Qualità
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 9 settembre 2025, n. 86

Contributi a progetti per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti ai fini dell'adesione allo Schema "Made Green in Italy" - Secondo bando

N.d.R.: per la riapertura dei termini di presentazione delle domande si veda il decreto direttoriale 18 dicembre 2025, n. 170.

Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 86

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 ottobre 2025)

Secondo Bando per l'accesso al contributo, in regime di "de minimis", per progetti per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti ai fini dell'adesione allo Schema "Made Green in Italy" (Dm n. 56/2018)

Il Direttore generale

Visti i Rr.dd. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, veniva istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra altri Dicasteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato in G.u. n. 228 del 23 settembre 2021, che ha disciplinato la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021 che, in particolare agli articoli 2, comma 2, e 4 istituisce il Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 4, che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128" che prevede, tra l'altro, nell'ambito del Dipartimento sviluppo sostenibile, l'istituzione della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (Spc);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Dpcm n. 128/2021 come modificato dal Dpcm n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

• Direzione generale economia circolare e bonifiche (Ecb);

• Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (Ussa);

• Direzione generale valutazioni ambientali (Va);

• Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (Spc);

Visto il Dpcm del 22 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 24 giugno 2024, al n. 2388, con il quale è stato conferito al Dott. Carlo Zaghi l'incarico di Direttore generale della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Visto il decreto 31 dicembre 2024 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 marzo 2025, n. 65, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2025 al n.1209;

Visto il decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile 7 aprile 2025, n. 93 e il pertinente nulla osta dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Mase acquisito con prot. MEF-UCB_MATT_5731 del 10 aprile 2025, con il quale è stata adottata la direttiva di II livello dell'anno 2025 per il Dipartimento sviluppo sostenibile e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni generali;

Visto il decreto direttoriale prot. n. MASE.SPC.18 del 28 aprile 2025 e il pertinente nulla osta dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Mase acquisito con prot. MEFUCB_MATT_6855 del 29 aprile 2025, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell'anno 2025 recante l'assegnazione alle divisioni degli obiettivi, delle risorse umane e la gestione dei capitoli di pertinenza della Dg Spc;

Vista la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, aggiornata con delibera Cite del 18 settembre 2023, che fornisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale e costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2021/2279/Ue del 16 dicembre 2021, che sostituisce la raccomandazione 179/2013/Ue, con la quale si intende promuovere l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti (Product Environmental Footprint Pef) o delle organizzazioni (Organization Environmental Footprint-Oef);

Visto il regolamento (Ue) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in particolare l'articolo 21, comma 1, il quale istituisce lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", basato sulla metodologia Pef e finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale;

Visto il decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, nel seguito Dm n. 56/2018 che definisce il regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made Green in Italy";

Visti i risultati positivi del "Bando di finanziamento per l'elaborazione di Regole di categoria di prodotto nell'ambito dello Schema "Made Green in Italy" (Dm n. 56/2018)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali del 2 ottobre 2019 che ha portato all'elaborazione di 11 Regole di categoria di prodotto (Rcp);

Visti i risultati positivi del "Secondo bando di finanziamento per l'elaborazione di Regole di Categoria di Prodotto nell'ambito dello Schema "Made Green in Italy" (Dm n. 56/2018)" del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, del 17 dicembre 2021 che ha portato all'elaborazione di 9 Regole di categoria di prodotto (Rcp);

Visti i risultati positivi del "Bando per l'accesso al contributo, in regime di "de minimis", per progetti per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti ai fini dell'adesione allo Schema "Made Green in Italy" (Dm n. 56/2018)" del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la sostenibilità dei prodotti e dei consumi, del 3 dicembre 2024 che ha raccolto un numero di istanze superiore alla disponibilità finanziaria prevista;

Considerato che lo Schema Made Green in Italy rappresenta uno strumento per rispondere alle nuove richieste sulla misura dell'impronta ambientale, calcolata sulla base dei principali standard internazionali e sulla metodologia Pef, che derivano dalle direttive e dai regolamenti europei;

Considerate le risultanze emerse nell'ambito dell'indagine promossa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'andamento dello schema nazionale per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale, Made Green in Italy, in data 4 settembre 2023 secondo cui è stata suggerita dai portatori di interesse una maggiore promozione e incentivazione dello schema;

