Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2547/Ue

Metodi di calcolo delle emissioni Cbam incorporate nelle merci

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 10 dicembre 2025, n. 2025/2547/Ue

(Guue 22 dicembre 2025)

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ue) 2023/956, le emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione a partire dal 2026, indipendentemente dal fatto che siano determinate sulla base di valori effettivi o predefiniti, devono essere calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV di tale regolamento. Tali metodi di calcolo devono basarsi sulla metodologia applicabile nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli impianti situati nell'Unione (Eu Ets), come specificato nel regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione2.

(2) La metodologia applicabile per il calcolo delle emissioni incorporate nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025 è stabilita nel regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773 della Commissione3. Durante tale periodo transitorio la Commissione ha raccolto esperienze e informazioni utili dai portatori di interessi, dagli esperti e dai dichiaranti. Parallelamente alle consultazioni tecniche con gli Stati membri, anche a livello di esperti, la Commissione ha svolto ampie consultazioni con i portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti dell'industria, per raccogliere contributi durante i lavori preparatori sulle norme stabilite nel presente regolamento.

(3) Sulla base dell'esperienza acquisita durante il periodo transitorio, è necessario adattare la metodologia di calcolo per garantire l'efficacia del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam). Tali modifiche dovrebbero mirare a migliorare l'accuratezza dei calcoli delle emissioni incorporate delle merci, a ridurre il rischio di elusione degli obblighi Cbam, a garantire che il rispetto delle norme di monitoraggio e calcolo possa essere adeguatamente verificato e a mantenere la coerenza con l'Eu Ets, limitando nel contempo gli oneri amministrativi per i gestori, i dichiaranti Cbam autorizzati, le autorità competenti e la Commissione.

(4) Al fine di quantificare e calcolare le emissioni incorporate delle merci, è opportuno stabilire i limiti del sistema. Tali limiti del sistema dovrebbero essere allineati a quelli applicabili in ambito Eu Ets.

(5) Al fine di quantificare e calcolare le emissioni incorporate specifiche delle merci, i gestori dovrebbero monitorare le emissioni a livello di impianto, determinare quali emissioni attribuire a un processo di produzione e successivamente attribuirle alle merci che rientrano in tale processo di produzione.

(6) Al fine di determinare le emissioni a livello di impianto attribuibili alle merci, è opportuno definire i processi di produzione per le merci alle quali si applica la stessa unità funzionale. Come regola generale l'unità funzionale dovrebbe essere espressa in tonnellate di merci che rientrano nello stesso codice NC e sono elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956. Tuttavia, dal momento che per il cemento e i concimi le emissioni dipendono rispettivamente dal contenuto di clinker e dal tenore di azoto nelle merci, le unità funzionali dovrebbero essere espresse in tonnellate di clinker e tonnellate di azoto contenute in tali merci. Per alcuni concimi è disponibile un'unità supplementare che misura aspetti diversi dal peso dei prodotti, come stabilito negli allegati del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio4, per tenere conto delle differenze di composizione tra le merci rientranti nello stesso codice NC. In questi casi l'unità funzionale dovrebbe essere espressa utilizzando tale unità supplementare. Le unità funzionali per il ferro e l'acciaio dovrebbero essere determinate secondo la regola generale, poiché i codici NC consentono già una differenziazione nel calcolo delle emissioni incorporate. Per l'alluminio e l'idrogeno, la regola generale è adeguata per definire un'unità funzionale che comprende merci sufficientemente simili per qualità e composizione da giustificare la definizione di un processo di produzione unico ai fini del calcolo delle emissioni incorporate.

(7) Al fine di evitare scostamenti nel calcolo delle emissioni delle merci alle quali si applica la stessa unità funzionale, se tali merci sono prodotte utilizzando percorsi produttivi diversi all'interno di un impianto, il processo di produzione non dovrebbe, per tali merci, essere diverso per ciascun percorso produttivo, ma dovrebbe comprendere tutti i percorsi produttivi, il che significa che le emissioni attribuibili alle merci cui si applica la stessa unità funzionale dovrebbero corrispondere alla media ponderata delle emissioni di tutti i percorsi produttivi utilizzati all'interno dell'impianto per produrre le merci cui si applica la stessa unità funzionale.

