Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2550/Ue

Registro Cbam - Modifiche al regolamento 2024/3210/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 10 dicembre 2025, n. 2025/2550/Ue

(Guue 22 dicembre 2025)

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 per quanto riguarda il registro Cbam

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 2023/956 è stato modificato dal regolamento (Ue) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tra gli effetti delle modifiche apportate al regolamento (Ue) 2023/956 si annoverano fra l'altro l'introduzione della possibilità che un dichiarante Cbam autorizzato deleghi la presentazione delle dichiarazioni Cbam a una persona che agisce in nome e per conto di detto dichiarante Cbam autorizzato, di norme in materia di registrazione dei verificatori e di una soglia unica basata sulla massa nonché di norme in materia di monitoraggio della predetta soglia.

(2) È necessario aggiornare talune disposizioni del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 della Commissione3 al fine di renderle coerenti con la nuova terminologia e i nuovi requisiti stabiliti nel regolamento (Ue) n. 2023/956.

(3) Il registro Cbam, istituito dal regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210, è interoperabile con altri sistemi doganali elettronici. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1070 della Commissione4, che stabilisce le disposizioni tecniche relative a tali sistemi elettronici, è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione5. È pertanto necessario aggiornare i riferimenti al regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1070 che figurano nell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210.

(4) Onde garantire che le relazioni di certificazione possano essere generate nel registro Cbam, e facilitare così il processo di certificazione e la salvaguardia dell'autenticità delle relazioni di certificazione, è necessario che la persona indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956 abbia accesso al registro Cbam e possa utilizzarlo. Al fine di fornire tempo sufficiente per l'elaborazione della soluzione tecnica appropriata e per garantire la coerenza con la registrazione dei verificatori, tale accesso dovrebbe essere concesso non prima del 1° dicembre 2026.

(5) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 contengono un errore per quanto riguarda l'elenco di persone aventi accesso al registro Cbam. A fini di chiarezza è opportuno rettificare tali errori.

(6) È necessario specificare la domanda di registrazione mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (Uniform User Management and Digital Signature, UUM&DS), affinché le persone delegate ad agire in nome e per conto dei richiedenti, dei dichiaranti Cbam autorizzati o delle persone titolari di un'autorizzazione revocata possano avere accesso al registro Cbam.

(7) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (Ue) 2023/956, le autorità doganali devono avere accesso alle informazioni contenute nel registro Cbam. Al fine di garantire l'esattezza delle informazioni doganali, le autorità doganali dovrebbero avere accesso al registro Cbam e utilizzarlo, oltre allo scambio automatico di informazioni e ai sistemi doganali interoperabili con il registro Cbam, al fine di convalidare le autorizzazioni e di scambiare ulteriori dati doganali.

(8) Al fine di istituire l'infrastruttura, il presente atto di esecuzione dovrebbe altresì specificare il processo connesso allo scambio di informazioni e dati nel registro Cbam fra la Commissione e le autorità competenti di cui agli articoli 15 e 27 del regolamento (Ue) 2023/956. Il riferimento al trasferimento di dati di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 dovrebbe essere inteso come trasferimento ed esportazione delle informazioni pertinenti e necessarie dal registro Cbam onde consentire all'autorità competente di svolgere i suoi compiti ai sensi del regolamento (Ue) 2023/956.

(9) Le autorità competenti e la Commissione trattano i dati personali inseriti nel registro Cbam conformemente ai loro compiti specificati nel regolamento (Ue) 2023/956. È necessario precisare il periodo di conservazione dei dati di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 al fine di allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (Ue) 2023/956.

(10) La data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento connesse al funzionamento del registro Cbam dovrebbe essere allineata alla data di applicazione delle corrispondenti disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2023/956. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda le disposizioni relative all'introduzione e al monitoraggio della soglia unica basata sulla massa, alla registrazione delle persone indipendenti e dei verificatori nonché al processo connesso allo scambio di informazioni e dati nel registro Cbam fra la Commissione e le autorità competenti di cui agli articoli 15 e 27 del regolamento (Ue) 2023/956.

(11) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210

Il regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 è così modificato e rettificato:

(1) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti e rettificati dai seguenti:

"1. Il registro Cbam è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente i dati dei conti Cbam, delle dichiarazioni Cbam, delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti Cbam autorizzati, di importatori delle merci di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956, della registrazione delle persone delegate ad agire in nome e per conto di esse, della registrazione dei gestori, delle comunicazioni delle emissioni, della registrazione dei verificatori, delle relazioni di verifica redatte dai verificatori e dei documenti giustificativi rilasciati dai verificatori, della persona indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956 ("la persona indipendente") nonché di altri importatori ai fini del monitoraggio dell'elusione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento e che assicura l'accesso, la gestione dei casi e la riservatezza.