Considerato che al fine di promuovere presso le aziende italiane l'adesione allo schema si intende continuare a finanziare progetti per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti "made in Italy", per cui sono pubblicate le relative "Regole di categoria di prodotto";

Considerato che la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa (annualità 2026) è pari ad € 114.000,00 e trova copertura sul Capitolo 2123 "Spese per il sistema volontario di certificazione ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'articolo 12 il quale dispone circa i "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

Considerato che tanto la predeterminazione dei criteri disposti con legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 12, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di attribuzione dei relativi benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrazione, ove consentita da specifica disposizione normativa, deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi definiti, prima dell'adozione di ogni singolo provvedimento;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare gli articoli 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari".

Decreta

Articolo 1

 

Oggetto e finalità

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito Ministero), Direzione generale per la sostenibilità dei prodotti e dei consumi, al fine di incentivare l'adesione allo schema nazionale volontario denominato "Made Green in Italy", intende concedere con il presente Bando un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti relativi alla valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti da parte dei "soggetti richiedenti" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa) del Decreto Ministeriale n.56/2018 e indicati all'articolo 4 del presente Bando. I progetti dovranno necessariamente riguardare prodotti (beni e servizi) classificabili come "Made in Italy" ovvero prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (Ue) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per i quali sono pubblicate e in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza le corrispondenti "Regole di categoria di prodotto" (Rcp) visionabili alla pagina web del Ministero https://www.mase.gov.it/pagina/rcp-corso-di-validita#.

Articolo 2

 

Risorse

La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta complessivamente a € 114.000,00, fatte salve eventuali variazioni della dotazione finanziaria del capitolo 2123/01 dello stato di previsione della spesa del Mase, che potranno essere disposte a seguito dell'approvazione della Legge di bilancio 2026/2028;

Per ciascuna proposta progettuale ammessa è previsto un contributo a fondo perduto entro il limite massimo di € 7.750,00.

Trattasi di aiuti di Stato in regime di "de minimis" ai sensi del regolamento (Ce) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 3

Modalità di attribuzione dei contributi

L'attribuzione del contributo avverrà sulla base della procedura di valutazione a sportello delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse e sino ad esaurimento delle risorse destinate di cui verrà dato opportuno avviso sul sito www.mase.gov.it

Articolo 4

 

Beneficiari e requisiti di ammissibilità dei partecipanti

Il presente Bando è rivolto ai "soggetti richiedenti" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa) del Dm n. 56/2018, definiti come produttori di prodotti classificabili come "Made in Italy", ovvero prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (Ue) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per i quali sono pubblicate e in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza le corrispondenti "Regole di categoria di prodotto" (Rcp).

Non possono essere ammessi al contributo di cui al presente Bando, i soggetti che:

a) siano stati destinatari, nei due anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

b) non abbiano restituito agevolazioni ricevute per le quali sia stata disposta la restituzione.

Articolo 5

 

Ammissibilità delle istanze

A pena di inammissibilità, le istanze, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente mediante firma autografa o firma digitale, sono redatte utilizzando esclusivamente la domanda di ammissione al finanziamento (allegato A), scaricabile dal sito del Ministero (www.mase.it – sezione "Bandi e avvisi").

Tale domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e dagli allegati B e C del presente bando.

La mancata presentazione degli allegati ovvero la loro mancata compilazione nelle parti essenziali, nonché la mancata produzione dei documenti in essi richiamati determina la inammissibilità della proposta progettuale.

Articolo 6

 

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Il soggetto richiedente può presentare domanda per il contributo solo ed esclusivamente via Pec all'indirizzo dedicato programmicertificazione@pec.mase.gov.it a partire dalle ore 8:00 del giorno 28 ottobre 2025 al termine ultimo delle ore 20:00 del giorno 28 novembre 2025. Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura "Secondo Bando per l'accesso al contributo di progetti ai fini dell'adesione allo Schema "Made Green in Italy".

Le domande presentate al di fuori del periodo di cui al paragrafo precedente o con modalità diverse da quelle sopraindicate non saranno prese in considerazione.

Le proposte saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all'ordine di ricezione della domanda (data ed ora). Si fa riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso di residue risorse disponibili.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di contributo che può essere relativa alla valutazione dell'impronta ambientale di uno o più prodotti, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Articolo 7

 

Criteri di ammissibilità delle proposte progettuali

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisfano i seguenti criteri:

1. ammissibilità del "soggetto richiedente" che deve individuarsi tra i soggetti di cui all'articolo 4 e non deve essere stato beneficiario di finanziamenti derivanti da bandi aventi medesimo oggetto;

2. presenza e completezza della descrizione della proposta progettuale, cronoprogramma, stima dei costi, compilati sulla base dell'allegato B;

3. la proposta progettuale è relativa a prodotti e servizi per i quali il Ministero abbia pubblicato e sia in corso di validità la corrispondente "Regola di categoria di prodotto" (Rcp) visionabile alla pagina: https://www.mase.gov.it/pagina/rcpcorso-di-validita;

4. coerenza degli obiettivi e conformità della proposta progettuale con quanto disposto dallo schema nazionale "Made Green in Italy".

Articolo 8

 

Procedura di valutazione delle istanze

L'istruttoria delle istanze viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'attività istruttoria è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di ammissibilità delle istanze al contributo previsto dal presente Bando e alla rispondenza delle proposte progettuali ai criteri indicati all'articolo 7.

La Direzione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del Dpr 445/2000 e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo Dpr. A tale richiesta dovrà essere dato seguito nel termine di 15 giorni, pena l'esclusione dell'istanza.

L'istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dalla chiusura dello sportello.

Articolo 9

 

Pubblicazione degli esiti della verifica di ammissibilità

Le proposte che all'esito dell'istruttoria svolta risulteranno ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti alla integrale copertura dell'ultima istanza finanziabile, le risorse sono assegnate in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata.

A seguito della procedura di valutazione di cui all'articolo8, con Decreto direttoriale è approvato e pubblicato sul sito web del Ministero l'elenco completo delle istanze ritenute ammissibili e di quelle finanziate nonché delle istanze non ammissibili.

La Direzione provvede a notificare via Pec l'esito positivo ai beneficiari che, entro 10 giorni, dovranno provvedere a trasmettere nota di accettazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente dovrà impegnarsi a realizzare il progetto nella sua interezza, secondo quanto previsto nell'allegato B.

In caso di mancata formale accettazione del contributo, ovvero rinuncia al finanziamento, si procederà allo scorrimento della graduatoria per l'attribuzione del contributo secondo le modalità previste al paragrafo precedente.

Articolo 10

 

Durata del progetto

I progetti presentati devono avere una durata di 7 mesi a decorrere dalla data di avvio. La data di avvio delle attività coincide con la data di accettazione del contributo da parte del soggetto richiedente, che dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo Pec.

È prevista la possibilità di concedere proroghe per sole cause non imputabili al soggetto beneficiario fino ad un massimo di 1 mese oltre la durata prevista su richiesta motivata del soggetto beneficiario da presentare prima della scadenza del termine ultimo per la realizzazione del progetto.

Articolo 11

 

Cumulo

Il contributo di cui al presente decreto potrà essere concesso compatibilmente con quanto previsto dal regolamento (Ue) 2023/2831, in base al quale tutti gli aiuti ottenuti dall'impresa, a vario titolo, in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario interessato più i due precedenti), non possono superare la soglia massima di 300.000 €.

Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo il contributo di cui al presente decreto potrà essere concesso compatibilmente con quanto previsto dal regolamento (Ue) 1407/2013.

Il credito di cui al presente decreto è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Articolo 12

Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di avvio e sino al termine ultimo per la realizzazione del progetto, purché riferibili e funzionali alla realizzazione del progetto stesso:

a) i costi relativi alle attività di consulenza;

b) i costi relativi alle attività di verifica da parte di ente terzo indipendente accreditato per lo schema "Made Green in Italy" come descritte nell'allegato B;

c) i costi per l'acquisto di strumentazione e servizi strettamente funzionali all'attività, inclusa l'acquisizione di licenze per strumenti informatici e banche dati.

L'imposta sul valore aggiunto (Iva) è ammissibile solo nel caso in cui tale costo sia effettivamente sostenuto dal soggetto richiedente senza possibilità di recupero o rimborso a norma della legislazione nazionale sull'Iva. È cura del soggetto richiedente giustificare le voci di spesa per le quali non sia possibile recuperare l'Iva.