(8) Al fine di garantire l'accuratezza del processo di monitoraggio delle emissioni è opportuno stabilire norme di monitoraggio specifiche, anche per i precursori. Tali norme dovrebbero allinearsi alle pertinenti norme di monitoraggio dell'Eu Ets.

(9) Al fine di sostenere il calcolo e la verifica delle emissioni incorporate effettive a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) 2023/956, nonché il riesame delle dichiarazioni Cbam a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, i gestori dovrebbero stabilire i principali criteri metodologici alla base della raccolta dei dati presso l'impianto nel corso dell'anno e del calcolo delle emissioni in un piano di monitoraggio. Per garantire che il piano di monitoraggio contenga gli elementi necessari per la verifica, è opportuno stabilire un modello con i requisiti minimi. Per garantire un processo efficiente di verifica e riesame delle dichiarazioni Cbam da parte della Commissione e delle autorità competenti, i piani di monitoraggio dovrebbero essere presentati in una lingua di uso e comprensione comuni ai fini del monitoraggio, del calcolo e della verifica delle emissioni.

(10) Al fine di quantificare e calcolare le emissioni incorporate specifiche delle merci che rientrano in un processo di produzione, è opportuno stabilire norme per l'attribuzione delle emissioni di un processo di produzione alle merci.

(11) Gli elementi di prova necessari per consentire ai dichiaranti Cbam autorizzati di comunicare i valori effettivi per l'energia elettrica e per l'energia elettrica consumata nel processo di produzione delle merci conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (Ue) 2023/956 dovrebbero fornire garanzie sufficienti in merito al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punti 5 e 6, di tale regolamento.

(12) Per consentire al verificatore accreditato di controllare se sono soddisfatti i criteri per l'utilizzo dei valori effettivi delle emissioni indirette, il gestore dell'impianto di produzione di energia elettrica e il gestore dell'impianto che utilizza tale energia elettrica per produrre una merce dovrebbero includere le informazioni necessarie nelle loro comunicazioni delle emissioni. Poiché i gestori dovrebbero essere tenuti a dimostrare, ai fini del rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (Ue) 2023/956, che l'energia elettrica per la quale sono dichiarate le emissioni effettive fluisce realmente dall'impianto in cui è prodotta verso l'impianto in cui tale energia elettrica è utilizzata per la produzione di merci, e poiché il flusso di energia elettrica dovrebbe essere misurato mediante sistemi di misurazione intelligenti in entrambi gli impianti a tal fine, i dati dei sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero essere forniti da ciascun gestore al rispettivo verificatore.

(13) Per consentire al verificatore accreditato di controllare se sono soddisfatti i criteri per l'utilizzo dei valori effettivi per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica in un paese terzo dovrebbero includere le informazioni necessarie nella comunicazione delle emissioni. A tal fine, dal momento che i gestori potrebbero non avere accesso diretto agli elementi di prova pertinenti, essi dovrebbero ricevere determinati elementi di prova, anche per dimostrare l'assenza di congestione fisica della rete conformemente all'allegato IV, punto 5, lettera b), del regolamento (Ue) 2023/956, o per dimostrare l'avvenuta designazione della capacità per l'importazione di energia elettrica presso l'interconnettore conformemente all'allegato IV, punto 5, lettera d), di tale regolamento, da altre persone, tra cui il dichiarante Cbam autorizzato, l'importatore e il gestore del sistema di trasmissione.

(14) Al fine di garantire la semplicità per i gestori nel calcolo delle emissioni incorporate, se un impianto che produce merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 e non elencate nell'allegato II di tale regolamento riceve, durante un periodo di riferimento, energia elettrica da diversi impianti o fonti, le emissioni incorporate indirette delle merci dovrebbero essere automaticamente determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate dell'energia elettrica ricevuta da impianti diversi. Per garantire la proporzionalità rispetto a questo metodo predefinito, se i gestori possono fornire prove atte a dimostrare che l'impianto che produce merci non elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2023/956 ha utilizzato, per un processo di produzione, solo energia elettrica proveniente da una determinata fonte o impianto, o da un sottoinsieme di fonti o impianti, le emissioni incorporate indirette delle merci cui si applica tale processo di produzione possono essere determinate separatamente.

