Delibera Arera 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/Rif
Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (Ticser) - Approvazione
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/Rif
(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 6 agosto 2025)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1351a riunione del 5 agosto 2025
Visti:
• la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/Ce), come successivamente modificata e integrata;
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, (di seguito: direttiva 2018/850/Ue), che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2019) 640, recante "Il Green Deal europeo" (di seguito: Com(2019) 640);
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2020) 98, recante "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva" (di seguito: Com(2020) 98);
• la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2023) 304, "che individua gli Stati membri che rischiano di non raggiungere l'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani per il 2025, l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti per il 2035" (di seguito: Com(2023) 304);
• il briefing dell'Agenzia europea dell'ambiente del 5 dicembre 2024, recante "Europés circular economy in facts and figures";
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14. settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (di seguito: decreto-legge 138/11);
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
• il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con legge 19 dicembre 2019 (di seguito: decreto-legge 124/19);
• il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito: decreto-legge 34/19), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito: decreto-legge 228/21);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito decreto legislativo 201/22);
• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico", convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191;
• la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24), recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito: Dpr 158/99), recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante "Principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" (di seguito: Dpcm 21 gennaio 2025);
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (di seguito: Dm 20 aprile 2017);
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, recante "Adozione della Strategia nazionale per l'economia circolare" (di seguito: Dm 24 giugno 2022, n. 259);
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (Cam gestione rifiuti)" (di seguito: Dm 7 aprile 2025);
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue, definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021;
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità), 3 ottobre 2008, GOP 46/08 di approvazione della guida per l'analisi dell'impatto di regolazione (Air);
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati" (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr);
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2), come successivamente modificata e integrata;
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 15/2022/R/Rif) e il suo allegato A (di seguito: Tqrif);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 27/2024/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani";
• la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 41/2024/R/Rif, recante "Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 41/2024/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/Rif, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/Rif), come modificato e integrato dalla deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/Rif;
• la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2025, 23/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e modifiche alla deliberazione 15/2022/R/Rif";
• la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2025, 43/2025/R/Rif, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/Rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 43/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 56/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 56/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3)" (di seguito: deliberazione (57/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 133/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24" (di seguito: deliberazione 133/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2025, 255/2025/A, recante "Adozione del regolamento per lo svolgimento dell'Analisi di impatto della regolazione dell'Autorità";
• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/Rif, recante "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/Com, 366/2021/R/Com, 55/2018/E/Idr e al Tico" (di seguito: deliberazione 355/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/Rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (Rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif" ;
• la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" e il suo allegato A (di seguito Mtr-3);
• la Relazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 567/2024/I/Rif, contenente la "Quarta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"";
• la Relazione dell'Autorità 1 luglio 2025, 304/2025/I/Rif, contenente la "Quinta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"";
• il documento per la consultazione 1 aprile 2025, 146/2025/R/Rif, recante "Primi orientamenti per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani";
• il documento per la consultazione 1 aprile 2025, 147/2025/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani";
• il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 179/2025/R/Rif, recante "Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 179/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/Rif, recante "Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3). Primi orientamenti";
• il documento per la consultazione 3 giugno 2025, 235/2025/R/Rif, recante "Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al Tqrif– Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione 10 giugno 2025, 246/2025/R/Rif, recante "Separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti. Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione 10 giugno 2025, 248/2025/R/Rif, recante "Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Ticser (Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti). Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 248/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 10 giugno 2025, 249/2025/R/Rif, recante "Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3). Orientamenti finali";
• la determina 4 novembre 2021, 02/DRif/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025" (di seguito: determina 2/2021-DRif).
Considerato che:
• la direttiva 2008/98/Ce stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Ue, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare:
— all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
— all'articolo 14 stabilisce che, secondo il principio "chi inquina paga", "i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";
• la direttiva 2018/851/Ue, che ha modificato la direttiva 2008/98/Ce, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare e, in particolare, ha stabilito all'articolo 1 che gli Stati membri ricorrano "a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti" quali i regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw), (Payt), definiti dall'allegato IV— bis come regimi che "gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati";
• più in generale, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, la medesima direttiva 2018/851/Ue richiede agli Stati membri di conseguire i nuovi crescenti obiettivi di tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani, pari almeno al 55%, al 60%, al 65% in peso, rispettivamente entro il 2025, il 2030 e il 2035, mentre la direttiva 2018/850/Ue, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, richiede di adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso); al fine di garantire che l'attuazione di tali ambiziosi obiettivi avvenga in modo tempestivo ed uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, a livello europeo è stato istituito un sistema di segnalazione preventiva per individuare le lacune e consentire di intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi; in particolare, la Commissione europea nella Com(2023) 304 osserva, tra l'altro, come gli Stati membri, tra cui l'Italia, non starebbero avvalendosi appieno della potenzialità delle misure economiche utili per perseguire la gerarchia dei rifiuti, con riferimento per esempio ai suddetti regimi di pay-as-you-throw, caratterizzati da un'imposizione proporzionale, almeno in parte, ai rifiuti prodotti;
• ancora, la Commissione europea, nella Com(2020) 98 afferma che "il riciclaggio di alta qualità si basa su un'efficace raccolta differenziata", laddove "per aiutare i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche a migliorare la separazione dei rifiuti, la Commissione intende proporre di armonizzare i sistemi di raccolta differenziata (…), [prendendo] in considerazione anche altri aspetti che facilitano il coinvolgimento dei consumatori, come (…) le campagne di informazione e gli strumenti economici" . D'altra parte, già nella Com(2019) 640 sul Green Deal europeo, la Commissione ritiene "la partecipazione attiva dei cittadini e la fiducia nella transizione (…) fondamentali affinché le politiche possano funzionare e siano accettate";
• peraltro, nell'ambito degli indicatori sviluppati per monitorare la transizione verso un'economia circolare, secondo il recente briefing dell'Agenzia europea dell'ambiente "Europés circular economy in facts and figures", nel 2024, il 78% degli europei riconosce un impatto diretto sulla vita quotidiana delle problematiche di natura ambientale, con il 60% degli europei preoccupati per la crescente quantità di rifiuti (con tale percentuale raddoppiata negli ultimi 15 anni), dichiarandosi contestualmente disposti ad adottare in prima persona misure per ridurli.
Considerato, anche, che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", haassegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
• la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
— "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett. c);
— "tutela dei diritti degli utenti (…)" (lett. d);
— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina pagà" (lett. f);
— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
• per il perseguimento dei citati obiettivi di "carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse" (con i quali devono essere armonizzati gli obiettivi di carattere economico — finanziario improntati alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento), l'Autorità è chiamata, tra l'altro, a tener conto:
— con riguardo alla sostenibilità ambientale, del principio "chi inquina paga", la cui definizione di riferimento è contenuta nella Raccomandazione del 3 marzo 1975, 75/436/Euratom, Ceca, Cee (concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente), ai sensi della quale "le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri" e che — con specifico riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani — è stato opportunamente declinato nella citata direttiva 2008/98/Ce;
— relativamente alla sostenibilità sociale, dei compiti attribuitele dal legislatore nazionale che, all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19, ha previsto che la medesima Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri settori dalla stessa regolati) l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità attuative — tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento — sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con il recente Dpcm 21 gennaio 2025, a cui l'Autorità ha dato seguito, avviando, con deliberazione 133/2025/R/Rif, il relativo procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, approvato con deliberazione 355/2025/R/Rif;
• infine, nell'allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il quadriennio 2022-2025, l'Autorità ha indicato quello di "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy" (OS. 17), proponendosi di attuare una "revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay-as— you-throw", con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti)".
