Economia sostenibile / circolare / Esg
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/1176/Ue

Criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 23 maggio 2025, n. 2025/1176/Ue

(Guue 18 giugno 2025)

Regolamento che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/17241, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2024/1735 stabilisce misure per incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e dei loro componenti fondamentali nell'Unione. Tali misure dovrebbero migliorare la competitività del settore delle tecnologie a zero emissioni nette, attirare investimenti e migliorare l'accesso al mercato delle tecnologie pulite nell'Unione. Tra gli altri, l'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735 sostiene l'obiettivo di sviluppare e mantenere una base industriale per la diffusione di tecnologie delle energie rinnovabili allo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione ed evitare dipendenze nell'approvvigionamento di dette tecnologie. A tal fine esso impone agli Stati membri di applicare determinati criteri diversi dal prezzo ad almeno il 30% del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro in relazione alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili con l'ausilio delle tecnologie delle energie rinnovabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), di detto regolamento2. L'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735 introduce l'obbligo di applicare determinati criteri diversi dal prezzo come criteri di preselezione, mentre per altri gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, in sede di progettazione delle aste, se applicarli come criteri di preselezione o di aggiudicazione o come combinazione di entrambe le tipologie. Inoltre, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (Ue) 2024/1735, agli Stati membri non è precluso il ricorso a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati al medesimo paragrafo.

(2) Le norme che specificano i criteri di preselezione o di aggiudicazione che dovrebbero essere inclusi nelle aste per la diffusione dell'energia da determinate fonti rinnovabili mirano a facilitare la progettazione e l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735 e a garantire uniformità in tutta l'Unione, offrendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri. L'attuazione armonizzata dei criteri dovrebbe ridurre i costi delle operazioni per gli operatori economici e gli Stati membri ed evitare la frammentazione del mercato interno, in ottemperanza al principio del valore aggiunto dell'Unione. Agli Stati membri dovrebbe comunque essere concessa flessibilità sufficiente per adeguare l'applicazione dei criteri di preselezione o di aggiudicazione in funzione della struttura e della pianificazione dei rispettivi sistemi d'asta, delle loro caratteristiche specifiche e di ulteriori considerazioni legate agli altri obiettivi di politica pubblica, in linea con il principio di sussidiarietà. L'applicazione di tali criteri nelle aste per le energie rinnovabili non dovrebbe compromettere gli obiettivi fondamentali dell'asta in termini di diffusione rapida, efficiente e sostenibile dell'energia rinnovabile; dovrebbe inoltre garantire la competitività della procedura di gara e la certezza del diritto. Il presente regolamento specifica i criteri di preselezione o di aggiudicazione che dovrebbero essere inclusi nelle aste per la diffusione dell'energia da determinate fonti rinnovabili, al fine di garantire che tali criteri siano concepiti e applicati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio e non comportino un aumento sproporzionato dei costi.

(3) Il criterio relativo alla condotta responsabile d'impresa dovrebbe garantire che le attività svolte dalle imprese siano in linea con le esigenze della società e della natura. Sulla scorta del pertinente quadro di norme internazionali, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani che danno attuazione al quadro "Protect, Respect and Remedy" delle Nazioni Unite, le linee guida dell'Ocse destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese, le linee guida dell'Ocse sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Ilo (dichiarazione Mne) e la pertinente normativa dell'Unione in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità3, in particolare la direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio4, la direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione6, l'introduzione di un criterio di preselezione relativo alla condotta responsabile d'impresa nelle aste per le energie Trorinnovabili dovrebbe andare oltre gli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione vigente, imponendo l'adozione di misure che attuino gli elementi fondamentali del dovere di diligenza nelle attività commerciali generali dell'offerente legate all'asta. Gli offerenti dovrebbero inoltre essere tenuti a comunicare al pubblico le azioni intraprese a tal fine. Onde evitare oneri burocratici eccessivi, le persone fisiche, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio7 ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della stessa e successive modifiche e le Comunità di energia rinnovabile non dovrebbero essere tenute a rispettare tale obbligo supplementare e sono soggette a prescrizioni meno rigorose, mentre sono completamente esentate dall'applicazione del criterio relativo alla condotta responsabile d'impresa per i progetti con capacità inferiore a 10 MW. È opportuno tuttavia che gli Stati membri mantengano la possibilità di estendere alle persone fisiche, alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della stessa e successive modifiche e alle Comunità di energia rinnovabile l'obbligo di adottare misure che attuino gli elementi fondamentali del dovere di diligenza per progetti con capacità superiore a 10 MW. La valutazione della conformità al criterio relativo alla condotta responsabile d'impresa dovrebbe basarsi sugli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'allegato I del regolamento delegato (Ue) 2023/27728.

(4) Per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle infrastrutture energetiche critiche è essenziale che negli impianti di generazione di energia sia garantito un livello elevato di cibersicurezza e di sicurezza dei dati. I rischi di cibersicurezza nel settore dell'energia possono pregiudicare la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito della costruzione e del funzionamento degli impianti di energia rinnovabile e incidere sulla capacità del gestore di mantenere il controllo operativo dell'impianto. Gli impianti di energia rinnovabile devono far fronte a un'ampia serie di potenziali rischi di cibersicurezza legati alla catena di approvvigionamento, quali un deterioramento grave e imprevisto della catena di approvvigionamento, l'indisponibilità di prodotti, servizi o processi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) nella catena di approvvigionamento o attacchi informatici avviati da soggetti nella catena di approvvigionamento, incluse le attività dolose persistenti di soggetti statali e criminali altamente sofisticati.

(5) Affinché tutti gli offerenti affrontino in modo adeguato i rischi attinenti alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati, le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero includere criteri di preselezione che impongano loro di attuare misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, di darne conto in un piano di cibersicurezza e di garantire che tali misure siano applicabili ai prodotti o ai servizi Tic forniti dai loro fornitori. La conservazione e il trattamento dei dati relativi al funzionamento degli impianti di energia rinnovabile in giurisdizioni al di fuori dello Spazio economico europeo possono porre minacce alla sicurezza degli impianti e del sistema nel suo complesso. Quando l'offerente è soggetto alla giurisdizione di un Paese terzo che gli impone di comunicare alle Autorità di detto Paese informazioni sulle vulnerabilità di software o hardware prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità, serve un livello supplementare di protezione dei dati al fine di garantire la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso. È necessario un livello supplementare di protezione dei dati anche quando una dichiarazione pubblica resa per conto dell'Unione, nel contesto del quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'Ue alle attività informatiche dolose9, o per conto di uno o più Stati membri indica che autori di minacce operanti nel territorio di detto Paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose. In quest'ottica gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere conto delle misure restrittive mirate imposte dall'Unione per scoraggiare e rispondere agli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri10. Le dichiarazioni pubbliche per conto di uno Stato membro assumono particolare rilevanza per le aste effettuate da tale Stato membro. In questi casi gli offerenti dovrebbero presentare un piano di cibersicurezza circostanziato che illustri le misure tecniche, operative e organizzative atte a garantire che i dati utilizzati o generati nell'ambito delle proprie attività commerciali legate all'asta siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (See) e non siano trasferiti al di fuori di esso. Nell'interesse della sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso, è importante che il controllo operativo dell'impianto sia mantenuto da un gestore stabilito nel See per assicurare una vigilanza e un'applicazione adeguate del diritto dell'Ue.

(6) L'inclusione di criteri atti a garantire la capacità dell'offerente di realizzare il progetto è fondamentale per assicurarsi che gli offerenti siano credibili, così come le loro offerte, che possiedano le conoscenze tecniche, l'esperienza e la capacità finanziaria ed economica necessarie e che abbiano predisposto un piano commerciale e tecnico realistico per realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti, nel rispetto delle specifiche e dei requisiti dei criteri diversi dal prezzo inclusi nell'asta. È pertanto opportuno imporre agli offerenti di addurre documentazione e prove specifiche. Nell'elaborare tali criteri, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei costi, dei rischi e della capacità del progetto, della maturità della tecnologia, del grado di innovazione richiesto dall'asta e di altre condizioni di mercato pertinenti. Si tratta di un aspetto particolarmente importante in quanto imporre requisiti eccessivi, ad esempio per i progetti di minori dimensioni, può limitare artificiosamente la concorrenza ed escludere soggetti minori che potrebbero altrimenti partecipare all'asta. Requisiti eccessivi possono altresì limitare la partecipazione di nuovi soggetti. Per contro, per i progetti più grandi, che comportano rischi maggiori, può essere necessario imporre condizioni più rigorose così da garantire che possano essere realizzati in modo completo e nei tempi previsti, preservando nel contempo la competitività della procedura di gara.