(15) Per consentire al verificatore di concludere con ragionevole certezza che la comunicazione delle emissioni del gestore è esente da inesattezze rilevanti e per consentire alla Commissione e alle autorità competenti di riesaminare la dichiarazione Cbam, effettuare valutazioni dei rischi e prevenire pratiche di elusione delle norme stabilite nel presente regolamento, la comunicazione delle emissioni del gestore dovrebbe contenere informazioni sull'impianto e sulle merci prodotte, comprese le loro emissioni incorporate specifiche, nonché altre informazioni volte a facilitare i controlli dell'accuratezza del calcolo delle emissioni incorporate specifiche. Poiché il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dipende dai dati dell'impianto, la comunicazione delle emissioni dovrebbe contenere anche informazioni pertinenti per il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 31 del regolamento (Ue) 2023/956. Per garantire un processo efficiente di verifica e riesame delle dichiarazioni Cbam da parte della Commissione e delle autorità competenti, le comunicazioni delle emissioni del gestore dovrebbero essere presentate in una lingua di uso e comprensione comuni ai fini del monitoraggio, del calcolo e della verifica delle emissioni.

(16) Data la sensibilità sotto il profilo commerciale e personale di alcuni dati relativi alla dimostrazione del rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (Ue) 2023/956, i gestori dovrebbero, se del caso, elaborare un addendum specifico per dichiarante alla comunicazione delle emissioni del gestore, che non deve essere divulgato a dichiaranti Cbam autorizzati diversi da quello a cui si riferisce.

(17) Data la sensibilità sotto il profilo commerciale di alcuni dati contenuti nella comunicazione delle emissioni del gestore, i gestori dovrebbero elaborare una versione sintetica di tale comunicazione da includere nella relazione di verifica e da rendere accessibile ai dichiaranti Cbam autorizzati. Se sono registrati nel registro Cbam a norma dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2023/956, i gestori dovrebbero poter scegliere di comunicare al dichiarante Cbam autorizzato solo la versione sintetica della comunicazione delle emissioni del gestore e, se del caso, il pertinente addendum specifico per dichiarante alla comunicazione delle emissioni del gestore.

(18) Per garantire il rispetto delle norme di monitoraggio e calcolo delle emissioni di cui al presente regolamento, i gestori dovrebbero correggere, nel piano di monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni del gestore, eventuali inesattezze, non conformità o inadempienze notificate dal verificatore nell'ambito dell'attività di verifica. A seguito di un'eventuale correzione i gestori dovrebbero fornire al verificatore la versione definitiva del documento. Per garantire la completezza delle informazioni necessarie per calcolare e verificare le emissioni incorporate nelle merci complesse, se la comunicazione delle emissioni del gestore comprende le emissioni incorporate effettive dei precursori che non sono stati prodotti nell'impianto, i gestori dovrebbero fornire al verificatore anche la relazione di verifica dell'impianto di produzione.

(19) I valori predefiniti dovrebbero essere fissati per ciascun paese terzo e per ciascuna merce sulla base di una metodologia fondata sulle informazioni più recenti e affidabili e che tiene conto della disponibilità di dati affidabili nei paesi terzi. Qualora riceva dati affidabili alternativi che dimostrano che i valori predefiniti sono troppo elevati o troppo bassi, la Commissione dovrebbe rivedere i valori predefiniti pertinenti.

(20) Per le emissioni indirette, il valore predefinito dovrebbe essere calcolato sulla base del fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine. Tale metodo di calcolo è il più adatto per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e tutelare l'integrità ambientale del Cbam in quanto tiene conto al massimo grado degli sforzi di decarbonizzazione delle reti elettriche dei paesi terzi, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi, come l'aumento della produzione di energia rinnovabile, e delle condizioni climatiche sulla fornitura annua di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione dovrebbe essere calcolato sulla base della media semplice del fattore di emissione per gli ultimi cinque anni antecedenti alla comunicazione per i quali sono disponibili dati affidabili.

(21) Per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, al fine di rispecchiare l'impatto delle politiche di decarbonizzazione dei paesi terzi o di gruppi di paesi terzi sull'intensità delle emissioni della produzione di energia elettrica nei paesi interessati, evitando nel contempo un'eccessiva volatilità del fattore di emissione dovuta ad anni anomali, anche a causa di condizioni climatiche eccezionali o di altri eventi imprevedibili, il fattore di emissione di CO2 dovrebbe essere calcolato sulla base della media del fattore di emissione di CO2 per gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dati affidabili.