Considerato, inoltre, che:
• ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (la cui dimensione di norma non è inferiore almeno a quella del territorio provinciale), laddove l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 201/22, è ulteriormente intervenuto disponendo inoltre che "[l]e deliberazioni degli Enti di governo (…) sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli Enti locali";
• il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
• con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari (tassa sui rifiuti), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
• in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
— al comma 651, dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 158/99; in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", ai sensi del comma 652, il Comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (…), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
— al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
— al comma 682, richiede al Comune di determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per quanto riguarda la Tari, tra gli altri: "1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; (…)";
— al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani", precisando che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei citati criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 158/99;
• nello specifico, il Dpr 158/99, in merito alla struttura e ai criteri di commisurazione della tariffa alle utenze finali, stabilisce:
— all'articolo 3, comma 2, che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani sia "composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";
— all'articolo 4, che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani sia articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, disponendo che "l'Ente locale ripartisc[a] tra [tali] (…) categorie (…) l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (…)", specificando, altresì, che "a livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune";
— all'articolo 5, che "la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica v[enga] determinata (…), in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi e le minori dimensioni dei locali" e la "parte variabile della tariffa [sia] rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza", precisando che qualora gli "Enti locali (…) non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti poss[a]no applicare un sistema presuntivo";
— all'articolo 6, che "la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza [non domestica] sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa" e che per "l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze", laddove gli "enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo";
— all'articolo 4 dell'allegato 1 i valori del coefficiente di adattamento Ka e del coefficiente proporzionale di produttività Kb per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche per le diverse aree geografiche, di cui alle tabelle 1a, 1b e 2, nonché gli intervalli di valori dei coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd,rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per le diverse aree geografiche e le tipologie di attività svolta, di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b;
• con riferimento ai termini di approvazione della Tari:
— sempre l'articolo 1 della menzionata legge 147/13, al comma 683, dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";
— l'articolo 3, comma 5-quinquies,del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione (…)";
— l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06, stabilisce che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
• in aggiunta, l'articolo 15-bis del decreto-legge 34/19, in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali, tra cui la Tari, acquistino efficacia dalla data di pubblicazione sull'apposito portale informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, precisando ulteriormente che i relativi "versamenti dei tributi (…) la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
• infine, il decreto legislativo 116/20, intervenendo, tra l'altro, sull'articolo 198 "competenze dei comuni" e sull'articolo 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del decreto legislativo 152/06 — come da ultimo integrato dalla legge 193/24 — ha previsto che "le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi", disponendo che "le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…), che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (…)".
Considerato, poi, che:
• l'analisi del contesto in cui si colloca la Componente 1 "agricoltura sostenibile ed economia circolare" della Misura 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del Pnrr ha rilevato, tra le principali criticità, anche il divario regionale tra Centro-Nord e Sud, l'inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione a nuovi target per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, nonché l'eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali, la quale richiede una governance a livello centrale che permetta di rafforzare le politiche locali nella realizzazione di infrastrutture per la creazione di filiere circolari;
• tra le riforme settoriali individuate dal Pnrr, al fine di accompagnare gli investimenti delle singole Missioni, la Strategia nazionale per l'economia circolare ("Riforma 1.1"), approvata con Dm 24 giugno 2022, quale documento programmatico volto all'individuazione delle azioni, nonché di obiettivi e misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare, indica, tra le azioni, quella di "incentivare la digitalizzazione d[el] sistema di raccolta differenziata dei rifiuti", promuovendo, tra gli strumenti e le misure per l'economia circolare, "l'introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you— throw) (…)";
• peraltro, per gli interventi finanziati dalla misura del Pnrr afferente alla citata Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti", l'Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A, rivolto alla selezione e al successivo finanziamento di proposte finalizzate al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ha indicato, tra gli interventi potenzialmente finanziabili, quelli riconducibili, tra l'altro, a "Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore (…)" e "Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale (…)";
• da ultimo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Dm 7 aprile 2025, ha aggiornato i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani", richiamando esplicitamente gli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti, richiedendo agli Enti affidanti/stazioni appaltanti, peraltro, nell'ambito dei bandi e della documentazione di gara, di "tenere conto e integrare le disposizioni dell'Autorità (…) in materia di gestione dei rifiuti urbani, [precisando inoltre che,] (…)nel caso di sopravvenuti atti regolatori dell'Autorità che dovessero incidere su alcuni criteri definiti (…), gli stessi dovranno intendersi sostituiti dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento dello stesso".
Considerato, altresì, che:
• con la deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" , introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della Comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
• successivamente, con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/Rif;
• in particolare, il comma 4.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif (come successivamente integrata, in particolare, dalla deliberazione 389/2023/R/Rif ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie) stabilisce che in ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al Mtr-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, siano definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente, e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr 158/99; in aggiunta, l'articolo 6 del Mtr-2 prevede che:
— nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trovi applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni (comma 6.2);
— le utenze non domestiche che producano rifiuti urbani, li conferiscano al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, siano escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, secondo quanto previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto legislativo 116/20 (comma 6.3);
— nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie, sia stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, come definite al comma 1.1 del medesimo Mtr-2, debba essere fornita separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime (comma 6.4);
• inoltre, con la deliberazione 57/2025/R/Rif, l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3), al fine di prevedere, in un quadro di regole stabile e certo, gli opportuni aggiornamenti della metodologia tariffaria, attraverso misure volte, tra l'altro, a consolidare gli incentivi allo sviluppo delle attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato alle filiere di riciclaggio e al raggiungimento dei target europei, con benefici ripartiti tra gestori e utenti finali, promuovendo il miglioramento della qualità e il ricorso all'innovazione;
• con deliberazione 397/2025/R/Rif è stato infine approvato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, che conferma, tra l'altro, all'articolo 7, limitatamente al biennio 2026-2027, le medesime previsioni del Mtr-2 in merito alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, precedentemente illustrate;
• da ultimo, con la deliberazione 596/2024/R/Rif e il relativo allegato A, come modificato e integrato dalla deliberazione 397/2025/R/Rif, di cui al precedente alinea, l'Autorità ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo della qualità e dell'innovazione di settore, introducendo, a tale scopo, un nucleo di regole comuni, e, in particolare strumenti di selezione omogenei volti a garantire maggiore uniformità per la definizione dei bandi di gara, individuando, tra i diversi criteri per la valutazione della parte tecnica dell'offerta (cui è attribuito un peso di almeno il 70%) anche il miglioramento della raccolta differenziata e l'introduzione di strumenti volti alla quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
Considerato, poi, che:
• alla luce della significativa eterogeneità dei costi del servizio integrato come risultante dalle predisposizioni tariffarie trasmesse all'Autorità per il secondo periodo regolatorio, nonché in considerazione di un'eterogeneità potenzialmente ampia delle regole di articolazione tariffaria, con deliberazione 41/2024/R/Rif l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire puntuali informazioni da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di primo riordino sulla materia;
