Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Rettifica Commissione Ue 9 ottobre 2025, n. 90795

Rettifica del regolamento Commissione Ue 2024/2493/Ue sull'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795

(Guue 9 ottobre 2025)

Rettifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Pagina 16, articolo 1, punto 18, lettera e), punto i), che sostituisce l'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066:

anziché:

"“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:”;",

leggasi:

"“4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:";".

Pagina 17, articolo 1, punto 19, che inserisce l'articolo 39-bis nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva:

anziché:

"Il gestore può determinare la frazione di Rfnbo o Rcf considerandola identica alla frazione di Rfnbo o Rcf con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di Rfnbo o Rcf di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:",

leggasi:

"Il gestore può determinare la frazione di Rfnbo o Rcf e la frazione identica di Rfnbo o Rcf con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di Rfnbo o Rcf di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:".

Pagina 22, articolo 1, punto 31, che inserisce l'articolo 53-bis nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, paragrafo 4, primo comma, punto i),

anziché:

"i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;",

leggasi:

"i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;".

Pagina 24, articolo 1, punto 32, che sostituisce gli articoli 54 e 54-bis del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066, articolo 54-bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

anziché:

"a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, e per i voli contemplati dall'articolo 3-quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;",

leggasi:

"a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, e per i voli contemplati dall'articolo 3-quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;".