(22) Per consentire ai dichiaranti Cbam autorizzati di utilizzare valori predefiniti alternativi a norma dell'allegato IV, punti 4.2.2, 4.3 e 7, del regolamento (Ue) 2023/956, è necessario stabilire condizioni dettagliate da rispettare a tal fine. Per chiarire quando è possibile utilizzare valori predefiniti alternativi, è opportuno stabilire norme sulle modalità e sulle tempistiche per la comunicazione di dati ufficiali alternativi alla Commissione, sul metodo di calcolo dei valori predefiniti alternativi e sulla modalità di messa a disposizione dei valori predefiniti alternativi affinché possano essere utilizzati dai dichiaranti Cbam autorizzati. Al fine di garantire la certezza del diritto per i dichiaranti Cbam autorizzati, è necessario che i valori predefiniti alternativi siano formalmente adottati e messi a disposizione.

(23) Per determinare le emissioni incorporate delle merci sulla base dei valori effettivi, a norma del regolamento (Ue) 2023/956, i gestori devono calcolare le emissioni che si verificano presso l'impianto di produzione di tali merci durante un determinato periodo di riferimento. Per semplificare l'uso del periodo di riferimento corretto durante il quale sono state prodotte le merci, il periodo di riferimento utilizzato per tale determinazione dovrebbe corrispondere a un anno civile.

(24) Per semplificare l'identificazione del periodo di riferimento per le merci importate nel territorio doganale dell'Unione e al fine di alleviare l'onere amministrativo a carico dei dichiaranti Cbam autorizzati, è opportuno presumere che tali merci siano state prodotte durante l'anno civile di importazione. I dichiaranti Cbam autorizzati dovrebbero avere la possibilità di confutare tale presunzione fornendo prove che dimostrino il periodo effettivo durante il quale le merci sono state prodotte. Poiché la metodologia di monitoraggio, calcolo e verifica di cui al presente regolamento inizierà ad applicarsi solo a partire dal 2026, il periodo di riferimento non può essere anteriore al 2026.

(25) Per i precursori utilizzati nella produzione di una merce complessa, al fine di determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive, i gestori della merce complessa dovrebbero individuare il periodo di riferimento applicabile durante il quale il precursore è stato prodotto e utilizzare i corrispondenti valori effettivi verificati. Per semplificare tale identificazione e alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei gestori, è opportuno presumere che i precursori utilizzati nella produzione di una merce complessa siano stati prodotti durante il periodo di riferimento in cui è stata prodotta tale merce complessa. I gestori dovrebbero avere la possibilità di confutare tale presunzione fornendo al verificatore prove che dimostrino il periodo effettivo durante il quale il precursore è stato prodotto. Poiché la metodologia di monitoraggio, calcolo e verifica di cui al presente regolamento inizierà ad applicarsi solo a partire dal 2026, il periodo di riferimento non può essere anteriore al 2026.

(26) Per garantire coerenza, il periodo di riferimento applicabile alla determinazione delle emissioni incorporate sulla base dei valori effettivi dovrebbe coincidere con il periodo di riferimento applicabile al calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita e con il periodo di riferimento applicabile alla determinazione del prezzo del carbonio pagato a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2023/956.

(27) Al fine di garantire la semplicità per i gestori nel calcolo delle emissioni incorporate, se un impianto che produce merci complesse riceve precursori con un determinato codice NC prodotti in un impianto durante periodi di riferimento diversi, le emissioni incorporate delle merci complesse, per la parte di emissioni incorporate in tali precursori, dovrebbero essere determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC prodotti in periodi di riferimento diversi.

(28) Al fine di garantire la semplicità del calcolo delle emissioni incorporate per i gestori, se un impianto che produce merci complesse riceve precursori con un determinato codice NC da impianti diversi, le emissioni incorporate delle merci complesse, per la parte di emissioni incorporate in tali precursori, dovrebbero essere automaticamente determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei pertinenti precursori ricevuti da impianti diversi. Per garantire la proporzionalità rispetto a questo metodo predefinito, se i gestori possono fornire prove atte a dimostrare che l'impianto che produce merci complesse ha utilizzato, per un dato processo di produzione, solo precursori provenienti da un determinato impianto, o da un sottoinsieme di impianti, le emissioni incorporate dei precursori usati in tale processo di produzione possono essere determinate separatamente.

