Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2017, n. 31953
Rifiuti - Deroga per raccolta e trasporto ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Requisiti - Possesso del titolo abilitativo - Non riconducibilità del rifiuto a categorie autonomamente disciplinate - Raee e veicoli fuori uso - Esclusi - Raccolta non autorizzata - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Applicabilità
Il regime di deroga per la raccolta e il trasporto "ambulante" dei rifiuti che formano oggetto di commercio non è applicabile se questi sono riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.
A ribadirlo, in scia a una ormai consolidata Giurisprudenza, è la Corte di Cassazione (sentenza 31953/2017) che ha così respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha condannato un privato per trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi in territorio dichiarato in stato di emergenza (articolo 6, Dl 172/2008).
La Suprema Corte ricorda come tale reato sia configurabile anche in relazione alle condotte di trasporto in forma ambulante, fatta salva l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 266, comma 5, del Dlgs 152/2006, per la cui operatività, tuttavia, occorre non soltanto che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo per il commercio ambulante (ex Dlgs 114/1998), ma anche che si tratti di rifiuti che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.
Ed è proprio questa ultima ipotesi ad essersi verificata nel caso giunto al giudizio della Cassazione, relativo a un trasporto di elettrodomestici in disuso e parti meccaniche di autoveicoli.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 luglio 2017, n. 31953
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