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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 8 febbraio 2017, n. 2115

Rifiuti urbani - Procedura d'asta - Cessione di indumenti e manufatti tessili - Necessità di impianto per la "messa in riserva" (R13) nel territorio provinciale - Ragionevolezza - Principi in materia di rifiuti - Articolo 181, Dlgs 152/2006 - Compatibilità

Per il Giudice amministrativo è legittima la previsione di gara che pretende la "messa in riserva" (R13) dei rifiuti urbani in un impianto localizzato entro trenta chilometri dal luogo di provenienza degli stessi.
Il Tar del Lazio (sentenza 2115/2017) ha così respinto il ricorso contro una procedura d'asta per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili post-consumo (Cer 200110 e 200111), indetta dal gestore dei rifiuti urbani di Roma, che era stata contestata dal titolare di un impianto per la rigenerazione della stessa tipologia di rifiuti sito in Campania, nella parte in cui inibisce la partecipazione alla gara ai soggetti sforniti di un impianto autorizzato alla messa in riserva (R13) nella Provincia di Roma, ovvero nei 30 km dal centro della città.
Secondo il Giudice amministrativo, invece, tale previsione di gara è ragionevole e non limita la concorrenza in quanto prende spunto da una "molteplicità di ragioni tutte positivamente apprezzabili" a livello organizzativo, economico e di tutela ambientale, ed è conforme ai principi in materia di rifiuti stabiliti dal Dlgs 152/2006, come quello relativo all'autosufficienza dei territori e quello della minimizzazione dei movimenti.

 

Per l'appello contro la presente sentenza si veda la sentenza Consiglio di Stato 12 maggio 2017, n. 2238.

Tar Lazio

Sentenza Tar Lazio 8 febbraio 2017, n. 2115