(7) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1735, gli Stati membri devono includere criteri di preselezione o criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza. L'articolo 25 del regolamento (Ue) 2024/1735 impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori di applicare in determinate procedure di appalto prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale e determinate prescrizioni obbligatorie ai fini della valutazione del contributo dell'offerta alla resilienza. Sia le procedure di appalto che le aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla resilienza dell'Unione. Le imprese pubbliche operanti nel settore dell'energia che sono Enti aggiudicatori a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio11 sono soggette all'articolo 25 del regolamento (Ue) 2024/1735 in caso di appalto per le tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (Ue) 2024/1735. Allo stesso tempo, possono anche partecipare in qualità di offerenti alle aste per le energie rinnovabili di cui all'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735. Il considerando 81 del regolamento (Ue) 2024/1735 ricorda l'importanza di garantire che i requisiti di sostenibilità e resilienza siano applicati in modo da assicurare una concorrenza leale ed equa tra gli operatori del mercato, indipendentemente dal loro assetto proprietario. Nell'interesse di una concorrenza leale ed equa, ai fini della valutazione dei requisiti di resilienza e sostenibilità ambientale, le imprese pubbliche che partecipano alle aste per le energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 26 dovrebbero essere soggette solo alle norme ivi stabilite. Le norme di cui all'articolo 25 dovrebbero applicarsi agli appalti relativi alle tecnologie a zero emissioni nette, tranne nei casi in cui questi servano a realizzare progetti aggiudicati nell'ambito di aste per le energie rinnovabili di cui all'articolo 2612.

(8) La scelta del tipo di criteri (preselezione o aggiudicazione) per valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza spetta alle Autorità competenti che progettano l'asta in questione, le quali dovrebbero tuttavia provvedere affinché tale scelta non comprometta la natura concorrenziale della procedura di gara e non rallenti indebitamente la diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili.

(9) La valutazione del contributo delle aste alla resilienza dovrebbe mirare a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile i) riducendo le dipendenze attuali ed evitando nuove dipendenze strategiche da singoli Paesi terzi per l'approvvigionamento delle tecnologie delle energie rinnovabili a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici e ii) migliorando la capacità di produzione dell'Unione di tali tecnologie e componenti. Ciò dovrebbe avvenire senza compromettere il conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Nel decidere se applicare il criterio relativo alla resilienza in fase di preselezione o di aggiudicazione, le Autorità competenti dovrebbero tenere conto del livello di dipendenza dell'Unione da un Paese terzo per una data tecnologia a zero emissioni nette o i suoi principali componenti specifici, della disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative e del possibile impatto che l'applicazione di un criterio di preselezione piuttosto che di aggiudicazione potrebbe avere sull'approvvigionamento di tali componenti specifici principali. Quando la resilienza funge da criterio di aggiudicazione, le Autorità competenti dovrebbero puntare a migliorare la diversificazione dell'approvvigionamento dell'Unione così da evitare la dipendenza eccessiva da un determinato paese, assegnando più punti agli offerenti che garantiscono una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento rispetto agli offerenti che soddisfano i requisiti minimi di resilienza.

(10) Laddove un unico Paese terzo fornisca all'Unione oltre il 50% di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi componenti, o almeno il 40% in determinate circostanze, per ridurre la dipendenza e promuovere la diversificazione dell'approvvigionamento le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero limitare la partecipazione alle aste pertinenti o assegnare punti sulla base di requisiti legati all'origine del prodotto finale e di un determinato numero di principali componenti specifici, elencati nel regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178 della Commissione14, originari del Paese terzo da cui l'Unione è eccessivamente dipendente. È inoltre opportuno imporre restrizioni riguardo all'origine di alcuni componenti strategici fondamentali, in considerazione del loro valore tecnologico e del loro ruolo centrale per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la catena di approvvigionamento di specifiche tecnologie a zero emissioni nette, mentre per altri principali componenti specifici è opportuno lasciare flessibilità agli offerenti quanto alla scelta di quelli che intendono procurarsi dal Paese terzo da cui l'Unione è eccessivamente dipendente, entro i limiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti offrono un metodo pratico e oggettivamente verificabile per valutare la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici oggetto dell'asta. È opportuno fissare i requisiti specifici per le diverse tecnologie e i loro principali componenti specifici tenendo conto delle circostanze e caratteristiche specifiche, quali la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, una sufficiente capacità di produzione a livello mondiale, il livello di maturità e il tasso di diffusione della tecnologia, l'impatto della diversificazione sulle catene di approvvigionamento e i costi complessivi. Nel caso dei prodotti finali delle tecnologie fotovoltaiche (sistemi solari fotovoltaici) e dei moduli fotovoltaici, stando alle norme di origine non preferenziale fissate nel regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione15, l'assemblaggio di celle (cellule) fotovoltaiche (SA 8541 42), che sono classificate nella stessa voce tariffaria dei moduli fotovoltaici (SA 8541 43), o di componenti equivalenti in moduli fotovoltaici non altera l'origine del modulo. Per questo motivo, per il contributo alla resilienza di tali fasi di fabbricazione specifiche è opportuno fare riferimento all'assemblaggio del sistema solare fotovoltaico e del modulo fotovoltaico anziché alla loro origine.

(11) Per alcuni principali componenti specifici il livello di dipendenza da un unico Paese terzo può essere talmente elevato che una rigorosa applicazione del criterio della resilienza metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento del componente in questione. In questi casi è opportuno che le Autorità competenti mantengano un margine di flessibilità che permetta loro di aumentare la soglia dei principali componenti specifici che possono provenire dal Paese terzo nei cui confronti sussiste una dipendenza eccessiva.

(12) Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (Ue) 2024/1735 sui criteri di resilienza e sostenibilità in relazione alle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e al loro effetto sull'accelerazione dell'adozione delle tecnologie delle energie rinnovabili, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dell'efficacia del criterio della resilienza e appurare se questa sia compromessa da pratiche volte a modificare l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette o dei principali componenti specifici.

(13) Le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero valutare il contributo alla resilienza delle aste relative alle tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore e agli elettrolizzatori anche in assenza di un unico Paese terzo che fornisca più del 50% di tali tecnologie o dei loro componenti, o almeno il 40% in determinate circostanze, dato che per tali tecnologie esiste un rischio significativo di aumento della dipendenza dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Tale constatazione si basa sulle tendenze attuali e previste riguardanti la domanda e l'offerta di tali tecnologie a livello mondiale e dell'Unione, come pure sul fatto che la capacità produttiva della Repubblica popolare cinese supera il 50% della produzione mondiale16 e che, secondo le previsioni, la sua produzione sarà notevolmente superiore agli obiettivi nazionali e alla domanda interna stimata.

(14) L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1735 stabilisce che il contributo dell'asta alla sostenibilità può essere valutato mediante l'introduzione di criteri riguardanti una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile, l'innovazione o l'integrazione del sistema energetico.

(15) Il regolamento (Ue) 2024/1735 prevede l'inclusione di considerazioni relative alla sostenibilità ambientale sia in determinate procedure di appalto sia in determinate aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Il regolamento conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le prescrizioni minime relative alla sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici e precisare ulteriormente i criteri di sostenibilità ambientale che possono essere utilizzati nelle aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Le prime saranno stabilite in un regolamento di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/1735, mentre i secondi sono oggetto del presente regolamento. I due atti mirano al medesimo obiettivo, vale a dire aumentare la sostenibilità ambientale delle tecnologie a zero emissioni nette e ridurne l'impatto sull'ambiente. Si distinguono però per impostazione e contenuto al fine di tenere conto delle differenze in termini di competenze giuridiche specifiche conferite, procedure applicabili agli appalti pubblici e alle aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, tecnologie a zero emissioni nette contemplate, tipo di Autorità responsabili delle varie procedure e volumi raggiunti attraverso di esse.

(16) Le Autorità competenti che decidano di introdurre criteri di sostenibilità ambientale dovrebbero fissare criteri che valutino gli impatti sul clima e sull'ambiente. Nel farlo dovrebbero applicare uno o più criteri di sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento di esecuzione o altri criteri che reputino pertinenti.

(17) L'impronta di carbonio delle tecnologie delle energie rinnovabili è uno dei criteri pertinenti che le Autorità competenti degli Stati membri possono introdurre per valutare il contributo delle aste alla sostenibilità ambientale. Affinché tale criterio sia obiettivo, trasparente e non discriminatorio, l'impronta di carbonio della tecnologia a zero emissioni nette dovrebbe essere misurata e valutata sulla base del ciclo di vita. È inoltre opportuno armonizzare i metodi di valutazione dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita al fine di ridurre i margini di ipotesi e migliorare la comparabilità dei risultati; ciò è necessario affinché il contributo alla sostenibilità ambientale possa risultare efficace. Un'ulteriore armonizzazione in questo settore è prevista nell'ambito del patto per l'industria pulita17. Quando il diritto dell'Unione stabilisce un metodo per valutare l'impronta di carbonio di una data tecnologia a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero utilizzarlo nelle aste nazionali per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili che utilizza tale tecnologia.

(18) In assenza di norme dell'Unione che stabiliscano un metodo specifico o di un metodo sostitutivo adatto a essere utilizzato ai fini della valutazione dell'impronta di carbonio di una data tecnologia delle energie rinnovabili, allo scopo di migliorare la comparabilità dei risultati qualora nelle aste si utilizzi come criterio l'impronta di carbonio è necessario specificare più nel dettaglio i parametri di progettazione di tale criterio, in particolare in termini di metodologia e requisiti di qualità dei dati.

(19) Come indicato nel piano d'azione per l'economia circolare, la transizione verso un'economia circolare costituisce un elemento chiave del Green Deal europeo18.

(20) Le aste per le tecnologie a zero emissioni nette possono contribuire a detta transizione stabilendo criteri di preselezione o di aggiudicazione relativi alla circolarità. Se decidono in tal senso, le Autorità dovrebbero stabilire criteri riguardanti la riciclabilità, la facilità di riparazione e di manutenzione o la facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti, o riguardanti l'uso o il contenuto di materiali riciclati, comprese le materie prime critiche, con riferimento a uno o più parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio19.

(21) La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono tra le minacce più gravi cui l'umanità deve far fronte. L'Unione si è dotata di quadri giuridici, strategie e piani d'azione per proteggere la natura e ripristinare habitat e specie, come la strategia sulla biodiversità per il 203020 e il regolamento (Ue) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio21. Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che quindi lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità e la salute degli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici.

(22) Le tecnologie a zero emissioni nette possono avere impatti sia negativi che positivi sulla biodiversità. È opportuno definire nelle aste criteri che contribuiscano al mantenimento della diversità delle specie e degli ecosistemi e alla conservazione della loro capacità di riproduzione. Gli impatti negativi sono per lo più locali e possono includere la perdita o il deterioramento degli habitat e la perturbazione delle specie, anche a causa di rumore e collisioni. Gli impatti positivi possono consistere nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella riduzione dell'inquinamento atmosferico e in interventi paesaggistici a beneficio della fauna selvatica. L'utilizzo di criteri preselezione o di aggiudicazione, o di una loro combinazione, afferenti all'impatto sulla biodiversità può promuovere sinergie tra quest'ultima e le tecnologie a zero emissioni nette. È opportuno effettuare un monitoraggio trasparente dell'impatto di un progetto sulla biodiversità per tutta la vita del progetto e adottare ove necessario misure adattative.

(23) Qualora le Autorità competenti includano tra i criteri di aggiudicazione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, dovrebbe essere richiesto un contributo positivo netto alla biodiversità. Esempi di misure intese ad apportare contributi positivi netti alla biodiversità potrebbero includere il ripristino o il ristabilimento di habitat, nonché misure volte a migliorare gli habitat delle specie e ad aumentarne le popolazioni o a ridurre la pressione esercitata da altre attività sull'ambiente. Premiare i contributi positivi netti alla biodiversità che vanno al di là delle misure di compensazione garantisce condizioni di parità tra offerenti concorrenti i cui progetti hanno impatti divergenti e incentiva a evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi.

(24) L'efficienza energetica è fondamentale per il conseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, come stabilito nel pacchetto "Pronti per il 55%". L'efficienza energetica costituisce inoltre un fattore chiave per ridurre i prezzi dell'energia e migliorare la resilienza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, consentendo in tal modo una transizione verde che sia giusta e sicura.

(25) Le aste possono contribuire all'efficienza energetica se includono, nella fase di valutazione del contributo alla sostenibilità, criteri di preselezione o di aggiudicazione che individuino i prodotti di cui sarà valutata l'efficienza energetica e la metodologia di valutazione applicabile a ciascuno di essi. I criteri dovrebbero essere stabiliti, se del caso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio22 o ai parametri di efficienza energetica specificati nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio23.

(26) Una gestione sostenibile delle acque è importante per la resilienza dell'Unione e la loro cattiva gestione strutturale ha causato il degrado e l'inquinamento di questa risorsa limitata e degli ecosistemi connessi. La direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha istituito un modello integrato per la gestione della qualità delle acque e la politica dell'Unione in materia di acque mira a garantire ai cittadini europei l'accesso ad acqua di buona qualità e in quantità sufficiente, ad assicurare il buono stato di tutti i corpi idrici in Europa e a garantire una disponibilità idrica sufficiente, equilibrata ed equa per tutti i settori che usano acqua, compresa l'industria. Alcune tecnologie a zero emissioni nette hanno un impatto sulle risorse idriche in fase di utilizzo, in quanto usano acqua oppure scaricano acque reflue nei corpi idrici. Nelle aste per tali tecnologie può pertanto essere opportuno definire criteri di sostenibilità ambientale diversi dal prezzo relativi alle acque.

(27) Come indicato nel piano d'azione per l'inquinamento zero, la riduzione dell'inquinamento costituisce un altro elemento chiave del Green Deal europeo. Il piano fissa l'obiettivo di portare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli che non siano più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali e che rispettino limiti sostenibili per il nostro pianeta. Le aste per le tecnologie a zero emissioni nette possono contribuire a ridurre gli inquinanti stabilendo criteri di preselezione o di aggiudicazione relativi ai livelli di inquinamento. Nel caso in cui le Autorità competenti decidano di utilizzare tali criteri, le metodologie, le soglie e i meccanismi di conformità pertinenti dovrebbero essere definiti nel rispetto e sulla base del diritto dell'Unione, ove disponibile, e tenendo conto, se del caso, dei criteri di cui all'appendice C del regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione25.

(28) L'innovazione è fondamentale per la competitività, la crescita economica e la rapida diffusione dell'energia rinnovabile. La direttiva (Ue) 2018/2001 mira a promuovere l'innovazione nella diffusione dell'energia rinnovabile fissando un obiettivo indicativo per la tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile pari ad almeno il 5% della nuova capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030. L'integrazione di criteri inerenti all'innovazione nella progettazione delle aste dovrebbe promuovere lo sviluppo di soluzioni completamente nuove o il miglioramento di soluzioni in grado di superare i limiti dello stato dell'arte. In tal modo si creerà un quadro solido che stimola l'adozione di tecnologie all'avanguardia, tracciando così un percorso sostenibile e competitivo verso la neutralità climatica.

(29) Quando si utilizza l'innovazione come criterio di preselezione o di aggiudicazione, è opportuno distinguere tra due tipi di aste. I tipi di asta più comuni non sono incentrati specificamente sull'innovazione come elemento chiave, bensì hanno come obiettivo principale la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Sebbene tali aste non mirino a promuovere l'innovazione di per sé, in sede di progettazione è possibile aggiungere alcuni elementi che la premino, sotto forma di criteri di aggiudicazione o di preselezione. A un secondo sottoinsieme più ridotto appartengono le aste orientate esclusivamente all'innovazione, il cui obiettivo principale è promuovere l'innovazione legata alla futura diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, ad esempio progetti relativi all'energia del moto ondoso e delle maree o progetti di eolico troposferico.

(30) In entrambi i tipi di asta in cui l'innovazione costituisce un criterio di preselezione o di aggiudicazione, le Autorità competenti dovrebbero sempre valutare il contributo dei progetti candidati a un livello minimo di miglioramento degli indicatori chiave di prestazione, al fine di garantire che il progetto produca soluzioni, tecnologie o miglioramenti che vadano oltre lo stato dell'arte già disponibile sul mercato, in relazione all'oggetto dell'asta. La scelta degli indicatori chiave di prestazione per il raffronto tra l'innovazione e le soluzioni e tecnologie allo stato dell'arte disponibili dipende dall'obiettivo di politica pubblica perseguito dagli Stati membri. Si può optare, ad esempio, per indicatori chiave di prestazione che misurino i miglioramenti in termini di efficienza della tecnologia nella generazione di energia, di riciclabilità, di flessibilità della soluzione o della tecnologia in un'ottica di promozione dell'integrazione del sistema energetico, di minore dipendenza dalle materie prime, di longevità della tecnologia o di minore impatto ambientale, oppure per altri indicatori chiave di prestazione in funzione dello specifico obiettivo pubblico perseguito mediante l'inclusione del criterio diverso dal prezzo inerente all'innovazione.

