Regolamento Commissione Ue 2025/2150/Ue
Soglie per gli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori speciali per gli anni 2026-2027 - Modifica della direttiva 2014/25/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 22 ottobre 2025, n. 2025/2150/Ue
(Guue 23 ottobre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici3 concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi ("soglie") stabiliti nell'accordo stesso, che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/Ue è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue, la Commissione deve verificare ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Dato che le soglie calcolate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue sono diverse dalle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva, tali soglie dovrebbero essere riviste.
(3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per il periodo 2026-2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/Ue,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/Ue è così modificato:
(1) alla lettera a), "443.000 eur" è sostituito da "432.000 eur";
(2) alla lettera b), "5.538.000 eur" è sostituito da "5.404.000 eur".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025
Note ufficiali
Gu L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj.
Decisione 2014/115/Ue del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (Gu L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj).
Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (Gu L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj).