Delibera Arera 23 settembre 2025, n. 426/2025/R/idr
Avvio di procedimento per definire regole e procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio Mti-4
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 23 settembre 2025, n. 426/2025/R/idr
(Pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 24 settembre 2025)
L'Autorità per di regolazione per l'energia reti e ambienti
Nella 1354a riunione del 23 settembre 2025
— Premesso che l'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica prorogatio;
— ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.
Visti:
• la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
• la direttiva 2020/2184/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), del 16 dicembre 2020;
• la direttiva 2024/3019/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), del 27 novembre 2024;
• il regolamento (Ue) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
• la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Pnrr);
• la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale Com(2000)477, recante "politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari:
un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce";
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Com(2015)120 final, recante "Direttiva quadro acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni";
• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2025)280 final, recante "Strategia europea sulla resilienza idrica";
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: Dlgs 152/06);
• il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia" come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
• il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/22);
• il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", come convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74 (di seguito: decreto-legge 44/23) e, in particolare, l'articolo 23;
• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" come convertito nella legge 13 dicembre 2024, n. 191, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) (che ha esplicitato il "riuso delle acque reflue" tra i servizi che costituiscono il servizio idrico integrato);
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/Idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/Idr" ed il relativo allegato 1;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" ed il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqsii)" (di seguito: Rqsii), come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/Idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" e il relativo allegato A), come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/Idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio Mti-2" e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/Idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (Timsii)", come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/Idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/Idr, e il relativo allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Tibsi)", come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)" (di seguito: Rqti), come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/Idr, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
• la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/Idr e il relativo allegato A, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (Remsi)", come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr, recante
"Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio Mti-3", e il relativo allegato A (di seguito: Mti-3), come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/Com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" e, in particolare, il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSii)";
• la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/Idr, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti), nonché modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/Idr e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (Rqsii)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/Idr (di seguito: deliberazione 639/2023/R/Idr), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (Mti-4)", e il relativo allegato A (di seguito: Mti— 4);
• la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 570/2024/R/Idr, recante "Individuazione del mix teorico di acquisto per la definizione del costo di riferimento dell'energia elettrica ai fini del calcolo dei conguagli afferenti all'energia elettrica per l'annualità 2027, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario idrico Mti-4" (di seguito: deliberazione 570/2024/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/Idr, recante "Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica";
• la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/Idr, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2025/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 225/2025/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti), per le annualità 2022-2023. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 225/2025/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2025, 277/2025/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (Rqsii) per le annualità 2022-2023. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 277/2025/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2025, 424/2025/R/Idr, recante "Avvio di
procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 424/2025/R/Idr);
• la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2025, 425/2025/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/Idr" (di seguito: deliberazione 425/2025/R/Idr).
Considerato che:
l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
• l'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità";
• l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
— "definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
— "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
— "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f);
• in materia di tariffa dei servizi idrici, all'Autorità — con il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23 — è stato da ultimo attribuito il compito di determinare "la tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa (…) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012", e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11) prevede, tra l'altro, che:
— la società per azioni denominata acque del Sud Spa sia costituita dal 1° gennaio 2024;
— "a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/2011], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (…)", con la precisazione che "tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente".
Considerato che:
• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il Dlgs 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";
— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
— sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2).
Considerato che:
• con deliberazione 639/2023/R/Idr, l'Autorità ha approvato il Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (Mti-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/Idr, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
• nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
— un consolidamento delle regole previgenti in grado di: i) favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica, con il quale è stato tra l'altro introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato "M0 – resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile); ii) promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
— in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: i) limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture upstream che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; ii) ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; iii) mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
— un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che — alla luce della molteplicità delle possibili policy di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento — consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al benchmark, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
— un'estensione dell'approccio già adottato nel Mti-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del climate Change, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-bis dell'Mti-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "Water Conservation") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
— alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della governance di settore;
— una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.
Considerato che:
— al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/Idr, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
— il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (Pos), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/Idr, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato Pos dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo Ato;
— il piano economico-finanziario (Pef), che – ai sensi dei commi 4.2, lettera b), e 5.3, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/Idr – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
— la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lettera c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/Idr;
— il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
• il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
— la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo Mti-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/Idr), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
— la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga:
i. in sede di prima approvazione, considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
• ii. in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 639/2023/R/Idr, sulla base di un riallineamento delle componenti ai dati di bilancio dell'anno (a − 2);
• peraltro, in attuazione dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/2011, come innovato dal comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/2023, con la richiamata deliberazione 639/2023/R/Idr l'Autorità – nell'individuare i criteri per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società acque del Sud Spa, in coerenza con quanto stabilito dal Dpcm 20 luglio 2012 – ha disposto che:
— ai fini delle determinazioni tariffarie della richiamata società acque del Sud Spa, trovino applicazione le regole associabili allo Schema VI della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 del Mti-4 (comma 4.3);
— in sede di prima determinazione tariffaria, il piano economico-finanziario sia elaborato sulla base delle migliori stime disponibili dei costi del servizio, mentre, a partire dal 2026, nell'ambito del primo aggiornamento biennale, le componenti di costo verranno aggiornate con i dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a − 2) (comma 7.2).
Considerato che:
• l'Autorità, nel menzionato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/Idr, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che, entro il 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) ed entro il 30 aprile 2028 (con riguardo al secondo aggiornamento biennale), l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
— sulla base dei dati aggiornati ai sensi del citato comma 5.2, determina con proprio atto deliberativo il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
— ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028-2029;
iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ);
v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
• la medesima deliberazione 639/2023/R/Idr, al comma 6.3, prevede poi, in particolare, che ove il sopra citato termine del 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dà comunicazione all'Autorità;
• il richiamato articolo 6 della deliberazione in parola ha, altresì, rinviato a successivi provvedimenti dell'Autorità l'individuazione di ulteriori indicazioni metodologiche ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria;
• inoltre, la deliberazione 639/2023/R/Idr, con riferimento alla società acque del Sud Spa, ha disposto, al comma 7.3, che i dati e gli atti che compongono il relativo aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria siano curati da un soggetto (individuato dagli organismi territorialmente competenti) che presenti profili di terzietà rispetto al gestore, e che siano dallo stesso trasmessi all'Autorità nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'articolo 6 del medesimo provvedimento.
Considerato che:
ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr rinvia a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
— i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi (comma 7.3 del Mti— 4);
— i deflatori degli investimenti fissi lordi (comma 7.5 del Mti-4);
-ai fini del calcolo della componente a conguaglio dei costi di energia elettrica, il costo di riferimento BenmarkEEa-2 che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno (a − 2), relativi a un mix teorico di acquisto e definito "ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, (…) tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi e, ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, rispettivamente pari al 90% e al 10%. Per gli anni a seguire, i pesi da attribuire ai prezzi unitari fissi e ai prezzi unitari variabili sono definiti con successivi provvedimenti" (comma 28.1 del Mti-4 come riformulato ai sensi del punto 2 della deliberazione 570/2024/R/Idr);
• inoltre, l'Autorità ha esplicitato che:
— il tasso di inflazione atteso, rpi, è pari a 2,7%, "fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti" (comma 4.3 del Mti-4);
— ai fini del calcolo degli oneri finanziari e fiscali, "in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri rfreal, WRP e Kdreal,, (comma 12.3 del Mti-4);
— ai fini della determinazione della componente a copertura dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, "in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z di cui al comma 24.2, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione dell'istanza di cui al comma 24.3, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di asseverazione — ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito — dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dal comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/Idr" (comma 24.4 del Mti-4);
— con riguardo ai criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, le risorse in parola sono destinate al sostegno di apposite incentivazioni che, per il biennio 2024-2025, sono indicate all'articolo 37 del Mti-4, mentre, per gli anni successivi, le stesse "saranno definite in sede di adozione dei criteri per gli aggiornamenti biennali delle predisposizioni tariffarie anche valutando l'avvio di specifici progetti pilota focalizzati su soluzioni innovative di digitalizzazione che potrebbero agevolare un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell'operatività delle infrastrutture servite";
• peraltro, dal corredo di dati e atti costituenti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, trasmesse all'Autorità ai sensi della deliberazione 639/2023/R/Idr, sono emerse talune evidenze che suggeriscono l'opportunità di valutare l'introduzione di accorgimenti su specifici aspetti al fine di favorire ulteriormente l'efficientamento dei costi operativi di natura endogena (anche in un'ottica di sostenibilità sociale della tariffa, preservando le misure di sostegno ai nuovi processi di aggregazione gestionale) e la piena operatività dei gestori unici di recente costituzione (rafforzando le misure per la sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione).
Considerato, inoltre, che:
• con la recente deliberazione 347/2025/R/Idr è stato definito lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, nell'ambito del quale sono stati, tra l'altro, disciplinati i criteri per la determinazione del valore dell'affidamento, nonché per la formulazione e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia di qualità e di tariffa;
• alla luce della necessità di garantire un efficace coordinamento tra la regolazione tariffaria pro tempore vigente e lo schema tipo del bando di gara, il provvedimento da ultimo citato ha previsto che la disciplina dei documenti di gara trovi compimento in vigenza della metodologia tariffaria per il quarto periodo e dei successivi aggiornamenti adottati dall'Autorità;
• inoltre, è stato disposto che sia cura dell'Ente di governo dell'ambito, in sede di approvazione degli atti di propria competenza, ai sensi della regolazione pro tempore vigente, il coordinamento tra gli esiti della procedura di gara e i valori computati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.
Ritenuto che:
• sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/Idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026;
• sia in particolare opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola, a:
— dettagliare le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche riquantificando alcuni dei parametri macroeconomici di riferimento, a norma di quanto già previsto dalle disposizioni dell'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr sopra richiamate;
— esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce: i) degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che verranno fissati in ragione dei livelli conseguiti nelle precedenti annualità, nonché degli adeguamenti alla Rqti e alla Rqsii disposti nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni 424/2025/R/Idr e 425/2025/R/Idr; ii) dell'esito della selezione di interventi ammessi a beneficiare di eventuali risorse pubbliche (anche nell'ambito degli strumenti del Next Generation Eu e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, Pniissi);
— valutare una riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo, della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi costi aggiuntivi, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nelle precedenti predisposizioni tariffarie), anche al fine di favorire un efficientamento di quelli aventi natura endogena e, più in generale, di preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi;
— declinare le modalità di aggiornamento di talune componenti tariffarie connesse a specifiche finalità, in particolare riconducibili agli oneri per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale (alla luce del previsto aggiornamento della regolazione della qualità e in considerazione degli esiti dell'applicazione dei relativi meccanismi incentivanti di cui alle deliberazioni 225/2025/R/Idr e 277/2025/R/Idr);
— introdurre alcuni ulteriori accorgimenti per accompagnare i processi volti a una razionalizzazione della governance di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione, in particolare: i) esplicitando le modalità di valorizzazione dei costi operativi di natura previsionale conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze — rispetto al gestore — nella proprietà e nella gestione delle opere medesime; ii) valutando un rafforzamento delle misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità;
— consolidare le misure di incentivazione volte a favorire la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del climate Change, completando la definizione dei criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato.
Ritenuto, altresì, che:
• nell'ambito del procedimento in oggetto, sia necessario assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/Idr e le norme del Mti-4, affinché l'Ente di governo dell'ambito proceda alle determinazioni tariffarie di competenza tenendo nella dovuta considerazione le condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica (con particolare riferimento a: i) alcuni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario, qualora sia stata proposta — in sede di gara — una riduzione del limite di prezzo ? o un aumento del fattore di sharing X; ii) le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, ove sia stata proposta una riduzione dei costi operativi endogeni,Opexend, dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità, ERCtel, e/o dei costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e tecnica, OpexQC e OpexQT,nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione, Opnew; iii) lo sharing dei margini relativi alle altre attività idriche, nel caso ne sia stato proposto il contenimento; iv) le componenti di costo caratterizzanti lo schema di convergenza, nei contesti territoriali che presentino persistenti carenze informative)
Delibera
1. di avviare un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/Idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali (Dtac), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2025;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.