(31) Per quanto riguarda le aste orientate esclusivamente all'innovazione, nell'introdurre criteri di preselezione per valutare l'innovazione si dovrebbe tenere conto anche della maturità delle soluzioni o delle tecnologie proposte, al fine di garantire che il progetto candidato soddisfi gli obiettivi della gara d'appalto e che le innovazioni proposte non si trovino in una fase di sviluppo talmente precoce da risultare irrealizzabili. Per quanto concerne le aste che non sono incentrate specificamente sull'innovazione, le Autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a richiedere un certo livello di maturità dei progetti candidati al fine di evitare di ricevere offerte in stadi di sviluppo molto precoci, che difficilmente conseguirebbero gli obiettivi dell'asta.

(32) La divulgazione delle conoscenze sugli ultimi sviluppi innovativi è essenziale per stimolare ulteriormente l'innovazione, in particolare nelle aste orientate esclusivamente all'innovazione26. Le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero includere come criteri di preselezione o di aggiudicazione la divulgazione dei risultati del progetto vincitore attraverso conferenze, pubblicazioni, repertori a libero accesso o software gratuiti/open source e, laddove pertinente, la divulgazione dei dati operativi, purché siano adottate misure di riservatezza adeguate. Analogamente, dovrebbero esigere che il vincitore si impegni a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del See possano farne uso. Le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a includere questo tipo di requisiti di divulgazione delle conoscenze anche tra i criteri di preselezione o di aggiudicazione delle aste che non sono incentrate specificamente sull'innovazione.

(33) Con l'avvento di nuovi impianti di energia rinnovabile intermittente, il sistema elettrico si trova ad affrontare sfide specifiche, come la necessità di risolvere i problemi di congestione della rete garantendone nel contempo la stabilità. A tali esigenze rispondono in genere il ridispacciamento e altre soluzioni che comportano un costo per il sistema. L'introduzione dell'integrazione del sistema energetico quale criterio diverso dal prezzo nelle aste per le energie rinnovabili può alleggerire i costi del sistema affrontando l'impatto che il funzionamento del progetto di energia rinnovabile ha sul sistema stesso. Tuttavia la sola introduzione di criteri diversi dal prezzo nelle aste per le energie rinnovabili non è sufficiente a far fronte alle esigenze del sistema energetico, che richiedono soluzioni sistemiche anche per quanto riguarda la pianificazione della rete, gli aspetti normativi, i segnali di mercato o le tariffe di rete.

(34) I criteri diversi dal prezzo per l'integrazione del sistema energetico dovrebbero essere concepiti in modo da consentire la partecipazione di tutte le tecnologie e soluzioni in grado di contribuire a rispondere alle esigenze del sistema individuate. Se debitamente giustificato sulla base delle esigenze del sistema individuate o consentito dal diritto dell'Unione, le aste dovrebbero vertere anche su una o più tecnologie o soluzioni. Tali tecnologie o soluzioni potrebbero essere incluse negli investimenti previsti nel progetto candidato o acquisite mediante contratto con terzi, purché costituiscano un nuovo investimento. In tal modo gli offerenti avranno la possibilità di selezionare le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi. Per valutare il contributo di diverse tecnologie e soluzioni a un'esigenza del sistema possono essere necessari strumenti di modellizzazione che consentano alle Autorità di stimare in modo obiettivo e non discriminatorio l'impatto sul sistema energetico di scenari con e senza il progetto candidato. Approcci alternativi potrebbero essere incentrati su variabili oggettive e verificabili che fungano da indicatori surrogati delle esigenze generali del sistema o del contributo di tecnologie specifiche, tenendo conto in particolare della pianificazione della rete. Questi approcci alternativi rischiano tuttavia di sottostimare il potenziale impatto del progetto candidato sul sistema.

(35) Quando includono l'integrazione del sistema energetico come criterio nella progettazione delle aste, le Autorità competenti dovrebbero tenere conto del contributo fornito dai progetti candidati in risposta alle esigenze del sistema, sulla base di tre parametri fondamentali: il contributo dei progetti candidati alle esigenze del sistema elettrico sotto il profilo temporale, il loro contributo alla creazione di connessioni tra vettori energetici e il loro contributo al sistema elettrico in termini di ubicazione.

(36) Quando si valuta il contributo dei progetti candidati in risposta alle esigenze del sistema elettrico sotto il profilo temporale, è opportuno tenere conto dell'ampia gamma di soluzioni — tra cui lo stoccaggio dell'energia e la gestione della domanda — che possono contribuire a correggere gli squilibri creati dalle variazioni nella generazione di energie rinnovabili e nella domanda di energia elettrica. Nel quadro delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, l'utilizzo di mezzi che consentono di modulare la generazione, l'immissione in rete o il consumo nell'ambito dei progetti candidati contribuisce a rispondere alle esigenze del sistema garantendo flessibilità temporale. Tale risultato può essere conseguito, ad esempio, attraverso la combinazione di diverse tecnologie di generazione di energia rinnovabile, la combinazione di mezzi di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica o la combinazione di mezzi di generazione e di mezzi o soluzioni sul versante della domanda che consentano di aumentare o ridurre all'occorrenza la domanda di energia elettrica.

(37) Quando si valuta il contributo dei progetti candidati alla creazione di connessioni tra vettori energetici, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di trasferire energia rinnovabile da un vettore energetico a un altro attraverso mezzi di conversione dell'energia. Le connessioni tra vettori energetici riguardano in particolare la conversione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in un altro vettore energetico, come il calore o l'idrogeno, per il consumo in un settore della domanda che non utilizza direttamente energia elettrica. In tal modo, la graduale decarbonizzazione del sistema elettrico cui contribuisce il progetto candidato può rendere possibile la decarbonizzazione dei settori della domanda che non utilizzano energia elettrica, come avviene ad esempio nel caso del calore in determinati edifici residenziali o industriali o dell'idrogeno in alcuni processi industriali. Le connessioni tra vettori energetici aiutano pertanto a rispondere alle esigenze del sistema energetico in un'ottica di decarbonizzazione quando ciò rappresenta la strada più efficiente sotto il profilo dei costi. Inoltre i mezzi di conversione dell'energia che creano tali connessioni tra vettori energetici, come gli elettrolizzatori o gli impianti di generazione e stoccaggio di calore, contribuiscono anche a rispondere alle esigenze di flessibilità temporale nel settore dell'energia elettrica.

(38) Quando si valuta il contributo dei progetti candidati alle esigenze del sistema elettrico in termini di ubicazione, l'accento dovrebbe essere posto sull'interazione tra la topologia di rete e l'ubicazione dei mezzi di generazione e di consumo, aspetto che può comportare problemi di congestione della rete e un minore utilizzo di energia rinnovabile. Un'ubicazione ottimale dei nuovi progetti di generazione di energia rinnovabile e del punto di connessione alla rete può quindi contribuire a risolvere i problemi di congestione della rete ed è di fondamentale importanza per le esigenze del sistema elettrico. Le aste possono pertanto limitare la partecipazione a progetti ubicati in zone predefinite, in cui possono contribuire a ridurre la congestione della rete, oppure attribuire punti ai progetti in funzione dell'impatto determinato dalla loro ubicazione.

(39) Per garantire l'efficacia dei criteri specificati nel presente regolamento nel contesto delle aste per le energie rinnovabili, le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire una metodologia per valutare i criteri diversi dal prezzo indicati nel presente regolamento, introdurre adeguati meccanismi di monitoraggio e garanzie per assicurare il rispetto di tali criteri e prevedere le opportune sanzioni in caso di inosservanza. Garanzie e sanzioni dovrebbero essere fissate a un livello tale da bilanciare la necessità di garantire offerte competitive e quella di dissuadere le imprese dal presentare offerte se non hanno la ferma intenzione di realizzare il progetto e rispettarne le specifiche. Il livello delle garanzie e delle sanzioni dovrebbe essere determinato in modo tale da rendere più costoso per gli offerenti disattendere le specifiche d'asta piuttosto che sostenere i costi per soddisfarle.