(29) Al fine di garantire flessibilità ai gestori nella scelta di utilizzare valori effettivi o valori predefiniti, se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi, i gestori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare valori predefiniti per uno o più precursori. In tal caso i gestori dovrebbero essere in grado di combinare l'utilizzo di valori effettivi per uno o più precursori con l'utilizzo di valori predefiniti per altri precursori.

(30) In caso di revisione del presente atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe condurre una consultazione pubblica per tutelare la trasparenza e garantire una partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi pertinenti, conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

(31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,

ha adottato il presente regolamento:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546 della Commissione5 e all'articolo 1 del regolamento delegato (Ue) 2025/2551 della Commissione6.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1) "unità funzionale": l'unità di riferimento utilizzata per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci;

(2) "livello di attività": la quantità di merci cui si applica la stessa unità funzionale prodotte entro i limiti del sistema di un processo di produzione durante un periodo di riferimento;

(3) "limite di sistema": il gruppo di processi chimici o fisici inclusi nel calcolo delle emissioni incorporate delle merci rientranti nella stessa categoria aggregata di merci;

(4) "categorie aggregate di merci": le categorie aggregate di merci di cui all'allegato I, punto 2, tabella 1;

(5) "periodo di riferimento": il periodo corrispondente all'anno civile durante il quale la merce è stata prodotta e utilizzato dal dichiarante Cbam autorizzato come riferimento per la determinazione delle emissioni incorporate;

(6) "percorso produttivo": una tecnologia specifica utilizzata in un processo di produzione per produrre merci;

(7) "precursore": qualsiasi materiale in entrata in un processo di produzione incluso nell'elenco delle merci di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956;

(8) "flusso di fonti": uno degli elementi seguenti:

a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione;

b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante il metodo del bilancio di massa;

(9) "fonte di emissione": la parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui sono emessi i gas a effetto serra in questione;

(10) "fattori di calcolo": il valore calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il contenuto di carbonio o la frazione di biomassa;

(11) "sistema di misura": la serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature utilizzata per determinare le variabili per il monitoraggio e il calcolo delle emissioni;

(12) "dati di attività": il quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia basata sui calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi.

Capo 2

Utilizzo di valori effettivi

Articolo 2

Valori effettivi

Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) 2023/956, si applicano le norme di cui al presente capo.

Articolo 3

Limiti del sistema

1. Al fine di quantificare e calcolare le emissioni incorporate specifiche delle merci, si tiene conto dei processi all'interno di un impianto che si verificano entro i limiti del sistema, definiti per categoria aggregata di merci conformemente all'allegato I.

2. I limiti del sistema riguardano le emissioni dirette, le emissioni indirette per le merci non elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2023/956 e le emissioni incorporate di qualsiasi precursore.

Articolo 4

Processi di produzione e unità funzionale

1. I gestori di un impianto individuano, entro i limiti del sistema di un impianto, il processo di produzione delle merci cui si applica la stessa unità funzionale. L'individuazione del processo di produzione assicura che i materiali in entrata, i materiali in uscita e le emissioni possano essere monitorati conformemente all'allegato II e che le emissioni dirette e indirette, se del caso, possano essere attribuite alle merci cui si applica un'unità funzionale.

2. Le quantità di merci prodotte classificate con lo stesso codice NC, espressa in tonnellate, costituisce l'unità funzionale, ad eccezione delle merci di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

3. Per l'energia elettrica, i kWh costituiscono l'unità funzionale.

4. Per i concimi, i seguenti elementi costituiscono l'unità funzionale:

(a) per i codici NC 2808 00 00 , 2814 e 3105 , i chilogrammi di azoto contenuti nelle merci prodotte con i rispettivi codici NC;

(b) per i codici NC dei concimi diversi da quelli elencati alla lettera a), le unità supplementari di cui al regolamento (Cee) n. 2658/87 delle merci prodotte con i rispettivi codici NC.

5. Per i codici NC 2523 10 00 , 2523 21 00 , 2523 29 00 , 2523 90 00 , l'unità funzionale è costituita dalle tonnellate di clinker contenute nelle merci prodotte con i rispettivi codici NC.

6. Se le merci cui si applica la stessa unità funzionale sono prodotte utilizzando diversi percorsi produttivi all'interno di un impianto, si utilizza un unico processo di produzione che comprende tutti i percorsi produttivi.

7. La suddivisione di un impianto in impianti diversi, affinché percorsi produttivi altrimenti collegati a un unico processo di produzione siano effettuati in impianti distinti, è consentita solo se i gestori dimostrano l'esistenza di valide ragioni commerciali connesse alla loro attività economica per attuare tale suddivisione. Le ragioni commerciali sono considerate valide se l'elusione del regolamento (Ue) 2023/956 non costituisce lo scopo principale o uno degli scopi principali.

8. Se merci cui si applicano unità funzionali diverse sono prodotte attraverso gli stessi processi di produzione, i gestori possono definire un unico processo di produzione multifunzionale. In tal caso si applicano le norme di attribuzione di cui all'allegato III, punto A.2. Nelle situazioni specificate al punto A.4 di tale allegato, la definizione di un unico processo di produzione multifunzionale è obbligatoria.

9. Se i precursori pertinenti per le merci complesse sono prodotti nello stesso impianto delle merci complesse e se i rispettivi precursori non sono trasferiti fuori dall'impianto per essere venduti o utilizzati in altri processi di produzione, la produzione di precursori e merci complesse può essere inclusa in un processo di produzione comune. In tal caso il monitoraggio e il calcolo delle emissioni incorporate dei precursori e delle merci complesse sono effettuati congiuntamente.

Articolo 5

Metodologia di monitoraggio a livello di impianto

1. Le emissioni dirette di un processo di produzione sono determinate conformemente ai principi e ai metodi di monitoraggio di cui all'allegato II, sezioni A e B, e utilizzando le metodologie e le norme di monitoraggio definite conformemente alla sezione B di tale allegato.

2. Se nella produzione di un'unità funzionale sono coinvolti flussi di calore, si applicano le norme di monitoraggio e di calcolo di cui all'allegato II, sezione C.

3. Per le merci complesse, le emissioni dei precursori sono monitorate conformemente alle norme di cui all'allegato II, sezione E.

4. Le emissioni indirette sono determinate monitorando il consumo di energia elettrica nel processo di produzione pertinente, conformemente all'allegato II, sezione D.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i gestori elaborano e attuano un piano di monitoraggio contenente almeno gli elementi di cui all'allegato II, punto A.5.

6. Il piano di monitoraggio è presentato in inglese.

Articolo 6

Attribuzione delle emissioni alle merci

Le emissioni incorporate specifiche delle merci sono determinate attribuendo le emissioni dirette e, se del caso, indirette dei processi di produzione alle merci specifiche conformemente all'allegato III.

Articolo 7

Identificazione del periodo di riferimento

1. Per determinare le emissioni incorporate effettive di una merce, il periodo di riferimento durante il quale la merce è stata prodotta è determinato conformemente al secondo comma.

Se una merce è stata importata nel 2026, il periodo di riferimento è il 2026. Se la merce è stata importata nel corso di un anno diverso dal 2026, il periodo di riferimento è automaticamente l'anno civile durante il quale la merce è stata importata. Tuttavia, se vi sono prove sufficienti per determinare il momento effettivo di produzione, il periodo di riferimento è il periodo durante il quale la merce è stata prodotta.

2. In deroga al paragrafo 1, il periodo di riferimento per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione è l'anno di importazione.

Articolo 8

Uso di valori effettivi per l'energia elettrica e le emissioni indirette

1. Gli elementi di prova per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (Ue) 2023/956 sono forniti nell'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento.

2. Gli elementi di prova per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (Ue) 2023/956 sono forniti nell'allegato II, punto D.4.3, del presente regolamento.

3. Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i gestori indicano nella comunicazione delle emissioni del gestore che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, primo comma, lettera c), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, al punto 5, primo comma, lettera b), di tale allegato in relazione al collegamento diretto tra l'impianto di produzione di energia elettrica e il sistema di trasmissione dell'Unione. I gestori forniscono al verificatore gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.

4. Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore, in un addendum alla comunicazione delle emissioni del gestore creato separatamente per ciascun dichiarante Cbam autorizzato che ha importato energia elettrica dall'impianto di tale gestore e che intende utilizzare i valori effettivi per tale energia elettrica, indica, per ciascuno di tali dichiaranti Cbam autorizzati, che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, primo comma, lettere a) e d), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, al punto 5, primo comma, lettera b), di tale allegato in relazione all'assenza di congestione fisica della rete. Nell'addendum per ciascun dichiarante Cbam autorizzato, il gestore indica anche la quantità di energia elettrica importata dal dichiarante Cbam autorizzato per la quale sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (Ue) 2023/956 e fornisce al verificatore gli elementi di prova pertinenti di cui all'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.

5. Ai fini della dimostrazione del rispetto die criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i gestori indicano nella comunicazione delle emissioni del gestore che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (Ue) 2023/956, e forniscono al verificatore gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.4.3, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.

6. Le emissioni incorporate effettive dell'energia elettrica e le emissioni indirette incorporate effettive sono calcolate utilizzando le norme di cui all'allegato II, sezione D.

Articolo 9

Emissioni indirette quando gli impianti utilizzano energia elettrica proveniente da fonti diverse

1. Se un impianto che produce merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 e non elencate nell'allegato II di tale regolamento riceve, durante un periodo di riferimento, energia elettrica da più fonti e se le emissioni effettive sono comunicate per tali merci, le emissioni indirette incorporate delle merci sono determinate con un metodo predefinito. Tale metodo consiste nel calcolare la media dei fattori di emissione di ciascuna fonte di energia elettrica, ponderata per la quota dell'energia elettrica totale consumata in tale impianto rappresentata dall'energia elettrica ricevuta da ciascuna fonte.

2. Tuttavia, se i gestori forniscono al verificatore prove sufficienti atte a dimostrare che l'impianto che produce merci non elencate nell'allegato II del regolamento (Ue) 2023/956 ha utilizzato, per un determinato processo di produzione, solo energia elettrica proveniente da un'unica fonte o da un sottoinsieme di fonti, le emissioni indirette incorporate delle merci prodotte attraverso tale processo di produzione sono determinate, rispettivamente, sulla base del fattore di emissione di tale singola fonte, o come media dei fattori di emissione di ciascuna fonte facente parte del sottoinsieme di fonti di energia elettrica, ponderata per la quota dell'energia elettrica totale consumata nella produzione di tali merci rappresentata dall'energia elettrica ricevuta da ciascuna fonte.

Articolo 10

Comunicazione delle emissioni del gestore

1. Se le emissioni incorporate sono calcolate sulla base delle emissioni effettive, i gestori elaborano una comunicazione delle emissioni ("comunicazione delle emissioni del gestore") e una sintesi della stessa contenente almeno le informazioni elencate nei modelli di cui all'allegato IV, punti 1.1 e 1.2. Se le emissioni incorporate dell'energia elettrica sono calcolate sulla base delle emissioni effettive, i gestori elaborano inoltre un addendum specifico per dichiarante alla comunicazione delle emissioni del gestore contenente le informazioni elencate al punto 1.1.1 di tale allegato.

2. Qualora siano registrati nel registro Cbam a norma dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2023/956, i gestori trasmettono al verificatore la comunicazione delle emissioni del gestore, la sua sintesi e, se del caso, l'addendum specifico per il dichiarante tramite il registro Cbam.

3. Se non sono registrati nel registro Cbam, i gestori trasmettono la comunicazione delle emissioni del gestore, la sua sintesi e, se del caso, l'addendum specifico per il dichiarante al verificatore con mezzi diversi dal registro Cbam.

4. La comunicazione delle emissioni del gestore è presentata in inglese.

Capo 3

Utilizzo di valori predefiniti

Articolo 11

Valori predefiniti

1. Se le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ue) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV di tale regolamento.

2. Se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi e le emissioni incorporate dei precursori utilizzati nella produzione di tali merci complesse sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 15, per tali precursori sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956.

3. Per determinare le emissioni indirette specifiche si utilizzano i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956, tranne nei casi in cui è possibile utilizzare i valori effettivi conformemente all'articolo 8.

4. Per determinare le emissioni dirette incorporate per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione si utilizzano i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956, tranne nei casi in cui è possibile utilizzare i valori effettivi conformemente all'articolo 8.

5. La Commissione effettua un riesame dei valori predefiniti al più tardi entro dicembre 2027.

Articolo 12

Valori predefiniti alternativi

Il dichiarante Cbam autorizzato può utilizzare valori predefiniti alternativi conformemente all'allegato IV, punti 4.2.2, 4.3 e 7, del regolamento (Ue) 2023/956 se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto D.2.3 o al punto D.4.4 dell'allegato II del presente regolamento o all'allegato V del presente regolamento.

Capo 4

Norme specifiche applicabili alle merci complesse

Articolo 13

Periodo di riferimento dei precursori

Il periodo di riferimento predefinito di un precursore è l'anno di produzione della merce complessa. Tuttavia, se i gestori forniscono al verificatore prove sufficienti per determinare il momento effettivo di produzione, il periodo di riferimento è il periodo durante il quale il precursore è stato prodotto.

Articolo 14

Precursori prodotti in periodi di riferimento diversi o presso impianti diversi

1. Se un impianto che produce merci complesse riceve da un altro impianto precursori con un determinato codice NC prodotti in periodi di riferimento diversi, le emissioni incorporate delle merci complesse, per la parte di emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC, sono determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC prodotti in tali periodi di riferimento diversi.

2. Se un impianto che produce merci complesse riceve precursori con un determinato codice NC da più impianti, le emissioni incorporate delle merci complesse, per quanto riguarda le emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC, sono automaticamente determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC ricevuti dai diversi impianti.

3. Se i gestori forniscono al verificatore prove sufficienti atte a dimostrare che, dei precursori con un determinato codice NC ricevuti da più impianti, l'impianto che produce le merci complesse ha utilizzato, per un determinato processo di produzione, solo i precursori provenienti da un unico impianto o da un sottoinsieme di impianti, le emissioni incorporate di tali precursori utilizzati nelle merci prodotte attraverso tale processo di produzione sono determinate, rispettivamente, sulla base delle emissioni incorporate dei precursori ottenuti da tale singolo impianto, o come media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori ricevuti da tale sottoinsieme di impianti.

Articolo 15

Combinazione dei valori effettivi e predefiniti

Le emissioni incorporate specifiche per le merci complesse possono essere calcolate determinando le emissioni effettive per i processi di produzione all'interno dell'impianto che produce le merci complesse e i valori predefiniti per uno o più precursori utilizzati per le merci complesse.

Capo 5

Disposizioni finali

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025

Allegato 1

Definizioni, unità funzionale e limiti del sistema

Definizioni, unità funzionale e limiti del sistema

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Allegato 2

Norme per la determinazione del set di dati dei processi di produzione a livello di impianto

Allegato 3

Norme per l'attribuzione delle emissioni alle merci

Allegato 4

Modello della comunicazione delle emissioni del gestore

Allegato 5

Adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche per Regione

Adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche per regione Ai fini dell'allegato IV, punto 7, del regolamento (Ue) 2023/956, per una merce importata nel corso di un determinato anno possono essere utilizzati adattamenti alternativi dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione se il dichiarante Cbam autorizzato dimostra alla Commissione, entro il 30 giugno di tale anno, sulla base di un set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative affidabili, comprese le statistiche nazionali, relative a un anno civile, che gli adattamenti alternativi dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione sono inferiori ai valori predefiniti stabiliti a norma dell'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956.

Se ritiene che la fonte ufficiale alternativa fornita sia affidabile, la Commissione modifica, ove possibile entro il 30 giugno dell'anno successivo, i valori predefiniti pertinenti stabiliti a norma dell'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956. I valori predefiniti modificati sono applicabili alle merci importate durante l'anno in cui sono stati forniti i set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative.

Se un dichiarante Cbam autorizzato fornisce set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative dopo il 30 giugno dell'anno di importazione di una merce, se le ritiene affidabili, la Commissione modifica, ove possibile entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui sono stati forniti i set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative, i valori predefiniti pertinenti stabiliti a norma dell'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/956. I valori predefiniti modificati sono applicabili alle merci importate durante l'anno successivo all'anno in cui sono stati forniti i set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative. Se la Commissione riesce a modificare i valori predefiniti pertinenti nell'anno successivo all'anno durante il quale sono stati forniti i set di dati provenienti da fonti ufficiali alternative e prima del termine per la presentazione delle dichiarazioni Cbam a norma dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/956, i valori predefiniti aggiornati si applicano alle merci importate durante l'anno in cui sono stati forniti i set di dati da fonti ufficiali alternative.

Note ufficiali

1

Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

2

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione (Gu L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj .

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio (Gu L 228 del 15.9.2023, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/oj).

4

Regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

5

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2546 della Commissione, del 10 decembre 2025, relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L, 2025/2546, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj).

6

Regolamento delegato (Ue) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento (Gu L, 2025/2551, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj).