Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2025, n. 16088
Rifiuti - Procedimento penale per il reato di raccolta e trasporto illecito ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo del veicolo ai fini della confisca (articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006) - Poteri del proprietario del mezzo estraneo al reato - Provare la buona fede per evitare la confisca del veicolo - Ammissibilità - Sussistenza - Interloquire sulla sussistenza del reato altrui - Ammissibilità - Esclusione - Reato di gestione abusiva di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Anche se commesso da colui che svolge l'attività in modo secondario - Sussistenza - Anche in presenza di un solo trasporto illecito - Sussistenza - Assoluta occasionalità del trasporto - Esclusione del reato - Sussistenza
Il proprietario del mezzo usato da terzi per trasportare abusivamente rifiuti deve provare la sua buona fede se vuole evitare la confisca del veicolo, ma non può disquisire sull'esistenza del reato altrui.
Così la Corte di Cassazione con sentenza 16088/2025 nell'ambito di un procedimento penale per il reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi (articolo 256, Dlgs 152/2006). All'imputato si contestava di aver raccolto e trasportato rifiuti in assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e senza alcuna documentazione. E per questo il Tribunale ordinava il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca, contro cui si opponeva il proprietario del mezzo.
In relazione alla figura del terzo proprietario del veicolo ed estraneo al reato, la Corte sottolinea che, al fine di evitare la confisca, tale soggetto ha "l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente".
Ma non è invece legittimato ad "interloquire" sulla sussistenza del reato commesso da altri e a lui non addebitato. Per esempio per dimostrare, come avvenuto nella vicenda, che si sarebbe trattato di un trasporto occasionale e che quindi l'imputato aveva commesso non il reato di gestione abusiva di rifiuti, ma il meno grave illecito amministrativo previsto dall'articolo 258 del Dlgs 152/2006. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 aprile 2025, n. 16088
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: