Decreto direttoriale MinAmbiente 14 maggio 2025, n. 110
Approvazione avviso pubblico relativo a Investimento 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche", Missione 7 "RepowerEu" del Piano nazionale di ripresa e resilienza
N.d.R.: si veda l'avviso pubblico MinAmbiente 27 maggio 2025.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 14 maggio 2025, n. 110
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 maggio 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 3 giugno 2025 n. 126 n. )
Il Direttore generale
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2023, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 242;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128/2021 come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
• Direzione generale economia circolare e bonifiche (Ecb);
• Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (Ussa);
• Direzione generale valutazioni ambientali (Va);
• Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (Spc);
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2025, n. 65, di approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, registrato alla Corte dei conti in data 31 marzo 2025 al n.1209;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all' Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016);
Visto il regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano RepowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/Ce;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr dell'Italia;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative RepowerEu;
Viste, altresì, le decisioni di esecuzione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024, che modificano ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo Pnrr e, in particolare, l'Investimento 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche" previsto nell'ambito della Missione 7 "RepowerEu" del medesimo Pnrr (nel seguito anche Investimento 8), volto a sostenere il recupero e il riciclaggio delle materie prime critiche e, dunque, le catene del valore delle materie prime critiche e delle tecnologie connesse alla transizione verde;
Considerato che in base a quanto previsto nel predetto allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni il richiamato Investimento 8 si articola nelle seguenti quattro linee di intervento:
1. progettazione ecocompatibile per favorire un approccio circolare nelle catene di approvvigionamento industriali legate alla transizione energetica;
2. progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici;
3. stima del potenziale delle attività di estrazione mineraria urbana (urban mining) e dei rifiuti già esistenti derivanti dalla cessazione delle attività minerarie;
4. creazione di un polo tecnologico per l'estrazione mineraria urbana e la progettazione ecocompatibile, con una rete di laboratori che favoriranno l'interazione tra imprese private e istituti di ricerca;
Considerato che la sopra citata seconda linea di intervento dell'Investimento 8 prevede che i progetti di R&S dovranno concentrarsi su tre filoni di ricerca, sviluppo e innovazione:
i) tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e strategiche;
ii) integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;
iii) ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un'offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana;
Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel Pnrr per come richiamati nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, con riferimento alla sopra citata seconda linea di intervento di cui al richiamato Investimento 8, il raggiungimento del target M7-27, entro il 30 giugno 2026, attraverso il completamento di almeno 10 progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici;
Visti gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 23 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2023/C 80/01), recante "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di RepowerEu", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 2023;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2023/C 111, recante l'aggiornamento degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche del richiamato regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;
Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Viste le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
Vista la nota Egesif 14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e, in particolare, l'articolo 7, relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il Pnrr;
Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (Cup);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (Cup) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", e in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 8 recanti misure di semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza previsti in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della Legge 4 agosto 2017;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 recante "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce";
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia" e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del Pnrr e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.77;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", come da ultimo aggiornato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, ai sensi del quale risultano assegnati al Mase, per l'attuazione della Missione 7 Investimento 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche", euro cinquanta milioni/00 (€ 50.000.000,00);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il Pnrr presso il Mite, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr";
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel Pnrr, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare:
a) la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";
b) la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";
c) la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";
d) la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, recante "Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (Cup) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41";
Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;
Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;
Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";
Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr — Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";
Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al Pnrr delle iniziative Mite finanziate dal Piano";
Vista la circolare della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 febbraio 2025, prot. n. 32927, recante "Pnrr — Misure del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Prime indicazioni operative in merito alle procedure attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante «Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr» – Nota circolare";
Visto il regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
Visto, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto regolamento (Ue) 651/2014 come integrato e modificato, il quale prevede che per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (Ue) n. 1303/2013 ovvero al regolamento (Ue) 2021/1060 e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel Pnrr, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
Visto, in particolare, l'articolo 53 del predetto regolamento (Ue) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
Visto altresì il paragrafo 3, lettera c) del predetto articolo 53 del regolamento (Ue) 2021/1060, il quale prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;
Visto il regolamento (Ue) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (Ue) 1290/2013 e (Ue) n. 1291/2013, e in particolare, l'articolo 35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014— 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018, al n. 1— 465;
Visto il decreto del Direttore generale per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, del 4 gennaio 2024 recante l'approvazione della nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) recante "Orientamenti sull'uso delle Opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi Sie) – versione riveduta";
Vista la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2022/C 414/01) del 28 ottobre 2022;
Vista la direttiva 2012/19/Ue del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come modificata dalla direttiva (Ue) 2024/884;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022, con il quale è stato adottato il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 342 del 19 settembre 2022, con il quale stato adottato il cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie inserite nella sopra citata Strategia nazionale per l'economia circolare;
Vista la comunicazione della Commissione COM(2023) 165 final del 16 marzo 2023, relativa ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione;
Visto il regolamento (Ue) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (Ue) n. 168/2013, (Ue) 2018/858, (Ue) 2018/1724 e (Ue) 2019/1020;
Visti, in particolare, l'Allegato I e l'Allegato II del regolamento (Ue) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 e successive modifiche e integrazioni, recanti rispettivamente l'elenco delle materie prime strategiche e l'elenco delle materie prime critiche;
Visto il regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 giugno 2024, n. 147, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 giugno 2024, recante "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Vista la nota prot. n. 87323 del 9 maggio 2025 della Dg Gefim del Mase, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
Ritenuta la necessità di adottare il presente decreto ai fini dell'attuazione della seconda linea di intervento dell''Investimento 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche" previsto nell'ambito della Missione 7 "RepowerEu" del Pnrr, volto a sostenere il recupero e il riciclaggio delle materie prime critiche e, dunque, le catene del valore delle materie prime critiche e delle tecnologie connesse alla transizione verde;
tutto ciò premesso, visto e considerato
Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse è approvato e reso esecutivo l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 7 "RepowerEu", Investimento 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche" – linea di intervento 2 "Progetti di R&S relativi alla progettazione ecocompatibile e alle attività di estrazione mineraria urbana per un approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche".
2. Per le attività oggetto dell'Avviso di cui al comma 1 si conferma l'impegno di € 24.000.000,00 (euro ventiquattro milioni/00) a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto del medesimo Dicastero del 3 maggio 2024, per l'attuazione della Misura M7 I 8 "Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche".
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per i riscontri e visti di competenza.