(40) Per alcuni criteri può essere necessario dimostrare la conformità per tutta la vita del progetto: ad esempio il contributo all'integrazione del sistema energetico, alla cibersicurezza o alla sostenibilità ambientale può richiedere un monitoraggio permanente. È opportuno introdurre norme armonizzate sulle tempistiche di verifica della conformità. Ogni offerente che partecipa a un'asta si impegna, quando presenta l'offerta, a rispettare tutti i requisiti e le specifiche d'asta inclusi nell'offerta stessa. La dimostrazione dell'effettiva conformità ai requisiti derivanti dai criteri diversi dal prezzo e ad altri requisiti d'asta può avvenire in momenti diversi, che dovrebbero essere definiti dalle Autorità competenti degli Stati membri, se del caso.

(41) Gli offerenti devono fornire una documentazione specifica per dimostrare la conformità a determinati criteri diversi dal prezzo. Per dimostrare la conformità ai criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa nelle aste per le fonti energetiche rinnovabili, le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero esigere dichiarazioni sul dovere di diligenza attestate da terzi. Per dimostrare l'effettiva attuazione delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, l'offerente dovrebbe presentare un piano di cibersicurezza e aggiornarlo periodicamente. Se del caso, le Autorità possono chiedere agli offerenti e ai loro fornitori di sottoporsi ad audit periodici sulla sicurezza effettuati da terzi indipendenti e di presentarne periodicamente i risultati.

(42) Il presente regolamento non pregiudica l'articolo 4 della direttiva (Ue) 2018/2001, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi internazionali dell'Unione. Le Autorità competenti degli Stati membri dovrebbero introdurre criteri di preselezione o di aggiudicazione nelle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili in ottemperanza agli obblighi internazionali dell'Unione e al pertinente obbligo di imporre misure restrittive per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. I criteri dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, limitandosi a quanto esso prescrive, e coerenti con gli impegni assunti nel quadro degli accordi commerciali e di investimento di cui l'Unione o i suoi Stati membri sono parte e delle intese commerciali e di investimento cui l'Unione o i suoi Stati membri aderiscono.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Unione dell'energia,

Ha adottato Il presente regolamento:

Capo I

Oggetto, definizioni e principi generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce specifiche per i criteri stabiliti all'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "Comunità di energia rinnovabile": Comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (Ue) 2018/2001;

2) "dovere di diligenza": processo mediante il quale le imprese individuano, prevengono, attenuano e tengono conto degli impatti negativi sull'ambiente e sulla società delle rispettive attività commerciali legate all'asta; sono inclusi gli impatti negativi connessi alle attività proprie dell'impresa e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche per mezzo dei suoi prodotti o servizi e dei suoi rapporti d'affari;

3) "sistema informativo e di rete": sistema informativo e di rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (Ue) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio27;

4) "sicurezza dei sistemi informativi e di rete": sicurezza dei sistemi informativi e di rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (Ue) 2022/2555;

5) "controllo operativo": Autorità di introdurre e attuare politiche operative che disciplinano le attività, i processi e le risorse abituali al fine di garantire il buon funzionamento di un impianto, in particolare delle sue reti e dei suoi sistemi informativi;

6) "assemblaggio" di un modulo fotovoltaico: integrazione e interconnessione in una singola unità di una serie di celle fotovoltaiche o componenti equivalenti che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178;

7) "impronta di carbonio": somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, tenendo conto di tutte le attività pertinenti entro i limiti spaziali e temporali del sistema, espressa in biossido di carbonio equivalente, valutata sulla base dei potenziali di riscaldamento globale su un orizzonte temporale di cento anni e calcolata sulla scorta di uno studio di valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

8) "economia circolare": sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza d'uso nella produzione e nel consumo così da diminuire l'impatto ambientale del loro uso, e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

9) "impatto sulla biodiversità": qualsiasi alterazione della biodiversità, ad esempio nell'abbondanza o nella distribuzione delle specie oppure nella distribuzione, nella struttura e nelle funzioni di habitat ed ecosistemi, per effetto diretto o indiretto delle tecnologie a zero emissioni nette durante il loro ciclo di vita;

10) "efficienza energetica": rapporto tra energia in uscita e in entrata nel caso dei prodotti di generazione di energia oppure efficienza di conversione, vale a dire rapporto tra energia in uscita e in entrata, nel caso dei prodotti di conversione e stoccaggio dell'energia;

11) "inquinamento": inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio28 e, per l'inquinamento che interessa le acque, all'articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/Ce;

12) "flessibilità temporale": capacità dei partecipanti al mercato di adeguare la generazione, l'immissione in rete e i modelli di consumo per contribuire a rispondere alle esigenze del sistema in tutti gli orizzonti temporali pertinenti, in genere reagendo ai segnali del mercato, in particolare nel settore dell'energia elettrica;

13) "impatto determinato dall'ubicazione": capacità dei partecipanti al mercato di aiutare a rispondere alle esigenze del sistema elettrico sulla base della selezione del sito e del punto di connessione alla rete;

14) "connessione tra vettori energetici": capacità dei partecipanti al mercato di trasferire energia da un vettore energetico a un altro attraverso mezzi di conversione dell'energia.

Articolo 3

Principi generali

I criteri diversi dal prezzo nelle aste in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1735 rispettano i principi generali seguenti:

a) essi sono definiti e valutati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, tenendo conto degli obiettivi strategici dell'asta e del potenziale contributo di ciascuna tecnologia a tali obiettivi;

b) essi rispecchiano la maturità del mercato delle tecnologie in questione e possono essere elaborati coinvolgendo i pertinenti partecipanti al mercato interessati, compresi sviluppatori, fabbricanti, società civile ed esperti, in relazione ai vari criteri diversi dal prezzo inclusi nell'asta;

c) essi contribuiscono a una diffusione rapida, efficiente e sostenibile dell'energia rinnovabile con modalità concorrenziali, attraggono investimenti privati e apportano benefici come la certezza degli investimenti;

d) essi garantiscono una procedura di gara competitiva e non creano ostacoli insormontabili e ingiustificati all'ingresso né costi sproporzionati, dissuadendo nel contempo le imprese dal presentare offerte se non hanno la ferma intenzione di realizzare il progetto e di rispettarne le specifiche;

e) essi sono applicati conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi commerciali e di investimento internazionali;

f) essi utilizzano, ove disponibili, i metodi di valutazione previsti dalla normativa dell'Unione per la tecnologia a zero emissioni nette in questione;

g) qualora gli atti delegati di cui all'articolo 4 del regolamento (Ue) 2024/1781 stabiliscano classi di prestazione in relazione a tecnologie a zero emissioni nette, i criteri pertinenti dell'asta per la diffusione di dette tecnologie si basano su tali classi di prestazione.

Capo II

Criteri di preselezione obbligatori

Articolo 4

Condotta responsabile d'impresa

1. I criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti — tranne nel caso in cui si tratti di persone fisiche, di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della stessa e successive modifiche o di Comunità di energia rinnovabile — adottino misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (Ue) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

2. Le Autorità competenti impongono agli offerenti — tranne nel caso in cui si tratti di persone fisiche, di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della stessa e successive modifiche o di Comunità di energia rinnovabile — di comunicare al pubblico informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (Ue) 2023/2772.

3. Le Autorità competenti impongono alle persone fisiche, alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della stessa e successive modifiche e alle Comunità di energia rinnovabile che presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità superiore a 10 MW di riferire, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'allegato I, punto 61, lettere c) e d), del regolamento delegato (Ue) 2023/2772 o con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario raccomandati a livello dell'Unione, ove disponibili.

4. Le Autorità competenti possono applicare i paragrafi 1 e 2 alle persone fisiche, alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche e alle Comunità di energia rinnovabile che presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità superiore a 10 MW. In caso di applicazione dei suddetti paragrafi a tali offerenti, non si applica il paragrafo 3.

