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Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinImprese 23 dicembre 2024

Presentazione domande di incentivi per programmi di efficientamento energetico delle imprese e migliore uso delle risorse finalizzati ad una maggiore tutela ambientale - Fondo per il sostegno alla transizione industriale - Misura 2, Componente 2, Investimento 7, sottoinvestimento 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle imprese e del Made in Italy

Decreto direttoriale 23 dicembre 2024

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy il 3 gennaio 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 15 gennaio 2025 n. 11)

Termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l'apertura di uno Sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale

Visto l'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di pPrevisione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (nel seguito Fondo) con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;

Considerato che il medesimo comma prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

Considerato, altresì, che il successivo comma 479 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, l'adozione delle disposizioni attuative del comma 478;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 – Serie generale – del 1° dicembre 2023;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy — Dipartimento per le politiche per le imprese — avvenuta con Dpcm del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (Ue) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 che prevede, tra l'altro, una categoria di aiuti (sezione 2.6) volta a sostenere la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica;

Vista la decisione della Commissione europea C(2024) 5008 final del 12 luglio 2024 con la quale è stato approvato il regime di aiuti "2.6 Tctf: Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes — Rrf" (SA.1094393 (2024/N) – Italy) applicabile anche al Fondo;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 percento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, Pnrr) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 e, da ultimo, con Decisione del Consiglio Ecofin del 12 novembre 2024;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", l'Investimento 7 "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche", avente una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 miliardi di euro ed articolato in due sottoinvestimenti;

Considerato che il sottoinvestimento 1 della predetta misura M1C2 – Investimento 7, è volto ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, favorendo:

— la transizione ecologica del sistema di produzione nazionale a vari livelli, sostenendo gli investimenti per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica (quali batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi di cattura e stoccaggio del carbonio);

— l'efficienza energetica dei processi di produzione, anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa;

— la sostenibilità dei processi produttivi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse;

Considerato che è prevista l'attuazione del predetto sottoinvestimento, relativamente alle finalità connesse l'efficienza energetica dei processi di produzione, e alla sostenibilità dei medesimi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse, anche attraverso la disciplina attuativa del Fondo;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr con riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, M1C2-32 in scadenza al T2/2026;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all'assegnazione delle risorse del Pnrr in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in Europa;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Vista la Direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito Mef-Rgs) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Pnrr, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

Visto il regolamento (Ue) 2020/852 e successive modificazioni e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm", nel seguito Dnsh);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio Dnsh a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 e successive modificazioni e integrazioni della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Visto il Sistema di gestione e controllo Pnrr del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione in data 29 novembre 2023;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Pnrr;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;

Visto il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";

Visto il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione per il Pnrr del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (Cup);

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2022, n. 74, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";

Vista la circolare Mef-Rgs del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

Vista la circolare del Mef-Rgs 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31.12.2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

Vista la circolare Mef-Rgs del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";

Vista la circolare Mef-Rgs del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Vista la circolare Mef-Rgs del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";

Vista la circolare Mef-Rgs del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs del 29 aprile 2022 n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e Pnc";

Vista la circolare Mef-Rgs del 21 giugno 2022 n. 27 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs del 4 luglio 2022 n. 28 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";

Vista la circolare Mef-Rgs del 26 luglio 2022 n. 29 recante "Circolare delle procedure finanziarie Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs dell'11 agosto 2022 n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";

Vista la circolare Mef-Rgs del 13 ottobre 2022 n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

Vista la circolare Mef-Rgs del 17 ottobre 2022 n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Mef-Rgs del 2 gennaio 2023 n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Mef-Rgs del 13 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi Pnrr. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali Pnrr aperte presso la Tesoreria dello Stato";

Vista la circolare Mef-Rgs del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro Integrato dei Controlli Pnrr – Sezione controlli milestone e target";

Vista la circolare Mef-Rgs del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo Regis delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode Arachne e Piaf-It";

Vista la circolare Mef-Rgs del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti Pnrr e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";

Vista la circolare Mef-Rgs del 9 maggio 2023, n. 20, recante "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021-2027. Trasmissione Protocollo unico di colloquio";

Viste le circolari direttoriali della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023 e n. 11162 del 10 giugno 2024, recanti "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (Cup)";