Articolo 13

 

Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili e pertanto non finanziate dal presente Bando:

a) le spese i cui documenti giustificativi di spesa siano antecedenti alla data di avvio delle attività, nonché le spese sostenute successivamente alla data di scadenza del termine per la conclusione del progetto di cui al precedente articolo 10 (Durata del progetto), salvo proroga;

b) le spese relative al personale direttamente impiegato dal soggetto beneficiario;

c) le spese non riconducibili alle proposte;

d) le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;

e) le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;

f) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili.

Articolo 14

 

Modifiche progettuali

Qualora, durante l'attuazione del progetto, il soggetto beneficiario ritenga necessario apportare modifiche che non alterino gli obiettivi e le finalità previste, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Direzione, tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: programmicertificazione@pec.mase.gov.it.

Le eventuali variazioni relative alle specifiche voci di costo rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale originaria, sempre che non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, sono ammissibili solo se non comportano modifiche al costo complessivo del progetto.

Le modifiche e variazioni comunicate saranno valutate dalla Direzione, che fornirà riscontro al soggetto beneficiario tramite la medesima Pec.

Articolo 15

 

Pagamento del contributo

Il contributo, entro il limite massimo di 7.750,00 euro, sarà erogato dalla Direzione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento, che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali e dovrà essere approvata dalla Direzione.

A tal fine la Direzione potrà avvalersi di un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale che opererà senza diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o indennità comunque denominata e procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità, coerenza e completezza formale della documentazione prodotta.

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

— documentazione indicata all'allegato B;

— fatture e ricevute conformi alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto richiedente e recante il numero di Cup comunicato dalla Direzione;

— un elenco riepilogativo contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti;

— una relazione sintetica delle attività svolte con le relative tempistiche e le relative risorse impiegate.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determina la revoca del contributo concesso.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori (inclusi Enti di verifica e consulenti) per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). Non sono ammessi:

1. i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

2. gli ordini di pagamento non eseguiti.

Resta inteso che l'erogazione del contributo non potrà superare il valore massimo concesso e avverrà, comunque, nei limiti delle spese ammissibili realmente rendicontate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 16

 

Revoca

Il provvedimento concedente il contributo è legittimamente revocato, qualora:

a) siano stati assegnati fondi o agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per le spese ammesse al contributo a valere sul presente bando e per iniziative progettuali aventi ad oggetto le stesse tematiche;

b) il contributo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;

c) si verifichi il mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio e la realizzazione delle attività progettuali;

d) il soggetto richiedente non realizzi o realizzi solo parzialmente il progetto rispetto a quanto previsto e dichiarato nell'allegato B;

e) il soggetto richiedente risulti inadempiente agli obblighi previsti nel presente Bando e nella richiamata normativa di riferimento;

f) vengano meno i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 4 del presente Bando;

g) non venga presentata la documentazione prevista all'articolo 14.

I soggetti richiedenti, qualora intendano rinunciare al contributo dovranno inviare apposita comunicazione mediante Pec.

Articolo 17

 

Verifiche e controlli

La Direzione potrà disporre in qualsiasi momento controlli sui progetti allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del Dpr 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per i soggetti richiedenti.

Il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non alterano gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, il soggetto beneficiario ne deve dare tempestiva e motivata comunicazione alla Direzione.

Articolo 18

 

Responsabile unico del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Riccardo Simone della Divisione I presso la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi.

Articolo 19

 

Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – www.mase.gov.it — sezione "Bandi e Avvisi".

Articolo 20

 

Allegati

Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

— Istanza di partecipazione (allegato A);

— Scheda di progetto (allegato B);

— Dichiarazione inerente al regolamento de minimis (allegato C).

 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

Allegato A

Istanza di partecipazione

Istanza di partecipazione

Formato: .doc - Dimensioni: 48 KB


 

Allegato B

Scheda di progetto

Scheda di progetto

Formato: .doc - Dimensioni: 57 KB


 

Allegato C

Dichiarazione inerente al regolamento de minimis

Dichiarazione inerente al regolamento de minimis

Formato: .doc - Dimensioni: 60 KB