Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 31 marzo 2025, n. 2680

Rifiuti – Appalti – Bando di gara per l'affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata – Clausola che preclude alla partecipazione agli operatori che non sono in grado di indicare impianti di conferimento entro determinate distanze massime – Articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006 – Applicazione del principio di prossimità degli impianti di recupero – Sussistenza – Legittimità – Sussistenza – Violazione del principio della libera concorrenza – Insussistenza – Distinzione tra attività di recupero e attività di trattamento dei rifiuti – Articolo 183, comma 1, lettere s) e t) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza

È legittimo il bando che consente di partecipare alla gara per l'affidamento del recupero della frazione organica dei rifiuti urbani solo agli operatori che dispongono di impianti di trattamento entro una distanza massima.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 31 marzo 2025, n. 2680.
Secondo il Giudice amministrativo, la clausola che impone una limitazione territoriale agli impianti di conferimento dei rifiuti rappresenta un’applicazione del principio sancito dall'articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006, che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare "anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero".
Le ragioni di tutela ambientale che stanno alla base di tale principio, conseguentemente, escludono che tale clausola possa essere considerata lesiva del principio della libera concorrenza. Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro un bando di gara per l'affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata di un Comune dell'Emilia-Romagna. Nello specifico, il bando precludeva la partecipazione ai concorrenti che non sono stati in grado di indicare impianti di conferimento dei rifiuti entro una distanza massima dalla sede legale dell'appaltante (25 o 35 Km, a seconda del lotto). (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 31 marzo 2025, n. 2680