Vista la circolare Mef-Rgs del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

Vista la circolare Mef-Rgs dell'8 agosto 2023, n. 26, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";

Vista la circolare Mef-Rgs del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 paragrafo 2 lettera d)  regolamento (Ue) 2021/241 e comunicazione alla Uif di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, Dlgs 231/2007";

Vista la circolare Mef-Rgs del 1° dicembre 2023, n 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.e.";

Vista la circolare Mef-Rgs del 7 dicembre 2023, n. 33, recante "Interventi Pnrr gestiti sul modulo finanziario del sistema Regis. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023";

Vista la circolare Mef-Rgs del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – versione 2.0";

Vista la circolare Mef-Rgs del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";

Vista la circolare Mef-Rgs del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 regolamento (Ue) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lettera c) regolamento (Ue) 2021/241";

Vista la circolare Mef-Rgs del 13 maggio 2024, n. 21, recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

Vista la circolare Mef-Rgs del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. Dnsh)";

Vista la circolare Mef-Rgs del 17 maggio 2024, n.27, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 3.0 e Puc Applicativo versione 1.0.";

Vista la circolare Mef-Rgs del 31 maggio 2024, n. 29, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta "Richiesta di pagamento" alla C.e.";

Vista la circolare Mef-Rgs del 15 luglio 2024, n. 33, recante "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista la circolare del Direttore generale della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, 18 ottobre 2024, n. 42944, avente ad oggetto "Contratti di sviluppo — Precisazioni in merito all'applicazione della disciplina ambientale recata dal regolamento Gber";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto l'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Considerato che per l'attuazione del sottoinvestimento 1 relativamente alle finalità connesse all'efficienza energetica dei processi di produzione e alla sostenibilità dei medesimi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse, sono disponibili risorse per 750 milioni di euro;

Considerata la necessità di dare attuazione, mediante il Fondo, al richiamato sottoinvestimento 1 nell'ambito della misura M1C2 — investimento 7, del Pnrr, attraverso l'utilizzo di risorse, in sede di prima applicazione, pari ad euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00);

Considerato che l'articolo 10 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, attuativo del Fondo, prevede:

— al comma 1, che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ferma restando la possibilità di adottare, in funzione dell'eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998;

— al comma 2, che con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e sono fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento, ivi compresa l'individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, l'eventuale misura dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di selezionare i programmi di investimento in grado di fornire un contributo maggiore al raggiungimento degli obiettivi di transizione propri del Fondo e del sottoinvestimento 1 della predetta misura M1C2 del Pnrr, definire una procedura valutativa a graduatoria, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto 21 ottobre 2022,

decreta

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "cambiamento fondamentale": cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate;

b) "Carta degli aiuti a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni, applicabile;

c) "certificazione della parità di genere": la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

d) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo;

e) "Dnsh": il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm") di cui al regolamento (Ue) 2020/852 e successive modificazioni e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) "efficienza energetica": la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

g) "fonti rinnovabili": le fonti rinnovabili non fossili, vale a dire la fonte eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) geotermica, ambientale, marina, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

h) "Fondo": il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) "formazione del personale": azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

j) "idrogeno rinnovabile": l'idrogeno prodotto da energia rinnovabile conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per autotrazione di origine non biologica nella direttiva (Ue) 2018/2001;

k) "imprese energivore": le imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

l) "materie prime critiche": le materie di cui all'allegato n. 1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Com (2020) 474 final del 3 settembre 2020, avente ad oggetto "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità";

m) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

n) "Olaf": l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

o) "piattaforma informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "Fondo per il sostegno alla transizione industriale" del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it);

p) "Pmi": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del regolamento Gber;

q) "Pnrr": il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e con Decisione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024;

r) "Quadro temporaneo": comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni;

s) "Regolamento Gber": il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

t) "relazione tecnica": lo studio o documento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto, avente le caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente decreto;

u) "Soggetto beneficiario": impresa beneficiaria degli incentivi di cui al presente decreto e responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento;

v) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia;

w) "Tfue": il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

x) "unità produttiva": la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, purché prossimi, ma funzionalmente collegati;

y) "zone a": le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

z) "zone c": le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione, modalità attuative e dotazione finanziaria