• con la deliberazione 43/2025/R/Rif, l'Autorità ha concluso tale indagine, approvando la "Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani", di cui all'allegato A della medesima deliberazione, evidenziando in particolare i seguenti principali elementi:
— si rinvengono quattro regimi di prelievo applicabili, di cui tre di natura tributaria (Tari) e uno (tariffa corrispettiva) avente natura di entrata patrimoniale. Segnatamente:
o Tari tributo presuntiva cd. binomia, ex articolo 1, comma 651, della legge 147/13 con obbligatorio riferimento ai criteri presuntivi di cui al Dpr 158/99;
o Tari tributo presuntiva cd. monomia, ex articolo 1, comma 652, della legge 147/13, alternativo a quello delineato nel Dpr 158/99, laddove la tariffa è commisurata alle "quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
o Tari tributo puntuale, ex articolo 1, comma 651, della legge 147/13, con obbligatorio riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità di cui al Dpr 158/99;
o Tariffa puntuale corrispettiva, ex articolo 1, comma 668, della legge 147/13, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
— con riferimento ai citati regimi di prelievo applicabili, a livello nazionale il regime di Tari tributo presuntiva risulta predominante (82% in termini di popolazione servita), con la Tari tributo binomia quale forma di prelievo prevalente (77%), mentre l'adozione della Tari tributo monomia appare minoritaria (5%); nel contesto dei regimi a tariffazione puntuale (18%) la tariffa corrispettiva risulta più diffusa (14%) rispetto al regime di Tari tributo puntuale (di seguito anche: Tarip);
— le elaborazioni condotte sembrano evidenziare per gli ambiti gestiti in tariffazione puntuale (e in misura maggiore in caso di tariffa corrispettiva) performance migliori in termini di percentuale di raccolta differenziata, apparendo tale regime uno strumento efficace per orientare il comportamento degli utenti verso la "separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e (…) la riduzione dei rifiuti indifferenziati", in coerenza con le indicazioni della direttiva 2018/851/Ue;
— in linea generale, l'adozione di sistemi di misura puntuale, oltre ad essere condizione per l'implementazione della tariffazione puntuale, con i sottesi benefici in termini ambientali e di maggiore equità verso l'utenza, assume rilievo anche come fattore discriminante del regime di prelievo applicabile (tassa o tariffa), dal momento che, ai sensi del comma 668, articolo 1, della citata legge 147/13, solo i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti possono adottare una tariffa corrispettiva in luogo della Tari;
— peraltro, rispetto alla Tarip che, in quanto tributo locale — ancorché puntuale — riflette un modello tariffario cui è associata una molteplicità di tariffe comunali anche all'interno del medesimo bacino di affidamento gestionale, la tariffa corrispettiva può rappresentare il presupposto per un'azione di governo su area vasta, come evidenziato dalla presenza nel panel di diversi e significativi esempi in cui l'adozione della tariffa corrispettiva si è accompagnata ad un percorso di graduale superamento dell'originaria frammentazione, mediante l'applicazione di un'articolazione omogenea su ambiti di estensione pluri-comunale (di cui alcuni coincidenti con l'intero bacino di affidamento), con potenziali benefici in termini di maggiore standardizzazione ed efficienza del servizio;
— nel complesso, le elaborazioni svolte hanno evidenziato un'elevata variabilità sia nella incidenza della quota fissa e della quota variabile delle entrate tariffarie articolate all'utenza, sia nella ripartizione delle medesime entrate alle due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, con utilizzo frequente di criteri, qualora esplicitati, generici o basati su stime e parametri presuntivi, con esiti quindi molto variegati, nonché con potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza;
— in aggiunta, la persistente parcellizzazione tariffaria a livello comunale sembra comportare, perfino all'interno del medesimo bacino di affidamento, un'eterogeneità nei criteri di articolazione, in termini di difformità di trattamento nella ripartizione dei costi tra le diverse categorie di utenza domestica e non domestica, nonché di disallineamenti all'interno delle medesime categorie, per esempio nel livello di progressività tariffaria per le cd. famiglie numerose nell'ambito dell'utenza domestica;
— da ultimo, in considerazione dell'utilizzo diffuso dei criteri di cui al Dpr 158/99, sia per la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, sia per la commisurazione della tariffa alle singole utenze (utilizzo peraltro non limitato al solo regime di Tari tributo binomia, in quanto si riscontra un esteso ricorso ad alcuni dei parametri presuntivi ivi valorizzati anche in regime di tariffa corrispettiva), si pone la questione dell'attualità dell'impostazione ivi prefigurata, tenuto conto della profonda evoluzione subita nel frattempo dal settore dei rifiuti;
• alla luce delle richiamate evidenze, ai fini di una maggiore aderenza al principio cardine europeo del "pay as you throw",l'Autorità ha pertanto prospettato con la citata deliberazione 43/2025/R/Rif la definizione di una disciplina di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, prefigurando tre aree di intervento prioritarie rivolte a: i. adeguare gli attuali criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al paradigma emergente di economia circolare; ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza (contribuendo a garantire maggiore "corrispettività" della tariffa), ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore.
Considerato, quindi, che:
• l'Autorità ha avviato con deliberazione 56/2025/R/Rif il procedimento per la definizione di un intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di giungere a stabilire criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti maggiormente uniformi e aderenti al principio "chi inquina paga", coerentemente con l'obiettivo strategico di "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy" (OS. 17), anche al fine di rafforzare il collegamento tra l'azione regolatoria per la definizione e il riconoscimento dei costi efficienti, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi agli utenti, dall'altro, contribuendo ulteriormente alla trasparenza, alla accountability e alla cost-reflectivity del settore;
• l'Autorità ha sottoposto il procedimento in parola all'analisi di impatto della regolazione (AIR) al fine di permettere, da un lato, la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati (gli "stakeholder") e, dall'altro, una valutazione ampia e approfondita delle diverse opzioni regolatorie prospettate;
• nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha rappresentato i primi orientamenti nel documento per la consultazione 179/2025/R/Rif:
— illustrando una nuova struttura quadrinomia della tariffa, introducendo le componenti di "Decoro urbano", "Accesso al servizio", "raccolta differenziata e Recupero" e "raccolta del residuo e Smaltimento". La prospettata ripartizione delle entrate tariffarie nelle richiamate componenti riflette la suddivisione nelle principali attività che costituiscono il servizio di gestione dei rifiuti urbani, distinguendo i profili strettamente fiscali ("Decoro urbano") da quelli correlati ad attività di produzione dei rifiuti urbani quali step iniziali delle filiere di recupero ed enfatizzando il confronto tra attività ambientalmente virtuose (legate al ciclo della raccolta differenziata e del recupero) e l'operazione di smaltimento, collocata al fondo della gerarchia europea dei rifiuti;
— individuando, per la commisurazione delle nuove componenti tariffarie alle utenze, domestiche e non domestiche, specifici driver, rinnovando contestualmente il coefficiente proporzionale di produttività Kb, nonché i coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del Dpr 158/99, al fine di favorire sia una maggiore uniformità, sia una maggiore aderenza all'effettiva propensione alla generazione di rifiuti urbani anche in regime presuntivo, attraverso alcuni elementi di flessibilità riconosciuti ai soggetti competenti;
— esprimendo l'orientamento di rapportare il criterio di ripartizione, laddove si proceda ad un'iniziale ripartizione "a monte" delle entrate tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, alla stima della produzione annua di rifiuti urbani da parte di un'utenza domestica "tipo" attraverso misure a campione distribuite opportunamente nel tempo, assumendo implicitamente l'ipotesi che la produzione complessiva di rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche sia sostanzialmente omogenea, differenziandosi solo per il numero di componenti, al contrario di quanto ipotizzabile per le utenze non domestiche, non riconducibili ad un'unica utenza "tipo";
— riconoscendo nella misura — la cui diffusione appare limitata e concentrata soprattutto nei contesti regionali più evoluti, con l'emergere di un divario tra le diverse aree del Paese — un ruolo determinante per favorire la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste nell'ambito del Pnrr, prospettando l'integrazione, nei bandi e nella documentazione di gara, rispetto agli attuali criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del Dm 20 aprile 2017, indipendentemente dal regime di tariffazione applicato;
• nell'ambito dell'AIR a cui è sottoposto il procedimento, sono state valutate e confrontate quattro diverse opzioni regolatorie (differenti principalmente per il numero di componenti della struttura tariffaria articolata all'utenza e, secondariamente, per la procedura di determinazione dei valori dei parametri Kd, includendo altresì l'opzione riferita ai metodi attualmente vigenti in regime presuntivo) rispetto ai seguenti obiettivi specifici, individuati anche alla luce delle evidenze emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla citata deliberazione 43/2025/R/Rif:
— uniformità: prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari, promuovendo una razionalizzazione dei criteri, pur nell'ambito della necessaria flessibilità, per una maggiore omogeneità di trattamento tra le diverse categorie di utenza;
— corrispondenza: fornire segnali di prezzo corretti per consentire un accesso al servizio che garantisca una più coerente allocazione di costo, veicolando al contempo adeguati incentivi all'adozione di pratiche ambientalmente virtuose;
— semplicità: rispettare i principi di chiarezza e coerenza, di informazione e trasparenza agli utenti, costituendo, il documento di riscossione, lo strumento principale di informazione agli utenti, assolvendo anche a una funzione educativa;
— sviluppo: contribuire alla modernizzazione del settore, sostenendo l'innovazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi, incoraggiando la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti e favorendo il conseguimento degli obiettivi di economia circolare.
Considerato, ancora, che:
• in risposta al citato documento per la consultazione 179/2025/R/Rif sono pervenuti 24 contributi da parte di Comuni, di Enti di governo dell'ambito, di gestori e consumatori, anche tramite le rispettive associazioni, nonché di Enti territorialmente competenti e di alcune società di consulenza specializzate;
• le osservazioni ricevute hanno mostrato un ampio e diffuso apprezzamento rispetto alle evidenze richiamate e alla impostazione illustrata, condividendo nel complesso le finalità e le linee di intervento descritte, pur rilevando alcune criticità principalmente riconducibili, in sintesi, agli orientamenti espressi dall'Autorità in merito a:
— le tempistiche di entrata in vigore della riforma, proponendone il posticipo e suggerendo altresì un periodo transitorio con step successivi per un'applicazione graduale della riforma;
— l'estensione, anche ai regimi in tariffa corrispettiva, della struttura quadrinomia prospettata, sottolineando, più in generale, il rischio che si attenui l'efficacia e la coerenza del segnale di prezzo all'utenza, sotteso alla diversa incidenza delle due componenti tariffarie di parte variabile, scoraggiando potenzialmente ulteriori incrementi della percentuale di raccolta differenziata nei contesti già virtuosi;
— l'implementazione di taluni dei criteri descritti, con particolare riferimento a specifici driver individuati per l'allocazione dei costi all'utenza;
— gli elementi di flessibilità riconosciuti ai Comuni, paventando la possibilità che si riflettano in un'eccessiva discrezionalità e/o in una scarsa applicabilità e comprensione a livello locale;
• alla luce delle osservazioni ricevute, nel secondo documento per la consultazione 248/2025/R/Rif, l'Autorità, confermando l'impostazione generale, ha illustrato le regole più di dettaglio per la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi, prospettando in particolare:
— una rimodulazione ed esplicitazione delle componenti tariffarie proposte nell'ambito della struttura quadrinomia, rafforzando gli obiettivi di corrispondenza e di sviluppo, introducendo una struttura pentanomia (composta dalle componenti di "Decoro urbano", "Accesso al servizio", "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", "Trattamento e Recupero", "Trattamento e Smaltimento"), sia per gli ambiti in regime presuntivo sia per quelli in regime puntuale, riconoscendo facoltà di deroga transitoria per i regimi in tariffa corrispettiva;
— puntuali indicazioni in merito ai driver di allocazione dei costi alle singole utenze, all'interno delle due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, con riferimento prevalentemente al regime presuntivo, al fine di rafforzare l'obiettivo di uniformità;
— specifici criteri di ripartizione (laddove applicata), tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, delle cinque componenti tariffarie in cui si articola la struttura polinomiale illustrata, consolidando gli obiettivi di uniformità, corrispondenza e semplicità, intesa in termini di semplificazione e fattibilità;
— la conferma di integrazione (nei bandi e nella documentazione di gara) dei più recenti "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (…)" con sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del Dm 20 aprile 2017, indipendentemente dal regime di tariffazione applicato, con riferimento alle nuove procedure per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (in particolare, per il servizio di raccolta e trasporto dei medesimi) avviate a partire dal 1° gennaio 2028, coerentemente con l'obiettivo di sviluppo;
— una roadmap delle principali attività individuate per predisporre un ordinato processo di progressiva implementazione della riforma nel corso del biennio 2026-2027;
— una rinnovata analisi di impatto regolatorio, alla luce della rimodulazione delle componenti tariffarie funzionale alla nuova struttura pentanomia prospettata, valutandola e confrontandola con la precedente struttura quadrinomia, quale precedente opzione risultata preferita, di cui rappresenta un'evoluzione.
Considerato, altresì, che:
• in parallelo alla consultazione pubblica 248/2025/R/Rif, al fine di garantire la massima partecipazione al procedimento, gli Uffici dell'Autorità hanno organizzato, in data 30 giugno 2025, un incontro di approfondimento tecnico volto a illustrare ai rappresentanti dei diversi stakeholder (Anci, Enti di governo dell'ambito, gestori, consumatori, rappresentanti delle relative associazioni) gli orientamenti finali per l'intervento in oggetto, riscontrando un generale apprezzamento e raccogliendo, da parte dei partecipanti, puntuali osservazioni in merito a taluni degli elementi prospettati;
• in risposta, poi, al citato secondo documento per la consultazione sono pervenuti 17. contributi da parte dei principali stakeholder (Comuni, Enti di governo dell'ambito, gestori, anche tramite le rispettive associazioni), nonché dall'Associazione nazionale Uffici tributi Enti locali;
• nell'ampio processo di consultazione e di approfondimento svolto sono emersi, sotto il profilo della rilevanza e della ricorrenza fra le osservazioni formulate nei citati contributi:
— un unanime apprezzamento per la prospettata roadmap che esplicita le principali attività individuate quali funzionali all'avvio ordinato della riforma previsto dal 2028, con la richiesta, da parte di taluni rispondenti, di stabilire, nel corso del biennio propedeutico 2026-2027, un tavolo permanente di confronto con la finalità di indirizzare e monitorare le azioni da intraprendere, simulare preventivamente l'impatto delle misure previste, anche per determinare eventuali ulteriori affinamenti sulla base delle rilevazioni nel frattempo svolte e condividere soluzioni efficaci e armonizzate a livello nazionale, consentendo al contempo i necessari adeguamenti regolamentari e organizzativi e consolidando le opportune iniziative di comunicazione verso l'utenza;
— con riferimento alla riformulazione delle componenti tariffarie di parte variabile nella rinnovata struttura pentanomia e all'esito aggiornato dell'analisi di impatto regolatorio, la generalizzata condivisione e il diffuso apprezzamento, associati alla richiesta, da parte di alcuni rispondenti, di lasciare facoltà — in regime di tariffa corrispettiva — di suddivisione ulteriore per frazioni di rifiuto, qualora misurate, delle componenti tariffarie di parte variabile, condividendo, da parte dei più, anche le condizioni previste dall'Autorità per la prospettata deroga transitoria alla struttura pentanomia in regime di tariffa corrispettiva, al fine di riconoscere la validità del percorso già avviato dalle esperienze più virtuose;
— un generale apprezzamento in merito all'esplicitazione dei criteri di determinazione delle componenti tariffarie della struttura pentanomia ricondotte puntualmente alle componenti di costo riconosciute e classificate ai sensi del metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente, riconoscendo che gli orientamenti prospettati consentono di evidenziare in maniera chiara e trasparente, peraltro, il confronto tra attività ambientalmente virtuose, legate al recupero di risorse, e attività poste al fondo della gerarchia di gestione dei rifiuti, favorendo altresì una maggiore trasparenza e una più corretta allocazione degli oneri all'utenza. Al contempo, si rileva che:
o un unico soggetto invoca maggiore discrezionalità per l'attribuzione di una quota delle componenti di costo variabile alle componenti tariffarie di parte fissa della struttura pentanomia per evitare supposti "comportamenti elusivi o anche legittime fuoriuscite dal servizio pubblico";
o taluni rispondenti riterrebbero opportuno attribuire alla componente di "Decoro urbano", oltre ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, anche la quota dei relativi costi di remunerazione del capitale investito, per le infrastrutture e i mezzi dedicati, e dei costi di trattamento dei rifiuti da essa provenienti riconducibili all'intera collettività, e non attribuibili puntualmente alle singole utenze, allo scopo di affinare ulteriormente l'allocazione degli oneri nelle componenti tariffarie;
o tra i rispondenti si riscontrano pareri discordanti riguardo allo specifico orientamento espresso dall'Autorità di inserire, a detrazione della componente tariffaria "Trattamento e Recupero", anche la quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per la cessione dei rifiuti da imballaggio, con alcuni che riterrebbero più appropriato detrarla piuttosto dalla componente di "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani";
o alcuni soggetti, infine, sottolineano le implicazioni in termini di differente incidenza delle varie componenti tariffarie, esposte nei documenti di riscossione, derivante dal diverso possibile grado di 22integrazione impiantistica dei gestori del servizio (peraltro riscontrabile anche nelle modalità attuali di prelievo più diffuse a livello nazionale);
— con riferimento alla tematica della ripartizione "a monte" dell'ammontare complessivo dei costi tra le due macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, pur a fronte di un ampio consenso in merito all'impostazione espressa dall'Autorità (orientata a promuovere l'impiego di parametri ancorati il più possibile a criteri oggettivi e derivanti da misurazioni, anche semplificate, laddove disponibili, nonché potenzialmente diversificati per ciascuna delle cinque componenti tariffarie, al fine di promuovere, di volta in volta, l'utilizzo dello specifico driver maggiormente adeguato e rispondente al servizio sottostante), si riscontrano pareri discordanti in merito agli specifici ripartitori prospettati, evidenziando come tale scelta debba necessariamente tener conto anche delle peculiari caratteristiche organizzative e delle specifiche modalità di erogazione del servizio adottate a livello locale, peraltro identificando il biennio 2026-2027, propedeutico alla riforma, quale periodo nel corso del quale condurre le attività volte a stimare la produzione media di un'utenza domestica "tipo" a composizione predeterminata, al fine di individuare un criterio di ripartizione più equo e uniforme anche in regime presuntivo, laddove pertinente;
— in merito ai driver di articolazione alle singole utenze, non si riscontrano posizioni omogenee all'interno della platea dei rispondenti, con particolare riguardo ai seguenti specifici aspetti con riferimento alla macrocategoria delle utenze domestiche:
o mentre alcuni soggetti condividono l'orientamento di articolare la componente di "Decoro urbano" in funzione della superficie degli immobili, ritenendo equo e corretto tale riparto alla luce del principio di imputazione del costo dei servizi indivisibili resi a favore dell'intera Comunità, in base pertanto al valore delle proprietà
che ne traggono direttamente o indirettamente un vantaggio, altri propongono, quale parametro alternativo, il numero dei componenti del nucleo famigliare sotteso all'utenza domestica, eventualmente in associazione al coefficiente di adattamento Ka di cui all'allegato 1 del Dpr 158/99, soprattutto al fine di contenere: i. i potenziali impatti redistributivi della riforma; ii. nei regimi in tariffa corrispettiva, laddove tale parametro non sia più utilizzato, l'aggravio conseguente di tipo sia burocratico sia tecnico per reperire nuovamente tale dato presso l'utenza;
o inoltre, si riscontrano contributi discordanti anche in merito all'eventuale utilizzo di forme funzionali che attenuino la progressività lineare del suddetto parametro della superficie;
o analogamente, pareri diversi sono stati espressi in merito all'orientamento prospettato di estensione delle sei categorie per l'utenza domestica, originariamente previste dalle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato 1 al Dpr 158/99, rispetto al numero massimo di componenti del nucleo famigliare delle utenze domestiche rilevato in ciascun specifico ambito tariffario (qualora maggiore di sei): alcuni hanno sottolineato la maggiore equità di tale opzione, ritenendo che la stessa consenta una migliore correlazione tra produzione potenziale di rifiuti e oneri tariffari, mentre altri soggetti hanno evidenziato il conseguente aggravio burocratico e gestionale a fronte della volatilità ed esiguità di tali nuclei;
o pur riconoscendone i benefici in termini di maggiore uniformità, la maggior parte dei soggetti non condivide l'orientamento di attribuire in maniera presuntiva, secondo un criterio omogeneo a livello nazionale, un componente del nucleo famigliare, indipendentemente dalla superficie dell'abitazione, alle utenze domestiche condotte da soggetti non ivi residenti o tenute a disposizione/per uso stagionale o discontinuo, ritenendo che ciò non consenta di cogliere le diverse casistiche che sottendono tali utenze, con particolare riferimento a quelle situate in contesti a vocazione turistica o ad alta attrattività in genere, per le quali tale opzione non risulterebbe coerente con l'effettiva capacità di produzione di rifiuti, sottolineando inoltre il potenziale impatto in termini di riallocazione dei costi sulle utenze residenti;
— con riferimento alla macrocategoria delle utenze non domestiche, si registra un generale consenso in merito ai driver di commisurazione illustrati, nonché agli elementi di flessibilità prospettati, sebbene diversi soggetti rispondenti evidenzino il rischio di una conseguente elevata variabilità applicativa a livello comunale, con annesso incremento della complessità e delle attività amministrative per i gestori, suggerendo, pertanto, sia di limitarne l'utilizzo a casistiche previamente individuate dall'Ente di governo dell'ambito, adeguatamente motivate e fondate su dati oggettivi, sia un intervento di ulteriore definizione da parte dell'Autorità di univoci criteri di attribuzione delle utenze alle trenta categorie individuate, tenendo anche conto dell'estensione operata degli intervalli di variazione dei coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd, rilevando inoltre, da parte di alcuni soggetti, l'esigenza di poter comunque introdurre ulteriori categorie;
— alcuni soggetti evidenziano, inoltre, l'impatto economico derivante dagli oneri aggiuntivi richiesti per adempiere alle nuove disposizioni in materia di articolazione tariffaria previste dalla riforma, richiedendo l'introduzione di specifiche componenti di costo all'interno del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, al fine di garantirne la copertura;
— da ultimo, la quasi totalità dei rispondenti ha espresso condivisione e apprezzamento in merito all'orientamento prospettato dall'Autorità di integrare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, contenute nei Cam per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del Dm 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, rinvenendo ulteriori benefici per lo sviluppo del settore, sottesi alla diffusione della misurazione, pur sottolineando:
o da parte di alcuni soggetti, la significatività degli investimenti richiesti, anche se, secondo un rispondente, "una volta effettuato l'investimento per il sistema di identificazione dell'utente conferitore [già previsto dai Cam] il sistema di contabilizzazione del Rur risulta pressoché automatico";
o la necessità che le procedure di affidamento prevedano tempi consoni di adeguamento ed eventuali preliminari attività di sperimentazione in determinati quartieri, consentendo una transizione graduale verso le nuove modalità di contabilizzazione, con soluzioni adeguate ed efficaci anche nei contesti complessi rappresentati dai grandi centri urbani a sviluppo verticale, tenuto conto altresì delle implicazioni di natura strutturale e organizzativa al sistema di raccolta esistente;
o da parte di un soggetto, la contrarietà per tale obbligo generalizzato di misurazione puntuale anche nei contesti non maturi, qualora gli esiti delle misure non siano utilizzati ai fini della commisurazione del rifiuto conferito e, dunque, all'applicazione della tariffazione puntuale, evidenziando anche i connessi costi di manutenzione e di gestione, auspicando un percorso caratterizzato da step obbligatori graduali, accompagnati da specifici obblighi di comunicazione del dato misurato all'utenza.
Considerato, infine, che:
• con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
• tale Tavolo, ferme restando le consuete modalità di consultazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali;
• pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha convocato una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 18 luglio 2025, a cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione nazionale Comuni Italiani — Anci, Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti — Anea), finalizzato, tra l'altro, ad acquisire ulteriori elementi utili per l'azione regolatoria dell'Autorità, volto a rafforzare ulteriormente la coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio, in un'ottica di responsabilizzazione dei decisori locali e di efficacia dell'azione amministrativa.
Ritenuto che:
• sia opportuno, nella prospettiva di stabilità e coerenza del quadro regolatorio, rendere funzionale e percepibile il collegamento tra l'azione regolatoria di efficientamento dei costi, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi all'utenza finale per il recupero di detti costi, dall'altro lato, contribuendo alla trasparenza, alla accountability e alla cost-reflectivity del settore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• sia necessario rafforzare, sulla base del quadro normativo in precedenza illustrato, nonché in coerenza con le linee di azione delineate dall'Autorità nel Quadro Strategico 2022-2025, di cui alla deliberazione 2/2022/A, l'aderenza al principio "chi inquina paga", in particolare promuovendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale, al fine di favorire, anche attraverso l'utilizzo di strumenti economici, il conseguimento degli obiettivi eurounitari di economia circolare, garantendo al contempo una maggiore equità del prelievo;
• occorra avviare l'atteso processo di omogeneizzazione dei diversi regimi di prelievo attualmente esistenti e di razionalizzazione dei criteri di articolazione tariffaria applicata alle utenze, al fine di garantire maggiore uniformità di trattamento tra le diverse categorie di utenza, in un settore peraltro caratterizzato da una pervasiva parcellizzazione tariffaria e da consistenti divari del livello di servizio e di dotazione impiantistica, nonché da una significativa eterogeneità nei costi unitari del servizio;
• sia opportuno e necessario, pertanto, provvedere ad un primo intervento di riordino dell'articolazione dei corrispettivi volto a: i. adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico, nonché al paradigma emergente di economia circolare; ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza, contribuendo a garantire una maggiore "corrispondenza" della tariffa, ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore.
Ritenuto, anche, che:
• alla luce del paradigma emergente di economia circolare, della necessità di rafforzare l'aderenza al principio del "pay as you throw" , tenendo conto delle evidenze emerse nel corso della menzionata indagine conoscitiva, nonché dei contributi pervenuti in esito alle consultazioni di cui ai documenti 179/2025/R/Rif e 248/2024/R/Rif e delle osservazioni emerse nel corso dell'avvenuto incontro di approfondimento con gli stakeholder e del Tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A da ultimo convocato, sia opportuno dare seguito agli orientamenti finalizzati alla maggiore uniformità, corrispondenza, semplicità e sviluppo, in coerenza con l'esito dell'analisi di impatto regolatorio a cui il procedimento è sottoposto;
• sia pertanto opportuno procedere a confermare:
— l'introduzione della nuova struttura tariffaria pentanomia, sia negli ambiti in regime presuntivo sia in quelli in regime puntuale, a decorrere dall'annualità 2028;
— la facoltà di deroga transitoria, fino al termine del terzo periodo regolatorio 2026-2029, riconosciuta all'Ente territorialmente competente per gli ambiti gestiti in tariffa corrispettiva che abbiano raggiunto i target europei al 2035 in termini di tasso di preparazione al riutilizzo e di riciclo pari almeno al 65% e di tasso di smaltimento in discarica al più pari al 10% e non appartengano singolarmente a bacini di affidamento pluricomunali per i quali l'Ente territorialmente competente si avvalga della facoltà di presentare un piano economico finanziario unitario, secondo i criteri stabiliti dal Mtr-3, al fine sia di valorizzare le esperienze più avanzate e virtuose, sia di non indebolire gli obiettivi, sottesi all'intervento di riforma, di uniformità e di semplicità (intesa come coerenza e trasparenza delle informazioni fornite all'utenza anche in merito alle scelte operate localmente di destinazione finale dei rifiuti e di conformità alla gerarchia europea di gestione dei medesimi);
— l'individuazione delle cinque componenti della struttura pentanomia, a partire dalle componenti di costo di parte fissa e di parte variabile definite ai sensi del metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente, in modo da riflettere le principali fasi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo la stabile impostazione delineata dall'Autorità e fondata sulla filiera interconnessa, valorizzando il confronto tra attività virtuose finalizzate al recupero di risorse, in termini di materia e/o energia, rispetto alle attività di smaltimento collocate al fondo della gerarchia europea, da minimizzare il più possibile;
— la conseguente identificazione delle componenti di parte fissa di "Decoro urbano" e "Accesso al servizio" e le componenti di parte variabile di "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", "Trattamento e Recupero" e "Trattamento e Smaltimento", rafforzando il conseguimento degli obiettivi di corrispondenza, semplicità e sviluppo, ritenendo invece di non poter accogliere la richiesta di maggiore flessibilità nell'allocazione di quote delle componenti di costo variabile nelle componenti tariffarie di parte fissa "Decoro urbano" e "Accesso al servizio", al fine di non pregiudicare il raggiungimento sia dell'obiettivo di uniformità (riconoscendo ancora tali margini di discrezionalità all'Ente territorialmente competente imputabili della riscontrata eterogeneità nei criteri di articolazione adottati a livello nazionale), sia dell'obiettivo di corrispondenza, anche alla luce della possibilità di fuoriuscita delle utenze non domestiche, in tutto o in parte, dal servizio pubblico, riconosciuta ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06;
— l'orientamento di inserire, a detrazione della componente tariffaria di "Trattamento e Recupero", anche la quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per la cessione dei rifiuti da imballaggio, al fine di consolidare l'obiettivo di semplicità, intesa come coerenza e trasparenza delle informazioni all'utenza, enfatizzando la rilevanza della raccolta differenziata, anche dei rifiuti da imballaggio, non come obiettivo in sé, ma come strumento propedeutico a massimizzare il recupero di risorse e conseguire gli ambiziosi target europei di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio al 2035;
— in continuità e coerenza rispetto all'impostazione vigente, rafforzando l'obiettivo di semplicità, l'attribuzione alla componente tariffaria di "Decoro urbano" dei costi operativi di spazzamento e lavaggio strade, definiti ai sensi del metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente, anche in conformità alle attuali disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile stabilite ai sensi della deliberazione 373/2025/R/Rif, rimandando a un successivo intervento di revisione l'eventuale inserimento della quota corrispondente di costi di remunerazione del capitale investito per gli asset dedicati a tale attività, nonché dei costi di trattamento dei rifiuti provenienti dalla medesima attività, tenendo anche conto del mantenimento nel Mtr-3, in un'ottica di semplificazione e di continuità, delle medesime disposizioni previste dal Mtr-2 per la stratificazione dei cespiti e l'individuazione delle relative vite utili regolatorie;
• limitatamente agli ambiti gestiti in tariffa corrispettiva, sia opportuno accogliere la richiesta di potenziale suddivisione ulteriore delle componenti di parte variabile di "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", "Trattamento e Recupero" e "Trattamento e Smaltimento" per frazioni di rifiuto, qualora misurate — comunque preservando nei documenti di riscossione l'esposizione anche delle componenti in aggregato — al fine di consolidare sia l'obiettivo di corrispondenza (fornendo segnali di prezzo corretti e coerenti, veicolando altresì incentivi all'adozione di pratiche ambientalmente virtuose anche in termini di prevenzione alla produzione di rifiuti), sia l'obiettivo di sviluppo (valorizzando, attraverso la diffusione dell'attività di misura, l'innovazione del settore e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti);
• ai fini del riconoscimento degli eventuali costi connessi alle misure più innovative previste nell'ambito dell'intervento di riforma in oggetto, sia opportuno, da un lato, ribadire che, tra gli obiettivi di miglioramento in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, sottesi alla valorizzazione del coefficiente Kα di "Potenziamento del servizio" — che incide sul limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie ρα, definito ai sensi del Mtr-3 — rientrano anche l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti, nonché il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, per il cui conseguimento è possibile avvalersi di costi operativi incentivanti di natura previsionale, non sussistendo al momento l'esigenza di introdurre specifiche componenti di natura previsionale, data peraltro l'attuale indeterminatezza in merito all'effettiva rilevanza di tali costi.
Ritenuto, inoltre, che:
• con riferimento alla ripartizione tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, sia opportuno:
— confermare l'impostazione di suddivisione distinta dell'ammontare dei costi per ciascuna delle cinque componenti tariffarie, utilizzando il driver più adeguato al servizio e/o alle attività sottese alle specifiche voci di costo incluse, al fine di potenziare l'obiettivo di corrispondenza, modulando opportunamente ciascuna fase di ripartizione dei costi in base ai principi di corrispettività ed equità del prelievo;
— ribadire che i driver di ripartizione debbano rispondere a criteri di razionalità, ragionevolezza e oggettività, evidenziando, ove disponibili, l'esito di misurazioni anche a campione e/o semplificate, rafforzando in tal modo sia l'obiettivo di corrispondenza, commisurando il costo imputato all'intensità del servizio fruito, sia l'obiettivo di sviluppo, in termini di valorizzazione delle attività di misura;
— prevedere l'obbligo di fornire esplicita evidenza dei driver impiegati e dell'esito conseguente di ripartizione delle cinque componenti tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica nell'atto di approvazione dei corrispettivi all'utenza finale, al fine di perseguire l'obiettivo di semplicità, declinato in termini di trasparenza delle informazioni all'utenza;
— tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiari caratteristiche organizzative e dalle particolari modalità di erogazione del servizio adottate a livello locale, riconoscere gli opportuni margini di flessibilità all'Ente competente nella scelta dei driver ritenuti più adeguati allo specifico contesto;
— avviare le necessarie attività di approfondimento con gli Enti competenti e i soggetti coinvolti, condotte anche mediante focus group dedicati, al fine di favorire approcci condivisi, coerentemente con l'obiettivo di uniformità, nonché promuovere una fase sperimentale di raccolta dei dati e delle informazioni funzionali a ottenere una stima della produzione media di un'utenza domestica "tipo" a composizione predeterminata per addivenire ad un criterio di ripartizione più equo anche in regime presuntivo, in accordo all'obiettivo di corrispondenza;
• con riferimento ai driver di commisurazione della tariffa alle utenze domestiche, che costituiscono la macrocategoria più consistente, rappresentando in media a livello nazionale l'88,2% della totalità delle utenze, sia opportuno:
— procedere a identificare una struttura tariffaria di riferimento unica a livello nazionale, confermando l'impiego dei driver prospettati nell'ambito dei documenti di consultazione 179/2025/R/Rif e 248/2025/R/Rif, rimandando all'ampia illustrazione e alle motivazioni puntuali ivi contenute, avendo inoltre aggiornato la modalità di valorizzazione del coefficiente proporzionale di produttività Kb∗(n) per la commisurazione delle componenti tariffarie di parte variabile, con un'impostazione omogenea a livello nazionale, coerentemente sia con l'obiettivo di semplicità, in termini di fattibilità di attuazione, sia con l'obiettivo di uniformità, al fine di superare le riscontrate distorsioni tra ambiti anche contigui nel livello di progressività della tariffa in base alla numerosità dei nuclei famigliari, sia con l'obiettivo di corrispondenza, mediante l'impiego di una forma funzionale per la determinazione dei valori del coefficiente Kb∗(n) maggiormente aderente all'esito di indagini empiriche riguardo all'andamento della produzione di rifiuti delle utenze domestiche in funzione della numerosità del nucleo famigliare;
— in particolare, relativamente alla commisurazione della componente di "Decoro urbano":
o confermando l'utilizzo del parametro della superficie degli immobili, prevedere la forma funzionale di proporzionalità diretta di tale parametro, rinviando l'impiego di eventuali algoritmi non lineari a successivi approfondimenti volti a condurre adeguate simulazioni e analisi di impatto complessivo degli effetti redistributivi indotti dai nuovi criteri di articolazione, anche tenendo conto della ripartizione delle abitazioni per classi di superficie, con circa il 60% degli immobili inferiori ai 100 mq (poco meno del 50% compreso nella fascia 60-99 mq e poco più dell'11% superiore ai 150 mq), secondo i dati del Censimento Istat 2021 sulle caratteristiche delle abitazioni;
o non accogliere la proposta di sostituzione generalizzata del parametro della superficie degli immobili con il parametro rappresentato dal numero dei componenti del nucleo famigliare sotteso all'utenza domestica, sia per le ragioni già ampiamente illustrate nell'ambito della consultazione e a cui si rimanda integralmente, sia per le caratteristiche non pienamente aderenti al criterio di oggettività del parametro alternativo proposto, nella misura in cui viene attribuito in maniera presuntiva nel caso delle utenze non residenti, tenuto conto che, secondo i dati del menzionato Censimento, quasi un terzo della abitazioni (27,2% in dettaglio) non risulta occupato almeno da una persona residente, non consentendo pertanto in tali casi l'attribuzione oggettiva del numero di componenti in base alle anagrafiche comunali dei residenti;
o tuttavia, al fine di evitare un consistente aggravio amministrativo per recuperare presso l'utenza il dato della superficie dell'immobile, in particolare nei contesti in tariffa corrispettiva che 30abbiano implementato modelli di articolazione che prescindono del tutto da tale parametro, consentire l'impiego di un driver alternativo per la commisurazione della componente di "Decoro urbano", purché rispondente alle caratteristiche di ragionevolezza, proporzionalità e oggettività richieste, per non indebolire l'obiettivo di corrispondenza;
— con riferimento alla commisurazione della componente di "Accesso al servizio", confermarne la ripartizione uniforme, assumendo un utilizzo potenziale del servizio standardizzato e indifferenziato tra tutte le utenze domestiche, laddove invece le variazioni nella generazione dei rifiuti sono catturate commisurando opportunamente le componenti di parte variabile o introducendo addebiti singoli per specifici servizi a domanda individuale;
— rinviare a un eventuale successivo intervento l'attribuzione in maniera presuntiva, secondo un criterio uniforme a livello nazionale, di un numero predeterminato di componenti del nucleo famigliare, indipendentemente dalla superficie dell'abitazione, alle utenze domestiche condotte da soggetti non ivi residenti o tenute a disposizione/per uso stagionale o discontinuo, a valle di opportuni approfondimenti volti anche a caratterizzare puntualmente le diverse casistiche sottese e a tener conto delle specifiche esigenze correlate al diverso grado di attrattività dei territori;
• con riferimento ai driver di commisurazione della tariffa alle utenze non domestiche, sia opportuno:
— anche in questo caso procedere a identificare una struttura tariffaria di riferimento unica a livello nazionale, confermando l'impiego dei driver prospettati nell'ambito dei citati documenti di consultazione 179/2025/R/Rif e 248/2025/R/Rif, a cui si rimanda per le motivazioni di dettaglio, prevedendo l'utilizzo di tabelle univoche, indipendentemente dall'area geografica di appartenenza e dalla dimensione dell'ambito tariffario, coerentemente con l'obiettivo di uniformità, per l'individuazione dei valori dei coefficienti potenziali di produzione, avendone esteso gli intervalli di variazione;
• in generale, occorra riconoscere adeguati margini di flessibilità al fine di conformare l'impiego dei driver e la relativa valorizzazione nello specifico contesto, utilizzando, laddove disponibili, l'esito di indagini e di analisi specifiche, prevedendo in ogni caso la preventiva condivisione e verifica da parte dell'Ente territorialmente competente, al fine di non pregiudicare l'obiettivo di uniformità, nonché preservando, nei regimi in tariffazione puntuale, la possibilità di impiego di parametri associati all'esito di misurazioni, anche di tipo semplificato, valorizzando le esperienze più avanzate e i modelli di commisurazione più complessi già adottati, in accordo all'obiettivo di corrispondenza.
Ritenuto, altresì, opportuno:
• in accordo all'obiettivo di corrispondenza e all'obiettivo di sviluppo, confermare l'orientamento volto a integrare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, contenute nei Cam per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del Dm 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, anche al fine di ridurre i divari riscontrati nel livello di adeguatezza dei sistemi di raccolta, alla luce del ruolo assunto dalla misura per innescare quel processo virtuoso di modernizzazione del settore, nonché per contribuire a rafforzare la centralità dell'utente per il conseguimento degli obiettivi di economia circolare, garantendo al contempo equità nel prelievo, per quanto possibile volto a premiare i comportamenti e le scelte ambientalmente coerenti con la gerarchia europea dei rifiuti;
• tener conto, al contempo, dell'esigenza, espressa da taluni soggetti, nell'ambito della consultazione, di riconoscere un periodo congruo di adeguamento, al fine di consentire una transizione graduale ed efficace verso le nuove modalità previste di misurazione/contabilizzazione, anche valutando l'opportunità di avviare preliminarmente sperimentazioni dedicate nei contesti più complessi e/o su gruppi rappresentativi di ambiti "campione", allo scopo di acquisire ulteriori rilevanti informazioni e condividere eventuali best practices anche di tipo organizzativo, per gli intrinseci riflessi dei sistemi di misura anche sui sistemi di raccolta e sulle abitudini dei cittadini/utenti, nonché di giungere a una valutazione complessiva degli attesi benefici.
Ritenuto, poi, che:
• sia necessario tener conto dei potenziali impatti redistributivi legati all'impiego dei rinnovati driver di ripartizione e di commisurazione, ancorché maggiormente rispondenti all'obiettivo di uniformità, nella misura in cui sono ancorati a parametri oggettivi e verificabili, e all'obiettivo di corrispondenza, nella misura in cui sono modulati e adeguati allo specifico servizio sotteso in accordo ai principi di puntualità, assicurando adeguati meccanismi di tutela della sostenibilità della spesa delle utenze, avviando un percorso di progressiva convergenza, contenendo opportunamente gli incrementi annuali rispetto ad una soglia massima del 10% applicata con riferimento a:
a) l'ammontare complessivo delle componenti di costo attribuite ad una delle due macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica;
b) l'ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto da ciascuna delle tipologie eventualmente individuate nell'ambito della macrocategoria di utenza domestica;
c) l'ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto da ciascuna delle tipologie eventualmente individuate nell'ambito della macrocategoria di utenza non domestica, 32preservando al contempo il requisito di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Ritenuto, infine, opportuno:
• confermare l'applicazione della riforma a decorrere dall'annualità 2028, in considerazione dei tempi necessari ad espletare le diverse attività di raccolta dei dati e delle informazioni utili, di aggiornamento delle connesse banche dati, di caratterizzazione e di classificazione delle utenze, di valutazione preliminare e di simulazione per la stima preventiva degli effetti redistributivi derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di articolazione, nonché dei tempi necessari ad adeguare alla nuova struttura dei corrispettivi i sistemi gestionali esistenti e i relativi Regolamenti;
• anche alla luce del generalizzato apprezzamento espresso in ordine all'esplicitazione della roadmap, prevedere che l'Autorità svolga una funzione di monitoraggio e di presidio delle attività propedeutiche ad un ordinato ed efficace processo di implementazione della nuova disciplina, stimolando il confronto continuativo e proficuo tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di promuovere la diffusione di conoscenze e di buone pratiche anche derivanti dalle rilevazioni, dalle simulazioni e dalle connesse analisi di impatto nel frattempo condotte, tenuto conto dell'intrinseca eterogeneità del settore anche in termini di capacitazione degli Enti e di risorse disponibili, nonché di raccogliere ulteriori indicazioni utili a rafforzare la coerenza, l'attuabilità e la sostenibilità dell'azione regolatoria;
• prevedere, pertanto, l'organizzazione di specifici incontri di approfondimento e di focus group in ordine ai profili più rilevanti, avviando a tal fine le idonee interlocuzioni con gli Enti competenti e i soggetti interessati al fine di procedere nel corso del biennio 2026-2027 al consolidamento della riforma e, più in generale, al coordinamento in una prospettiva complessiva di regolazione;
• prefigurare, altresì, in esito alla nuova disciplina, un intervento di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza all'utenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla luce del fondamentale ruolo informativo e educativo attribuito al documento di riscossione;
• con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione sopra richiamati, rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei citati documenti;
• che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si applichino le disposizioni normative vigenti in materia di prelievo per il finanziamento dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
Delibera
Articolo 1
Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti
1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è effettuata in conformità al Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (Ticser), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
1.2 Il presente provvedimento, unitamente all'Allegato A, si applica dall'anno solare 2028 alle tipologie di prelievo Tari, di cui al comma 651 e al comma 652, e Tariffa corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1 della legge 147/13.
