Rettifica Commissione Ue 9 ottobre 2025, n. 90795
Rettifica del regolamento Commissione Ue 2024/2493/Ue sull'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795
(Guue 9 ottobre 2025)
Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066:
anziché:
"“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:”;",
leggasi:
"“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:";".
Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l'articolo 39-bis nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:
anziché:
"Il gestore può determinare la frazione di Rfnbo o Rcf considerandola identica alla frazione di Rfnbo o Rcf con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di Rfnbo o Rcf di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:",
leggasi:
"Il gestore può determinare la frazione di Rfnbo o Rcf e la frazione identica di Rfnbo o Rcf con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di Rfnbo o Rcf di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:".
Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l'articolo 53-bis nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),
anziché:
"i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;",
leggasi:
"i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;".
Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54-bis del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, articolo 54-bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),
anziché:
"a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, e per i voli contemplati dall'articolo 3-quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;",
leggasi:
"a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, e per i voli contemplati dall'articolo 3-quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;".