1. Al fine di favorire la realizzazione della misura M1C2 — investimento 7, sottoinvestimento 1 del Pnrr attraverso la disciplina attuativa del Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui al decreto, il presente provvedimento fornisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento in funzione degli obiettivi ambientali da esso perseguiti e in coerenza con le previsioni del richiamato sottoinvestimento 1, nonché con la normativa unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità di selezione dei progetti da sostenere con il contributo previsto dalla misura M1C2 — investimento 7, sottoinvestimento 1 del Pnrr.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente provvedimento definisce le modalità attuative di uno sportello agevolativo operante, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto, attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

3. All'attuazione dello sportello di cui al comma 2 sono destinate risorse, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore, per un importo complessivo di 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) di euro. Le predette risorse attingono ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche", del Pnrr finanziato dall'Unione europea – "Next Generation EU" e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte in cui lo stesso è volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo.

4. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% (quaranta percento) delle risorse di cui al comma 3 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Nell'ambito di operatività delineato dal presente decreto, e tenuto conto delle finalità connesse alle risorse utilizzate, una quota pari al 50% (cinquanta percento) delle risorse di cui al comma 3 è riservata alle imprese energivore.

Articolo 3

Programmi ammissibili

1. Ai fini dell'accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i programmi di investimento proposti dai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento:

a) una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del Titolo II del presente decreto; e/o

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del Titolo III del presente decreto.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare una sola unità produttiva dell'impresa proponente. Nella predetta unità produttiva deve essere svolta, così come comunicato con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio, un'attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

3. I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali di cui al comma 1 e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 20% (venti percento) rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

4. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono essere accompagnati da progetti per la formazione del personale, nel rispetto delle previsioni in proposito previste dal decreto e dall'articolo 31 del regolamento Gber. Ai fini dell'ammissibilità, gli ambiti formativi previsti dal progetto devono risultare strettamente connessi all'utilizzo delle tecnologie delle quali è prevista l'implementazione e devono prevedere spese di importo non superiore al 10% (dieci percento) di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento e gli eventuali progetti di formazione del personale devono:

a) rispettare, nel loro complesso, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto;

b) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni;

c) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 (Dnsh) e successive modificazioni e integrazioni e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare Mef-Rgs del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.

6. Ai fini del rispetto del Dnsh, non sono in ogni caso ammissibili:

a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del Dnsh (2021/C58/01);

b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione;

c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. L'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. L'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

2. L'accesso alla piattaforma informatica:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica;

b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

3. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del Soggetto gestore indicato al comma 1 e deve essere firmata digitalmente. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate, nonché la mancata compilazione o trasmissione della documentazione richiesta, comporta l'improcedibilità della stessa.

4. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del/dei titolare/i effettivo/i;

b) l'indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, tra quelle individuate all'articolo 3, comma 1, la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto, e i dati principali del programma di investimento proposto e dell'eventuale progetto di formazione del personale;

c) le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, articolate in funzione delle diverse finalità previste dal presente decreto; le spese esposte per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 3, comma 1, dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell'ambito della relazione tecnica;

d) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 6, che dovranno in ogni caso coincidere con quelli indicati nell'ambito della relazione tecnica;

e) le agevolazioni richieste.

5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) relazione tecnica di cui all'articolo 5 del presente decreto;

b) relazione contente le informazioni economico finanziarie relative all'impresa proponente e al progetto d'investimento proposto, a firma del rappresentante legale della medesima impresa;

c) Dsan in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento;

d) Dsan relativa alla determinazione della dimensione di impresa;

e) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, Dsan in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) Dsan in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;

g) per le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Unitamente alla diagnosi energetica, le predette imprese devono fornire apposita Dsan attestante la regolarità rispetto agli adempimenti previsti dalla medesima disposizione e la tipologia di interventi messi in atto;

h) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;

i) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta;

l) copia delle certificazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda;

m) un questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, mainstreaming di genere ed empowerment femminile;

n) l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet di cui al comma 1.

6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.

7. Nell'ambito dello sportello di cui al presente articolo ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 6 del decreto.

8. Per ciascuna delle domande presentate, il Soggetto gestore richiede il rispettivo Codice unico di progetto (Cup) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e lo comunica alla Pec di cui al comma 6. Il predetto Cup, è rilasciato all'accettazione della domanda, e deve essere riportato, ai fini dell'ammissibilità della spesa secondo le modalità riportate agli articoli 11 e 14 del presente decreto.

