del fatto che numerosi comuni hanno già provveduto o stanno provvedendo all'invio degli avvisi di pagamento.
Considerato, infine, che:
• è stato riscontrato un errore materiale all'art. 3, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, che riguarda anche il comma 2.1 bis, aggiunto con la deliberazione 133/2025/R/Rif.
Ritenuto che:
• alla luce dei contributi ricevuti, che non portano elementi quantitativi aggiuntivi rispetto al quadro informativo già considerato, sia necessario confermare le disposizioni urgenti di cui alla deliberazione 133/2025/R/Rif e, nello specifico, l'articolo 2 "Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il comma 3.1 della deliberazione 133/2025/R/Rif;
• sia necessario correggere l'errore materiale aggiungendo all'articolo 3, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif anche il comma 2.1-bis
Delibera
1. di confermare le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24 e in particolare l'articolo 2 "Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il comma 3.1 della deliberazione 133/2025/R/Rif;
2. all'articolo 3, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif dopo le parole "di cui al comma 2.1", aggiungere le parole "e al comma 2.1-bis";
3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.