Articolo 5

Cibersicurezza e sicurezza dei dati (criteri di preselezione)

I criteri di preselezione relativi alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati prevedono che gli offerenti:

a) adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto di energia rinnovabile, comprese, se del caso, le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2022/2555;

b) presentino un piano di cibersicurezza che illustri le modalità con cui garantiscono la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso e più specificamente adottino le misure tecniche, operative e organizzative necessarie affinché i dati utilizzati o generati nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (See) e non siano trasferiti al di fuori di esso, qualora, nove mesi o più prima della pubblicazione di un'asta ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735, l'offerente sia stato soggetto alla giurisdizione di un Paese terzo che gli impone di comunicare alle Autorità di detto Paese informazioni sulle vulnerabilità di software o hardware prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità, oppure qualora sia stata resa una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o dello Stato membro che effettua l'asta dalla quale risulti che autori di minacce operanti nel territorio di detto Paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose;

c) garantiscano e dimostrino, nel caso in cui per i prodotti Tic utilizzati nell'impianto di energia rinnovabile o per i servizi Tic connessi al suo funzionamento gli offerenti si avvalgano di fornitori, che questi ultimi adottano le misure di cui alla lettera a) e, se detti fornitori soddisfano una delle due condizioni di cui alla lettera b) riguardanti gli offerenti, che i fornitori adottano anche le misure di cui alla lettera b);

d) garantiscano che il controllo operativo dell'impianto sia mantenuto da un gestore stabilito nello Spazio economico europeo.

Articolo 6

Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti

1. I criteri di preselezione relativi alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti impongono agli offerenti di fornire due o più dei documenti seguenti:

a) documenti identificativi dell'offerente o degli offerenti nel caso di consorzio di offerta;

b) documentazione attestante la conformità alla normativa applicabile, comprese eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione e il funzionamento del progetto o la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere tali autorizzazioni;

c) documentazione sulla situazione finanziaria ed economica dell'impresa che ne dimostri la capacità finanziaria di portare a termine il progetto e di far fronte a potenziali passività senza dover dichiarare fallimento o ricorre ad altri mezzi per evitarle, quali requisiti in materia di patrimonio netto minimo, utili o rating del debito a lungo termine;

d) descrizione del progetto conformemente ai requisiti contenuti nelle specifiche d'asta;

e) prove della fattibilità tecnica nonché del possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a portare a termine il progetto, comprese prove di esperienza pregressa nella realizzazione di progetti analoghi;

f) calendario per la realizzazione e il funzionamento del progetto, comprensivo di date per tutte le fasi intermedie pertinenti fino al completamento del progetto.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono modulati in funzione dei costi, dei rischi e della capacità del progetto, della maturità della tecnologia, del grado di innovazione richiesto dall'asta e di altre condizioni di mercato pertinenti.

Capo III

Contributo alla resilienza

Articolo 7

Contributo alla resilienza

1. Qualora, nove mesi o più prima della data di pubblicazione di un'asta ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735, la Commissione abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che oltre il 50% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui alle lettere da a) a f) del presente comma è originario di un unico Paese terzo, o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui alle lettere da a) a f) del presente comma originari di un unico Paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le Autorità competenti consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte che soddisfano i requisiti riportati di seguito, riguardanti i prodotti finali e i principali componenti specifici elencati nel regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178 che fanno parte dell'offerta:

a) per quanto riguarda le tecnologie fotovoltaiche, i prodotti finali non sono assemblati nel Paese terzo e almeno quattro principali componenti specifici utilizzati non sono originari di tale paese. Gli invertitori fotovoltaici e le celle fotovoltaiche o equivalenti non sono originari del Paese terzo e i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tale paese;

b) per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica onshore, i prodotti finali non sono originari del Paese terzo e al massimo tre principali componenti specifici sono originari di tale paese. I gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non sono originari del Paese terzo;

c) per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica offshore, i prodotti finali non sono originari del Paese terzo e al massimo quattro principali componenti specifici sono originari di tale paese. I gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non sono originari del Paese terzo;

d) per quanto riguarda gli elettrolizzatori, i prodotti finali non sono originari del Paese terzo e al massimo due principali componenti specifici sono originari di tale paese. Lo stack non è originario del Paese terzo;

e) per quanto riguarda le tecnologie delle pompe di calore, i prodotti finali non sono originari del Paese terzo e al massimo un principale componente specifico è originario di tale paese;

f) per quanto riguarda tutte le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735 diverse da quelle elencate alle lettere da a) a e), i prodotti finali non sono originari del Paese terzo.

Qualora, nove mesi o più prima della data di pubblicazione dell'asta in questione, la Commissione abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1735, che, in aggiunta alle condizioni di cui al primo comma, oltre l'85% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici è originario di un unico Paese terzo, gli Stati membri consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui, per almeno uno di questi principali componenti specifici, il quantitativo originario del Paese terzo in questione non supera l'85%.

Qualora le aste siano pubblicate prima che siano trascorsi nove mesi dal giorno in cui la Commissione ha determinato da ultimo la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico Paese terzo di cui al primo e al secondo comma, le Autorità competenti applicano il presente paragrafo sulla base di tale ultima determinazione o di quella precedente. In assenza di una determinazione precedente, le Autorità competenti possono applicare il presente paragrafo sulla base dell'ultima determinazione.

2. Se non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, ma nove mesi o più prima della data di pubblicazione di un'asta ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Ue) 2024/1735 la Commissione ha determinato che oltre il 50% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici di una tecnologia a zero emissioni nette è originario di un unico Paese terzo, o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici di tale tecnologia a zero emissioni nette originari di un unico Paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le Autorità competenti consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui, per ognuno di questi principali componenti scientifici, il quantitativo originario del Paese terzo in questione non supera il 50%. Nell'applicare tale obbligo, le Autorità competenti possono combinare l'applicazione di criteri di preselezione e di aggiudicazione per i diversi componenti specifici principali.

Se la quota dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico Paese terzo di cui al primo comma è superiore all'85%, le Autorità competenti possono aumentare dal 50% all'85% il limite massimo di quantitativo per i componenti di cui al medesimo comma.

Qualora le aste siano pubblicate prima che siano trascorsi nove mesi dal giorno in cui la Commissione ha determinato da ultimo la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico Paese terzo di cui al primo e al secondo comma, le Autorità competenti applicano il presente paragrafo sulla base di tale ultima determinazione o di quella precedente. In assenza di una determinazione precedente, le Autorità competenti possono applicare il presente paragrafo sulla base dell'ultima determinazione.

3. Per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica onshore, le tecnologie per l'energia eolica offshore e gli elettrolizzatori, se, al momento della pubblicazione delle aste, la Commissione non ha determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1735, che per uno specifico prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette oltre il 50% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, o oltre il 40% a seguito di un aumento medio di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi, è originario di un unico Paese terzo, le Autorità competenti applicano il criterio della resilienza consentendo la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui almeno il 75% dei prodotti finali che ne fanno parte soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, con riferimento ai prodotti finali e ai principali componenti specifici originari della Repubblica popolare cinese o ivi assemblati.

Capo IV

Contributo alla sostenibilità

Articolo 8

Sostenibilità ambientale — Impronta di carbonio

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'impronta di carbonio includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, e indicano le tecnologie a zero emissioni nette, tra quelle soggette all'articolo 26 di detto regolamento, la cui impronta di carbonio deve essere valutata a livello di progetto o a livello di componente; esse indicano inoltre la metodologia oggettiva, trasparente e non discriminatoria di valutazione dell'impronta di carbonio applicabile a ciascuna tecnologia a zero emissioni nette.

2. Gli offerenti sono tenuti a misurare e comunicare l'impronta di carbonio utilizzando, ove disponibili, i metodi di valutazione del ciclo di vita indicati nel diritto vincolante dell'Unione che disciplina specificamente le tecnologie per le energie rinnovabili oggetto dell'asta. Se non esiste una metodologia vincolante dell'Unione per misurare e comunicare l'impronta di carbonio di una specifica tecnologia a zero emissioni nette, ma esiste una metodologia vincolante dell'Unione per calcolare l'impronta di carbonio di un prodotto e l'atto che la stabilisce indica che può fungere da orientamento per il calcolo dell'impronta di carbonio di una determinata tecnologia a zero emissioni nette, gli offerenti sono tenuti a misurare e comunicare l'impronta di carbonio di tale tecnologia a zero emissioni nette utilizzando detta metodologia.

3. Le Autorità competenti definiscono e pubblicano le unità funzionali, i limiti del sistema e le ipotesi su cui si basa la misurazione dell'impronta di carbonio, se non precisati nella metodologia utilizzata, e impongono agli offerenti di comunicare i loro calcoli in modo trasparente. Le Autorità nazionali definiscono e comunicano i requisiti di modellizzazione e qualità dei dati per i dati primari e secondari e per le banche dati utilizzate, se non precisati nella metodologia utilizzata. Le Autorità competenti richiedono l'uso di dati coerenti e rappresentativi.

4. Per le metodologie relative all'impronta di carbonio non contemplate al paragrafo 2, la valutazione dell'impronta di carbonio riguarda almeno le emissioni di gas a effetto serra dovute alle seguenti fasi del ciclo di vita delle pertinenti tecnologie a zero emissioni nette:

i) risorse per l'estrazione, la produzione, il trattamento e il trasporto;

ii) processi di fabbricazione;

iii) energia elettrica/energia utilizzata per i suddetti processi;

iv) trasporto dei componenti e del prodotto finale;

v) installazione, funzionamento e manutenzione;

vi) disattivazione e fine vita.

Articolo 9

Sostenibilità ambientale — Economia circolare

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'economia circolare, sia esso un criterio di preselezione o di aggiudicazione o una combinazione dei due, tengono conto del contributo dei progetti partecipanti all'asta a uno o più dei parametri seguenti, purché rappresentino una parte sostanziale dell'impatto ambientale del prodotto:

— riciclabilità dei prodotti, con riferimento a uno o più dei parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I, lettera d), del regolamento (Ue) 2024/1781;

— facilità di riparazione e manutenzione o facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti, con riferimento a uno o più dei parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I, lettere b), c) ed e), del regolamento (Ue) 2024/1781;

— uso o contenuto di materiali riciclati nei prodotti, tra cui le materie prime critiche.

2. Nel definire i criteri relativi all'economia circolare di cui al paragrafo 1, le Autorità competenti si avvalgono, ove disponibili, dei metodi previsti dalla normativa dell'Unione che disciplina specificamente le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione. Se la normativa dell'Unione non prevede né indica alcun metodo, le Autorità competenti utilizzano i metodi stabiliti nelle norme internazionali, ove disponibili.

Articolo 10

Sostenibilità ambientale — Impatto sulla biodiversità

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'impatto sulla biodiversità del funzionamento delle tecnologie a zero emissioni nette includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volto a valutare il contributo del progetto al miglioramento dell'impatto delle tecnologie a zero emissioni nette sulla biodiversità in fase di installazione, funzionamento e disattivazione, come stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Qualora le Autorità competenti includano come criterio di preselezione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio comprende gli elementi seguenti:

a) presenza di un sistema per monitorare gli impatti positivi e negativi dell'impianto sulla biodiversità durante le fasi di installazione, funzionamento e disattivazione;

b) impegno a mettere in atto soluzioni adattative per attenuare i potenziali impatti negativi sulla biodiversità individuati nell'ambito delle valutazioni ambientali effettuate, se del caso, a norma delle direttive 2011/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio29 e/o 92/43/Cee del Consiglio30 e della lettera a) del presente paragrafo, nonché, in caso di utilizzo di tali soluzioni, a garantirne l'efficacia nell'apportare un contributo positivo alla biodiversità.

Il sistema di cui al primo comma, lettera a), monitora gli impatti a livello del terreno e al di sopra di esso, nel suolo, nelle acque, a livello del fondale marino e al di sopra di esso così come al di sopra della superficie marina, compresi il rumore e l'inquinamento, come opportuno in funzione della tecnologia in questione.

I dati e le informazioni raccolti dal sistema di cui al primo comma, lettera a), sono condivisi almeno con la Comunità scientifica e le Autorità pubbliche, a meno che non si tratti di informazioni commercialmente sensibili.

3. Qualora le Autorità competenti includano come criterio di aggiudicazione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio impone contributi positivi netti alla biodiversità31, se ritenuti pertinenti dall'Autorità pubblica, in uno o più dei settori seguenti:

a) conservazione degli habitat o delle specie, o di entrambi, a norma della direttiva 92/43/Cee;

b) conservazione degli uccelli selvatici e dei relativi habitat a norma della direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio32;

c) ripristino degli ecosistemi a norma del regolamento (Ue) 2024/1991;

d) per gli impianti offshore, conseguimento di un buono stato ecologico a norma della direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio33;

e) conseguimento di un buono stato delle acque a norma della direttiva 2000/60/Ce.

Le misure volte a soddisfare il criterio in parola possono essere attuate in loco o altrove.

Articolo 11

Sostenibilità ambientale — Efficienza energetica

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'efficienza energetica includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, che individui i prodotti di cui è valutata l'efficienza energetica e che indichi la metodologia di valutazione applicabile a ciascun prodotto. L'efficienza energetica è misurata e valutata secondo i metodi stabiliti nella normativa dell'Unione per il prodotto interessato, ove disponibili.

2. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (Ue) 2017/1369, della direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio34 o da un atto di esecuzione della Commissione collegato, il criterio di cui al paragrafo 1 è conforme al criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2017/1369.

3. Qualora un prodotto non contemplato al paragrafo 2 sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/Ce, il criterio si riferisce ai prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione.

4. Qualora un prodotto non sia contemplato al paragrafo 2 o 3, l'efficienza energetica è misurata e valutata sulla base di altri metodi previsti dalla normativa dell'Unione, ove disponibili.

5. Se la normativa dell'Unione non prevede metodi pertinenti e il paragrafo 4 non trova applicazione, l'efficienza energetica è misurata e valutata sulla base di norme internazionali.

Articolo 12

Sostenibilità ambientale — Uso efficiente dell'acqua e soluzioni che evitano l'inquinamento idrico

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi alle acque includono criteri di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volti a valutare il contributo del funzionamento del progetto alla preservazione e, ove applicabile, al miglioramento dello stato dei corpi idrici.

2. Qualora le Autorità competenti includano come criterio di preselezione l'impatto sulle acque delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio comprende gli elementi seguenti:

a) presenza di un sistema per monitorare gli impatti positivi e negativi dell'impianto sulle acque durante tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita;

b) impegno a mettere in atto soluzioni adattative per evitare impatti negativi sullo stato delle acque e a garantire l'efficacia delle soluzioni nel generare impatti positivi, se del caso, e a contribuire a preservare o conseguire un buono stato delle acque, dimostrato dal sistema di monitoraggio di cui alla lettera a).

3. Qualora le Autorità competenti includano come criterio di aggiudicazione l'impatto sulle acque delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio impone contributi positivi al conseguimento o al mantenimento di un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo a norma della direttiva 2000/60/Ce.

Articolo 13

Sostenibilità ambientale — Inquinamento

Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'inquinamento includono criteri di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volti a valutare il contributo del progetto alla riduzione dell'inquinamento (diverso dall'inquinamento causato dai gas a effetto serra) in fase di installazione, funzionamento e disattivazione. Le metodologie, le soglie e i meccanismi di conformità pertinenti sono definiti in conformità e sulla base del diritto dell'Unione, ove disponibile, e tenendo conto, se del caso, dei criteri di cui all'appendice C del regolamento delegato (Ue) 2023/2486.

Articolo 14

Contributo alla sostenibilità — Innovazione

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'innovazione operano, ove pertinente, una distinzione tra:

a) aste orientate esclusivamente all'innovazione, incentrate specificamente sulla promozione di nuove tecnologie o soluzioni; e

b) aste non incentrate specificamente sull'innovazione quale elemento chiave.

In entrambi i tipi di asta, l'utilizzo di criteri di preselezione o di aggiudicazione relativi all'innovazione introduce l'obbligo per tutti i progetti di raggiungere un livello minimo di miglioramento degli indicatori chiave di prestazione che superi lo stato dell'arte delle tecnologie e delle soluzioni già presenti sul mercato, in relazione all'oggetto dell'asta cui partecipano.

2. In aggiunta a quanto prescritto al paragrafo 1, secondo comma, la valutazione del contributo all'innovazione delle aste di cui al paragrafo 1, lettera a), per mezzo di criteri di preselezione avviene mediante l'introduzione di un obbligo in base al quale tutti i progetti devono presentare un determinato livello di maturità. Per questo tipo di aste, le Autorità competenti includono prescrizioni supplementari che obbligano il vincitore a divulgare le conoscenze sui risultati di progetti innovativi o a offrire licenze per i risultati della ricerca e i progetti di sviluppo protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del See possano farne uso.

3. In aggiunta a quanto prescritto al paragrafo 1, secondo comma, la valutazione del contributo all'innovazione delle aste di cui al paragrafo 1, lettera b), per mezzo di criteri di preselezione può avvenire mediante l'introduzione di un obbligo in base al quale tutti i progetti devono presentare un determinato livello di maturità. Per questo tipo di aste, le Autorità competenti possono anche includere prescrizioni supplementari concernenti pratiche di divulgazione delle conoscenze sui risultati di progetti innovativi o prassi di concessione di licenze per altri risultati di ricerca e progetti di sviluppo protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del See possano farne uso.

4. Il livello di maturità dell'innovazione proposta nell'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 è valutato, se del caso, mediante metodi credibili e consolidati come il riferimento a un livello di maturità tecnologica.

Articolo 15

Contributo alla sostenibilità — Integrazione del sistema energetico

1. Le Autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'integrazione del sistema energetico tengono conto del contributo dei progetti partecipanti alla risposta alle esigenze del sistema derivanti dal loro funzionamento, sulla base della flessibilità temporale, dell'impatto determinato dall'ubicazione e delle connessioni tra vettori energetici, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. La flessibilità temporale del progetto partecipante è valutata prendendo in considerazione le soluzioni proposte, che si tratti di nuovi investimenti o di acquisizioni tramite terzi, in particolare sotto forma di combinazione di diverse tecnologie di generazione di energia rinnovabile, combinazione di mezzi di generazione e stoccaggio dell'energia elettrica o combinazione di mezzi di generazione e di mezzi o soluzioni sul versante della domanda. Salvo in casi debitamente giustificati, tale valutazione non esclude alcuna tecnologia che possa contribuire a soddisfare le esigenze del sistema individuate.

3. L'impatto determinato dall'ubicazione del progetto partecipante sulle esigenze del sistema è valutato prendendo in considerazione la combinazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi il profilo temporale di generazione o la capacità di generazione, e la selezione del sito e del punto di connessione alla rete, tenuto conto anche della pianificazione di rete.

4. La capacità del progetto partecipante di creare connessioni tra vettori energetici è valutata prendendo in considerazione la sua capacità di trasferire energia rinnovabile da un vettore energetico a un altro e, in particolare, l'eventuale presenza di una combinazione di mezzi di generazione e conversione dell'energia.

Capo V

Valutazione e conformità ai criteri

Articolo 16

valutazione dei criteri di preselezione o di aggiudicazione delle aste e aspetti relativi alla conformità

1. Le Autorità competenti definiscono una metodologia trasparente, oggettiva e non discriminatoria per valutare le offerte a fronte dei criteri diversi dal prezzo selezionati, in particolare attraverso una valutazione quantitativa basata su un metodo di attribuzione punti stabilito e pubblicato prima dello svolgimento della procedura di gara. Qualora non sia possibile una valutazione quantitativa, è possibile prevedere una valutazione qualitativa dei criteri diversi dal prezzo, purché giustificata dagli obiettivi di politica pubblica perseguiti e concepita in modo da attenuare sia gli oneri amministrativi che il rischio di impugnazione. La metodologia per la valutazione delle offerte è elaborata previa consultazione dei portatori di interessi e degli esperti e in collaborazione con gli stessi. Nel caso in cui le Autorità competenti non dispongano di informazioni sufficienti per stabilire in anticipo il metodo di attribuzione punti, il punteggio per un determinato aspetto può anche essere stabilito facendo riferimento al miglior offerente per quel particolare criterio diverso dal prezzo. In tal caso sono predisposte misure per limitare le offerte strategiche.

2. Tutti gli offerenti che partecipano all'asta si impegnano, al momento dell'offerta o prima di tale data, a rispettare i requisiti e le specifiche d'asta inclusi nella loro offerta. Le Autorità competenti decidono in quale momento gli offerenti sono tenuti a dimostrare la conformità ai criteri diversi dal prezzo, il che può accadere in diversi momenti nel corso della vita del progetto, a seconda dei casi.

3. Salvo nel caso degli offerenti che sono persone fisiche, imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche e Comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, punto 16), della direttiva (Ue) 2018/2001, la conformità ai criteri di cui all'articolo 4 è valutata sulla base di pertinenti dichiarazioni giustificative attestate da terzi indipendenti. Gli offerenti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/Ue possono presentare informazioni pertinenti sul modo in cui rispettano le prescrizioni dell'articolo 4 nel formato previsto da tale direttiva.

4. La conformità ai criteri di cui all'articolo 5 è valutata imponendo agli offerenti di presentare un piano per la cibersicurezza del rispettivo progetto e di aggiornarlo periodicamente durante l'attuazione del progetto.

5. La conformità ai criteri di cui all'articolo 7 è valutata imponendo agli offerenti di presentare documentazione doganale a norma del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio35, ove disponibile, e altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio della tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici, per mezzo di fatture o altro.

6. Le Autorità competenti che utilizzano criteri diversi dal prezzo ne garantiscono il rispetto.

7. Le Autorità competenti impongono agli offerenti di presentare garanzie adeguate per assicurare la conformità ai criteri di cui al presente regolamento stabiliti nelle specifiche d'asta, ad esempio garanzie di offerta, garanzie di completamento e garanzie di buona esecuzione.

8. Nel fissare il livello delle garanzie di cui al paragrafo 7, le Autorità competenti tengono conto anche di considerazioni quali i costi, i rischi e la capacità del progetto, il valore di tale capacità per il sistema energetico, la maturità della tecnologia, il grado di innovazione richiesto dall'asta, altre condizioni di mercato pertinenti e la natura della violazione. Il livello delle garanzie è sufficientemente elevato da disincentivare strategie di offerta che non rispettino i criteri diversi dal prezzo.

Articolo 17

Sanzioni

1. Le Autorità competenti stabiliscono sanzioni in caso di mancata conformità ai criteri di cui al presente regolamento. Tali sanzioni possono assumere forme diverse, quali somme forfettarie, sanzioni giornaliere, riduzione o revoca del sostegno o esclusione dalla partecipazione a future aste.

2. Nel fissare il livello delle sanzioni di cui al paragrafo 1, le Autorità competenti tengono conto anche di considerazioni quali i costi, i rischi e la capacità del progetto, il valore di tale capacità per il sistema energetico, la maturità della tecnologia, il grado di innovazione richiesto dall'asta, altre condizioni di mercato pertinenti e la natura della violazione. Il livello delle sanzioni è sufficientemente elevato da disincentivare strategie di offerta che non rispettino dei criteri diversi dal prezzo.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025

Note ufficiali

1

Gu L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.

2

Nel novero rientrano: tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche; tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore; pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica; tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile, laddove usate per generare energia rinnovabile; tecnologie del biogas e del biometano sostenibili; tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili che sono tecnologie per i combustibili rinnovabili.

3

Nello specifico la direttiva (Ue) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la direttiva (Ue) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, nonché il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 sui principi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare il punto 61.

4

Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e il regolamento (Ue) 2023/2859 (Gu L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

5

Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Gu L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

6

Regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (Gu L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

7

Direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio (Gu L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

8

Cfr. regolamento delegato (Ue) 2023/2772, allegato I, punto 61.

9

Conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'Ue alle attività informatiche dolose ("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica"), 19 giugno 2017.

10

Regolamento (Ue) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (Gu L 129 I del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj).

11

Direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce (Gu L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).

12

Tali imprese continuerebbero comunque a essere soggette al quadro generale in materia di appalti pubblici applicabile.

13

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj), modificata dalla direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio (Gu L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

14

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza (Gu L, 2025/1178, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1178/oj).

15

Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione (Gu L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

16

AIE, Energy Technology Perspectives 2024.

17

Com(2025) 85 final.

18

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva", Com(2020) 98 final.

19

Regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce (Gu L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

20

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita", Com(2020) 380 final.

21

Regolamento (Ue) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (Ue) 2022/869 (Gu L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).

22

Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).

23

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

24

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

 

25

Regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Gu L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj).

26

La promozione della divulgazione delle conoscenze può essere pertinente anche per altri tipi di aste per le energie rinnovabili oltre a quelle che premiano l'innovazione.

27

Direttiva (Ue) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (Ue) n. 910/2014 e della direttiva (Ue) 2018/1972 e che abroga la direttiva (Ue) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Gu L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

28

Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Gu L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

29

Direttiva 2011/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gu L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).

30

Direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Gu L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

31

I contributi positivi netti alla biodiversità sono risultati aggiuntivi in termini di conservazione/ripristino che vanno oltre le misure di compensazione, ossia le misure concepite per compensare gli effetti negativi residuali inevitabili sortiti sulla biodiversità da un progetto dopo che sono state prese le opportune misure di prevenzione e mitigazione.

32

Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Gu L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

33

Direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Gu L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).

34

Direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Gu L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj).

35

Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (Gu L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).