Rettifica 26 giugno 2025, n. 90534
Disciplina delle obbligazioni verdi europee (Green bond) - Rettifica del regolamento 2023/2631/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Rettifica 26 giugno 2025, n. 90534
(Guue 26 giugno 2025)
1) I termini "revisore esterno" e "revisori esterni" sono sostituiti da "verificatore esterno" e "verificatori esterni" in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.
2) I termini "revisione esterna" e "revisioni esterne" sono sostituiti da "verifica esterna" e "verifiche esterne" in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.
3) I termini "revisione pre-emissione" e "revisioni pre-emissione" sono sostituiti da "verifica pre-emissione" e "verifiche pre-emissione" in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.
4) Pagina 21, articolo 20, paragrafo 3, lettera b):
anziché:
"b) se l'emittente è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni dovrebbero contribuire al fatturato dell'emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;",
leggasi:
"b) se l'emittente è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni dovrebbero contribuire al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative dell'emittente allineati alla tassonomia;".
5) Pagina 21, articolo 20, paragrafo 4, lettera c):
anziché:
"c) se del caso, il modo in cui l'obbligazione è collegata al fatturato dell'emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (Ue) 2021/2178;",
leggasi:
"c) se del caso, il modo in cui l'obbligazione è collegata al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative dell'emittente allineati alla tassonomia applicando il regolamento delegato (Ue) 2021/2178;".
6) Pagina 22, articolo 21, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
"b) se l'emittente è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono al fatturato dell'emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;",
leggasi:
"b) se l'emittente è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative dell'emittente allineati alla tassonomia;".
7) Pagina 22, articolo 21, paragrafo 3, lettera c):
anziché:
"c) se del caso, il modo in cui i proventi dell'obbligazione sono collegati al fatturato dell'emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (Ue) 2021/2178;",
leggasi:
"c) se del caso, il modo in cui i proventi dell'obbligazione sono collegati al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative dell'emittente allineati alla tassonomia applicando il regolamento delegato (Ue) 2021/2178;".
8) Pagina 48, articolo 61, paragrafi da 2 a 4:
anziché:
"2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. L'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'Esma. Al termine di tale periodo l'Esma rivede la misura. ",
leggasi:
"2. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. L'importo delle penalità di mora è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.
4. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'Esma. Al termine di tale periodo l'Esma rivede la misura.".
9) Pagina 48, articolo 62, titolo:
anziché:
"Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniary e delle penalità di mora",
leggasi:
"Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora".
10) Pagina 48, articolo 62, paragrafo 1:
anziché:
"1. L'Esma informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 60 e 61, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale informativa non contiene dati personali ai sensi del regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. ",
leggasi:
"1. L'Esma informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o penalità di mora inflitta ai sensi degli articoli 60 e 61, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale informativa non contiene dati personali ai sensi del regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.".
11) Pagina 49, articolo 62, paragrafo 5:
anziché:
"5. Qualora l'Esma decida di non infliggere sanzioni pecuniarie penalità di mora al termine di un'indagine, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione. ",
leggasi:
"5. Qualora l'Esma decida di non infliggere sanzioni pecuniarie o penalità di mora al termine di un'indagine, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.".
12) Pagina 50, articolo 63, paragrafo 11:
anziché:
"11. L'Esma si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'Esma evita d'imporre sanzioni pecuniarie penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno. ",
leggasi:
"11. L'Esma si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'Esma evita d'imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.".
13) Pagina 50, articolo 65:
anziché:
"La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Esma ha imposto una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. ",
leggasi:
"La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Esma ha imposto una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora.".
14) Pagina 50, articolo 66, paragrafi 2 e 3:
anziché:
"2. Le commissioni totali addebitate dall'Esma ai verificatori esterni richiedenti, registrati o riconosciuti a norma del presente regolamento coprono i costi amministrativi sostenuti dall'Esma nelle sue attività in relazione alla registrazione e supervisione di tutti i verificatori esterni. Allo stesso tempo, qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato.
In deroga al primo comma, i verificatori esterni il cui fatturato annuo è inferiore a un determinato importo possono essere esentati dall'obbligo di pagare un diritto, come ulteriormente specificato nell'atto delegato che sarà adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3.
3. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 68 entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando, in particolare, il tipo di commissioni, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.
Nel redigere l'atto delegato, la Commissione specifica la soglia del fatturato annuo dei verificatori esterni a livello di gruppo al di sotto della quale non deve essere addebitato alcun diritto e specifica altresì le modalità di calcolo del fatturato annuo ai fini dell'applicazione di tale soglia. ",
leggasi:
"2. Il pagamento di commissioni imposto dall'Esma ai verificatori esterni richiedenti, registrati o riconosciuti a norma del presente regolamento copre i costi amministrativi sostenuti dall'Esma nelle sue attività in relazione alla registrazione e supervisione di tutti i verificatori esterni. Allo stesso tempo, qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato.
In deroga al primo comma, i verificatori esterni il cui fatturato annuo è inferiore a un determinato importo possono essere esentati dall'obbligo di pagare un diritto, come ulteriormente specificato nell'atto delegato che sarà adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3.
3. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 68 entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando, in particolare, il tipo di commissioni, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.
Nel redigere l'atto delegato, la Commissione specifica la soglia del fatturato annuo dei verificatori esterni a livello di gruppo al di sotto della quale non deve essere imposto il pagamento di alcuna commissione e specifica altresì le modalità di calcolo del fatturato annuo ai fini dell'applicazione di tale soglia.".