Articolo 2
Struttura pentanomia e determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale
2.1 La tariffa per l'utenza finale si articola in cinque componenti, definite al Titolo 2 dell'allegato A:
a) Decoro urbano T(DEC)
b) Accesso al servizio T(ACS)
c) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani T(RAC)
d) Trattamento e Recupero T(REC)
e) Trattamento e Smaltimento T(SMAL)
2.2 A decorrere dal 2028, per ciascuna annualità, i corrispettivi per l'utenza finale si determinano, ai sensi dell'Articolo 4 dell'allegato A, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile (∑ TV ) e da quelle relative alle componenti di costo fisso (∑ TF) individuate sulla base delle disposizioni di cui al metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente e risultanti dal piano economico finanziario approvato per le medesime annualità dall'Ente territorialmente competente, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/2021-DRif, essendo soddisfatte le seguenti uguaglianze:
a) ∑ TF = ∑ T(DEC) + ∑ T(ACS)
b) ∑ TV = ∑ T(RAC) + ∑ T(REC) + ∑ T(SMAL)
2.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate di cui al precedente comma 2.2, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, è necessario fornire distinta esposizione, nei documenti di riscossione, degli oneri riconducibili alle medesime.
Articolo 3
Definizione delle macrocategorie di utenza
3.1 Ai fini dell'applicazione del Ticser sono definite le seguenti macrocategorie di utenza:
a) Utenza domestica (nell'ambito della quale possono essere individuate le categorie in base al numero di componenti del nucleo famigliare secondo le modalità di cui all'articolo 2.2 dell'allegato A);
b) Utenza non domestica (nell'ambito della quale possono essere individuate le categorie in base all'attività produttiva svolta secondo le modalità di cui all'articolo 2.3 dell'allegato A).
3.2 Alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'Articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero, secondo la procedura delineata all'articolo 3 della deliberazione 15/2022/R/Rif, è riconosciuta rispettivamente l'esenzione o la riduzione, secondo le previsioni stabilite nei pertinenti Regolamenti per l'applicazione della Tari o della Tariffa corrispettiva, delle componenti tariffarie rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", "Trattamento e Recupero" e "Trattamento e Smaltimento" di cui al comma 2.1, lett. c), lett. d) e lett. e). Resta impregiudicato il versamento delle componenti tariffarie di "Decoro urbano" e "Accesso al servizio" di cui al comma 2.1, lett. a) e lett. b), rispettivamente.
Articolo 4
Procedura di approvazione dei corrispettivi
4.1 L'articolazione tariffaria è adottata sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato A, avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori delle singole attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
4.2 A decorrere dall'annualità 2028, entro il termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari, diviene obbligatorio procedere a:
a) classificare le tipologie di utenze domestiche e di utenze non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'articolo 2.2 e all'articolo 2.3 dell'allegato A;
b) attribuire le componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, definite secondo i criteri individuati dal metodo tariffario pro tempore vigente, alle componenti della tariffa articolata alle utenze finali di cui al comma 2.1, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'allegato A;
c) per la componente di "Decoro urbano", di cui al comma 2.1, lett. a), in regime corrispettivo, e per tutte le componenti di cui al comma 2.1, in regime presuntivo, suddividere il relativo ammontare, di cui alla precedente lett. b), tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica secondo criteri di ripartizione coerenti con quanto previsto dal Titolo 3 dell'allegato A;
d) definire l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica e l'articolazione tariffaria applicata all'utenza non domestica secondo la procedura e i criteri di cui rispettivamente al Titolo 4 e al Titolo 5 dell'allegato A;
e) approvare con apposito atto la struttura dei corrispettivi da applicare, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2028, alle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, avendo adeguato coerentemente il relativo regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (Tari) o la Tariffa corrispettiva.
4.3 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2028, la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo (secondo le modalità stabilite dall'Autorità):
a) l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le diposizioni di cui al presente provvedimento;
b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.
Articolo 5
Applicazione dei corrispettivi all'utenza
5.1 Per l'annualità 2028, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o della singola attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
a) fino all'approvazione della nuova struttura dei corrispettivi di cui al comma 4.2, può emettere documenti di riscossione sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2027;
b) successivamente all'approvazione della nuova struttura dei corrispettivi di cui al comma 4.2, può emettere i documenti di riscossione sulla base della nuova articolazione tariffaria;
c) almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2028, deve emettere documenti di riscossione sulla base della nuova articolazione tariffaria, di cui al comma 4.2, approvata per la medesima annualità.
5.2 La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2027 e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata per l'annualità 2028, è oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di riscossione emessi nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2028.
5.3 L'utente può richiedere — ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del Tqrif — la rateizzazione del pagamento del documento di riscossione recante il conguaglio di cui al precedente comma 5.2.
Articolo 6
Gradualità di implementazione per le utenze
6.1 A partire dal primo anno di applicazione della struttura pentanomia, di cui al comma 2.1, l'ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto da ciascuna delle tipologie, secondo la classificazione di cui al comma 3.1, appartenenti rispettivamente:
a) alla macrocategoria delle utenze domestiche;
b) alla macrocategoria delle utenze non domestiche,
determinato secondo i criteri di articolazione stabiliti all'Allegato A, non può superare del 10% annuo l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto applicando i criteri di articolazione previgente, a parità di relativa consistenza e di caratteristiche dell'utenza, rivalutato annualmente con il medesimo incremento, al fine di avviare un percorso di progressiva convergenza.
In ciascun anno {α},fino all'avvenuta convergenza di cui al precedente comma 6.1, la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento, di cui al comma 2.2, e l'ammontare delle componenti di costo non coperto dalle tipologie di utenza domestica e di utenza non domestica, di cui al medesimo comma 6.1, per effetto del raggiunto limite massimo di incremento annuo, è attribuita alle restanti tipologie, rispettivamente, di utenza domestica e di utenza non domestica, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità nel rispetto del vincolo di incremento massimo del 10%, al fine di assicurare in ogni caso la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Articolo 7
Deroga temporanea all'adozione della struttura pentanomia
7.1 L'Ente territorialmente competente può avvalersi, ove sussistano le condizioni previste dall'articolo 6 dell'allegato A, di una deroga all'adozione della struttura pentanomia di cui al comma 2.1 per un periodo massimo di due anni.
7.2 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità, secondo le modalità dalla medesima stabilite ed entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2028, la scelta di avvalersi della deroga di cui al comma 7.1, trasmettendo una relazione che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 dell'allegato A.
7.3 A decorrere, al più tardi, dal 1° gennaio 2030, trova applicazione la procedura di approvazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A. Per il primo anno di applicazione della nuova articolazione tariffaria si applica, in via analogica, la disciplina prevista dal precedente Articolo 5.
Articolo 8
Valorizzazione della misura
8.1 Per le procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviate a far data dal 1 gennaio 2028, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Cam per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pro tempore vigenti sono integrate, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato di cui al comma 1.2, dal criterio della misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del Dm 20 aprile 2017.
8.2 L'Ente affidante assicura un periodo congruo di adeguamento al fine di consentire una transizione graduale ed efficace verso le nuove modalità di misurazione/contabilizzazione di cui al precedente comma 8.1.
8.3 L'utilizzo del criterio di cui al precedente comma 8.1 è facoltativo nei territori in cui la quantità di rifiuto urbano residuo prodotta pro capite/anno è inferiore a 80 kg.
Articolo 9
Disposizioni finali
9.1 La presente deliberazione è trasmessa all'Associazione nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (Anea), all'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci), all'Associazione nazionale Uffici tributi Enti locali (Anutel), all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (Utilitalia), all'Associazione Imprese Servizi ambientali ed economia circolare (Assoambiente), a Cisambiente-Confindustria, al Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu).
9.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internetdell'Autorità www.arera.it.
Allegato A
Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (Ticser)
Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (Ticser)
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