Articolo 5

Relazione tecnica

1. La relazione tecnica deve attestare la riconducibilità delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse, incluse nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, a quanto previsto rispettivamente dai Titoli II e III del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la relazione tecnica deve:

a) descrivere l'unità produttiva oggetto del programma di investimento specificandone la localizzazione e il contesto urbanistico e territoriale mediante l'individuazione dei vincoli che eventualmente gravano sul sito, la consistenza aziendale e i processi produttivi coinvolti nell'intervento;

b) descrivere le caratteristiche del progetto di investimento indicando:

i. gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità che impattano sul processo produttivo, indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento;

ii. gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;

iii. le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;

iv. qualora l'intervento riguardi l'installazione di nuovi impianti, le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.

c) fornire un dettaglio dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi sull'unità produttiva oggetto degli interventi, con separata indicazione tra quelli rientranti fra gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) quantificare gli obiettivi ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento. Con riferimento a tale aspetto, la relazione tecnica dovrà attestare anche eventuali effetti ambientali negativi connessi alla realizzazione di parte degli interventi in programma. A titolo esemplificativo, qualora interventi volti ad un uso efficiente delle risorse dovessero determinare un aumento dei consumi energetici, la relazione dovrà dare evidenza di tale circostanza.

e) contenere l'algoritmo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione del risparmio sotto il profilo energetico e di circolarità, che includa anche la valutazione degli effetti ambientali negativi connessi all'intervento.

3. La relazione tecnica, da redigere nella forma di perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet di cui all'articolo 4, comma 1, può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da:

a) geologi, ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell'organico della società richiedente, iscritti all'ordine professionale di riferimento ovvero;

b) Ege (Esperto in gestione dell'energia) accreditate Uni Cei 11339;

c) Esco accreditate Uni Cei 11352;

d) organizzazioni accreditate Iso 50001;

e) organizzazioni accreditate Uni Cei En Iso/Iec 17029 e Uni En Iso 14065.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera d), e della formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie di cui all'articolo 6 del presente decreto, la relazione tecnica, deve attestare:

a) il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento, confrontando le prestazioni energetiche dell'intera unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi energetici relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

b) l'eventuale quantità di energia da destinare all'autoconsumo prodotta da impianti di cogenerazione o di produzione di energia da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile oggetto del programma di investimenti;

c) il livello di circolarità nell'utilizzo delle risorse nell'unità produttiva interessata dal programma di investimento confrontando le prestazioni della predetta intera unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Articolo 6

Formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie

1. Il Soggetto gestore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 4, comma 1, procede a formare, sulla base dei punteggi attributi ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

2. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

a) risparmio energetico;

b) produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;

c) risparmio della risorsa idrica;

d) risparmio di materie prime e semilavorati;

e) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l'utilizzo delle formule di calcolo indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto in relazione a ciascuno degli ambiti ambientali di cui al comma 2.

4. Al punteggio di cui al comma 3 sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 15% (quindici percento) nel caso in cui il programma di investimento consenta un risparmio nell'utilizzo di materie prime critiche pari o superiore al 5% (cinque percento). A tal fine, il calcolo del risparmio deve essere valutato con le medesime modalità di normalizzazione di cui all'allegato 1;

b) 5% (cinque percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: Emas, Iso 140001, Iso 50001, Iso 14006, Ecolabel;

c) 3% (tre percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera Agcm n. 24075 del 12 novembre 2012 — Regolamento attuativo in materia di rating di legalità — e successive modificazioni e integrazioni;

d) 2% (due percento) nel caso in cui il soggetto proponente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, risulti in possesso della certificazione della parità di genere.

5. In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo.

6. La graduatoria di cui al presente articolo sono pubblicate, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it).

Articolo 7

Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 6, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell'ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 del presente decreto. Qualora i fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate dalle imprese energivore non esauriscano le risorse ad esse riservate, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazione presentate dalle imprese non energivore, nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria.

2. Le verifiche istruttorie di competenza del Soggetto gestore sono regolate dall'articolo 10, comma 6, del decreto. In tale fase il Soggetto gestore determina i costi agevolabili sulla base di quanto previsto ai Titoli II e III del presente decreto in funzione della tipologia di aiuto applicabile e di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto, anche in riferimento agli eventuali progetti per la formazione del personale.

3. Il Soggetto gestore, unitamente alle verifiche di cui al comma 2 verifica la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del Pnrr accertando, in particolare:

a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

b) il rispetto del Dnsh e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 e successive modificazioni e integrazioni sull'applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale;

c) la titolarità effettiva del destinatario dei fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

4. L'accertamento da parte del Soggetto gestore di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione del punteggio che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo comporta la ricollocazione dell'iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie solo verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Di tale circostanza il Soggetto gestore provvede a dare adeguata e tempestiva informazione all'impresa interessata.

5. Per le agevolazioni richieste ai sensi del Quadro temporaneo, qualora nell'ambito dell'attività istruttoria venga riscontrata la mancata sussistenza delle condizioni di ammissibilità per il predetto regime, il Soggetto gestore può valutare la compatibilità del programma di investimento con i regimi di aiuto applicabili, ai sensi del presente decreto, nell'ambito del regolamento Gber.

6. Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 8, del decreto, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione al Soggetto beneficiario.

7. Qualora a seguito delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 dovessero determinarsi economie di spesa conseguenti a rideterminazioni dei contributi concedibili ovvero ad esiti negativi delle attività di verifica, il Soggetto gestore procede ad avviare tempestivamente ulteriori istruttorie, nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria. In tale circostanza, il termine di cui al comma 6 decorre dalla predetta data di avvio dell'istruttoria.

8. Le erogazioni delle agevolazioni concesse sono effettuate dal Soggetto gestore con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota a saldo il Soggetto gestore, in applicazione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo 11, verifica, anche attraverso sopralluogo presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, l'effettiva realizzazione del programma di investimento e il conseguimento, sulla base delle caratteristiche degli investimenti realizzati e della loro conformità con quanto previsti in sede di ammissione, degli obiettivi ambientali posti a base della concessione delle agevolazioni. In tale fase il Soggetto gestore procede, sulla base degli elementi rilevati, a rideterminare i valori utili ai fini della determinazione del punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria. Qualora, a seguito delle dette verifiche, venga rilevato uno scostamento in diminuzione del predetto punteggio si applica quanto previsto all'articolo 9.

Articolo 8

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. I Soggetti beneficiari in considerazione dell'apporto, quale fonte di finanziamento del presente sportello agevolativo, delle risorse del Pnrr, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto, si impegnano al rispetto degli ulteriori pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, i Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l'altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) il rispetto del Dnsh;

d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del Pnrr;

e) il rispetto alla previsione all'articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 (pantouflage);

f) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Olaf, alla Corte dei Conti e, se del caso, all'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241;

i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. I Soggetti beneficiari sono altresì tenute a fornire, in sede di presentazione della domanda, unitamente alla descrizione del progetto, elementi utili a consentire la verifica del contributo del programma di investimento agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, nonché una giustificazione del campo di intervento selezionato per il progetto medesimo.

Articolo 9

Revoca delle agevolazioni

1. Ferme restando le cause di revoca disciplinate all'articolo 14 del decreto, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte qualora:

a) venga accertato il mancato rispetto del Dnsh e, ove applicabili, dei principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;

c) in sede di rideterminazione del punteggio attribuito ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 7, comma 8, il Soggetto gestore accerti una variazione in diminuzione superiore al 20% (venti percento). La revoca sarà:

i. totale qualora la variazione sia uguale o superiore al 50% (cinquanta percento);

ii. parziale e commisurata alla variazione rilevata, per variazioni inferiori al 50% (cinquanta percento).

2. Qualora le agevolazioni siano state concesse ai sensi del Quadro Temporaneo le agevolazioni sono altresì revocate totalmente, in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 10, comma 5, lettera c).

Titolo II

Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica

Articolo 10

Programmi di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all'introduzione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento:

a) di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38-bis del regolamento Gber;

b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del regolamento Gber.

2. Ai fini di cui al comma 1, il risparmio energetico è pari alla quantità di energia risparmiata, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda e una stima dopo l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica oggetto del programma di investimenti, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

3. I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma in questione.

4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente titolo, i programmi di investimento di cui al comma 1, lettera b), qualora attuati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento Gber:

a) devono prevedere interventi incidenti sostanzialmente sul processo produttivo attuato nell'unità produttiva, non potendo ad esempio, essere limitati alla mera sostituzione di un macchinario o all'introduzione di una componente specifica nel processo produttivo;

b) non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;

c) devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

d) devono prevedere l'apporto da parte del Soggetto beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;

e) devono essere proposti da un soggetto che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

5. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della Sezione 2.6 del Quadro temporaneo e del regime SA.109439 approvato dalla Commissione europea in data 12 luglio 2024. Ai predetti fini i programmi di investimento:

a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% (venti percento) in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);

b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (Ets), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione;

c) devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;

d) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore;

e) non devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione che siano destinati a beni non precedentemente prodotti dai Soggetti beneficiari.

6. Ai fini determinazione della percentuale di riduzione del consumo energetico di cui al comma 5, lettera a) si deve tenere conto:

a) dei soli consumi derivanti direttamente dall'investimento sovvenzionato;

b) fatti salvi gli aumenti della capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima tipologia di produzione e dell'equivalenza della produzione;

c) del livello di consumo energetico previsto a seguito dell'intervento e di quello medio registrato nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione.

7. I programmi di investimento di cui al comma 1, anche qualora sostenuti nell'ambito del Quadro temporaneo di cui al comma 5, possono altresì prevedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento Gber e per un importo non superiore al 40% (quaranta percento) del complessivo programma di investimento ammissibile ai sensi del presente Titolo, interventi volti alla realizzazione di:

a) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;

c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all'autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;

d) impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui alle lettere che precedono. Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.

Articolo 11

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle definite dall'articolo 7 del decreto, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica non sono pertanto ammissibili.

2. Le spese connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 38-bis del regolamento Gber sono agevolabili unicamente qualora riferite ad edifici inseriti in siti destinati ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, secondo la classificazione di cui all'articolo 3, comma 1, punto E.8 del Dpr 26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". In ogni caso, le spese di cui al presente comma non possono rappresentare più del 40% (quaranta percento) delle complessive spese previste per i programmi relativi all'efficientamento energetico di cui all'articolo 38 del regolamento Gber ovvero, qualora ne sia stata richiesta l'applicazione da parte dell'impresa, di cui alla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo. Sono considerati agevolabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38-bis del regolamento Gber, i costi complessivi dell'investimento, con esclusione di quelli non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio. Sono in ogni caso escluse le spese relative all'installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

3. Per i programmi di investimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del regolamento Gber, ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. Detti investimenti devono avere una capacità di produzione e una durata di vita comparabili e devono essere conformi alle norme dell'Unione già in vigore. Il controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema Ets dell'Unione europea. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 38 del regolamento Gber le spese relative all'installazione di attrezzature e apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale.

4. Ai fini di cui al comma 3, primo capoverso:

a) se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alle normali pratiche commerciali nel settore o per l'attività interessata, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e i costi dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

b) se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione dello stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore Attuale Netto dei costi dell'investimento successivo, attualizzato al momento in cui sarebbe stato realizzato l'investimento sovvenzionato. Ai fini della predetta attualizzazione, il tasso da utilizzare è quello fissato dalla Commissione europea applicabile al momento della presentazione della domanda e reperibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates, e maggiorato di 100 punti base;

c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale sono richieste le agevolazioni e il Valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento dell'impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato, utilizzando il tasso di cui alla precedente lettera b), al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

d) se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica, per il quale non esiste un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

5. In alternativa a quanto previsto ai commi 3 e 4, per i programmi di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del regolamento Gber, i costi agevolabili possono coincidere con i costi totali dell'investimento, a fronte dell'applicazione delle intensità di aiuto ridotte di cui all'articolo 12.

6. Qualora l'impresa abbia fatto richiesta di applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l'efficientamento energetico.

7. Per i programmi di investimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ai fini dell'agevolabilità delle spese sono considerati costi agevolabili i costi totali dell'investimento.

8. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, ogni documentazione di spesa oggetto del programma di investimento deve riportare il Cup nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura "Agevolazioni Fti – articolo 1, commi 478 e 479, della legge 234/2021 – Progetto ID ………….. Cup ……………". Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note.

Articolo 12

Agevolazioni concedibili

1. Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 del regolamento Gber, pari al:

a) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all'articolo 11, comma 3, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;

b) 15% (quindici percento) delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all'articolo 11, comma 5, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

2. Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell'investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38bis del Regolamento GBER, pari al il 30% (trenta percento) delle spese ammissibili. Qualora l'investimento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/Ue, l'intensità di aiuto non può superare il 25% (venticinque percento) delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c. L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali qualora l'investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% (quaranta percento) rispetto alla situazione precedente all'investimento.

3. Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

a) per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

b) per gli investimenti realizzati da Pmi nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione del Soggetto beneficiario dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

c) per gli investimenti realizzati da Pmi nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a e b, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione del Soggetto beneficiario dall'articolo 17 del regolamento Gber. Per le Pmi è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del regolamento Gber anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. Per gli investimenti per i quali è stata richiesta l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% (trenta percento) dei costi agevolabili.

5. Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, di cui all'articolo 10, comma 7, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del regolamento Gber, pari al:

a) 45% (quarantacinque percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;

b) 30% (trenta percento) delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

Titolo III

Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse

Articolo 13

Programmi di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;

b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;

c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

2. Ai fini di cui al comma 1, i programmi di investimento possono essere volti all'introduzione di misure volte a perseguire:

a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento Gber; o

b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del regolamento Gber. Ai fini dell'applicazione dei predetti articoli, i programmi devono prevedere interventi incidenti sostanzialmente sul processo produttivo attuato nell'unità produttiva, non potendo ad esempio, essere limitati alla mera sostituzione di un macchinario o all'introduzione di una componente specifica nel processo produttivo.

3. I programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma in questione.

4. I programmi di investimento realizzati ai sensi del comma 2, lettera a), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:

i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal Soggetto beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;

ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);

b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal Soggetto beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/Ce o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;

c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal Soggetto beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 47 del regolamento Gber, il progetto deve riguardare l'implementazione di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia a livello dell'Unione europea. A tal fine l'impresa proponente è tenuta a fornire, in sede di presentazione delle domanda, dettagliati elementi concernenti la tecnologia applicata e i suoi elementi di novità rispetto alla diffusione a livello unionale, anche attraverso la presentazioni di brevetti, studi di settore o ricerche interne, e la sua redditività con riferimento ai tempi di ritorno degli investimenti proposti in assenza di aiuto, che dovranno risultare superiori a quelli previsti per investimenti di natura ordinaria.

6. Ai programmi di investimento realizzati ai sensi del comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto.

Articolo 14

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle definite dall'articolo 7 del decreto, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento dei predetti obiettivi non sono pertanto ammissibili.

2. Per i programmi di investimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l'obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto e consistente:

a) in un investimento comparabile che sarebbe credibilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di efficienza delle risorse;

b) in un investimento che preveda un trattamento dei rifiuti in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/Ce o nel trattare i rifiuti, altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

c) in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza materie prime o feedstock primari, se il prodotto secondario ottenuto (riutilizzato o recuperato) è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi.

4. Se l'investimento consiste nell'installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

5. Per i programmi di investimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), ai fini dell'agevolabilità delle spese sono considerati costi ammissibili i costi totali dell'investimento.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, ogni documentazione di spesa oggetto del programma di investimento deve riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura "Agevolazioni Fti – articolo 1, co. 478 e 479, della legge 234/2021 – Progetto ID ………….. Cup ……………". Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note.

Articolo 15

Agevolazioni concedibili

1. Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 47 del regolamento Gber, pari al 40% (quaranta percento) dei costi agevolabili. La predetta intensità può essere aumentata:

a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

2. Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate all'articolo 12, comma 3, del presente decreto.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto. Ulteriori specificazioni potranno essere fornite dal Soggetto gestore con la documentazione di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 2 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati o "Gdpr") e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore e del Ministero.

4. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.

5. Gli allegati n. 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Allegato 1

Sistema di calcolo del punteggio

Sistema di calcolo del punteggio

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Allegato 2

Oneri informativi

Oneri informativi

Formato: .pdf - Dimensioni: 299 KB