2. Il registro Cbam rende possibile la comunicazione, la notifica, la registrazione, i controlli e gli scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti Cbam autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti Cbam autorizzati, le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone, i gestori, i verificatori e le persone indipendenti.";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante Cbam autorizzato, e dell'importatore che supera la soglia unica basata sulla massa ("la soglia unica basata sulla massa") di cui all'articolo 2 bis del regolamento (Ue) 2023/956, e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una persona diversa dal dichiarante Cbam autorizzato che introduce merci nel territorio doganale dell'Unione nei casi di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (Ue) 2023/956, comunicano alla Commissione le decisioni in materia di sanzioni tramite il registro Cbam.";

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) per la registrazione degli utenti e la gestione dell'accesso di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione (*1) per gli Stati membri, la Commissione, i dichiaranti Cbam autorizzati, i richiedenti, le persone titolari di un'autorizzazione revocata e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone;

b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (Eori), di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512, che assicura la verifica incrociata dei dati Eori elencati nell'allegato del presente regolamento;

c) il sistema Surveillance, sviluppato attraverso il sistema Surveillance 3 (Surv3) nell'ambito del Cdu, di cui all'articolo 100 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512;

(*1)  Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).";"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il sistema doganale di gestione dei rischi (Crms2) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 e all'articolo 70 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512;";

b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.   Se un'autorità competente conclude che un importatore supera la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto, 1, del regolamento (Ue) 2023/956, le autorità doganali ne sono informate per mezzo del sistema Crms2 attraverso il registro Cbam.";

(4) all'articolo 6, il primo comma è modificato come segue:

"La Commissione e le autorità competenti nazionali designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi di cui agli articoli 4 e 5 allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali componenti. Le autorità doganali designano altresì punti di contatto ai fini del Cbam. Le autorità competenti e le autorità doganali possono avvalersi dei punti di contatto esistenti.";

(5) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"La domanda di autenticazione e verifica dell'accesso è presentata all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento.";

b) al paragrafo 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"Se il richiedente, il dichiarante autorizzato Cbam o la persona a cui la qualifica di dichiarante autorizzato Cbam è stata revocata delega l'accesso al registro Cbam, la persona è identificata mediante le credenziali usate per la gestione dell'accesso UUM&DS di cui ai paragrafi 1 e 5.

Detta persona può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellata dal registro Cbam. Al ricevimento di tale domanda, l'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'accesso al registro Cbam lo disattiva per mezzo del sistema UUM&DS.";

(6) l'articolo 9 è così modificato e rettificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il portale Cbam destinato ai dichiaranti costituisce il punto di accesso unico al registro Cbam per i dichiaranti Cbam autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone.";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) l'utilizzazione delle informazioni fornite dal portale Cbam destinato ai gestori.";

(7) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Il portale Cbam destinato ai gestori costituisce il punto di accesso unico al registro Cbam per i gestori, i verificatori e le persone indipendenti. Il portale è accessibile da Internet.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il portale Cbam destinato ai gestori è utilizzato dai gestori, dai verificatori e dalle persone indipendenti conformemente agli articoli 9, 10 e 10-bis del regolamento (Ue) 2023/956, rispettivamente, per le seguenti azioni:";

ii) sono inserite le seguenti lettere c-bis) e c-ter):

"c-bis) agevolare la verifica e la certificazione delle informazioni registrate dal gestore, dal verificatore o dal dichiarante Cbam autorizzato;

c-ter) agevolare lo scambio di informazioni fra il gestore, il verificatore, la persona indipendente e il dichiarante Cbam autorizzato;";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il gestore, il verificatore e la persona indipendente utilizzano il servizio centrale di accesso dell'Ue gestito dalla Commissione per richiedere l'accesso al registro Cbam.";

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 9:

"5.  La persona indipendente presenta una richiesta di registrazione nel registro Cbam all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale di accreditamento. La persona indipendente presenta la richiesta di registrazione entro due mesi dalla data in cui l'accreditamento è stato concesso, ma non prima del 1° dicembre 2026. L'Autorità competente registra le informazioni sulla persona indipendente nel registro Cbam.

6.  La richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 comprende gli elementi seguenti:

a) il nome e l'identificazione univoca di accreditamento della persona indipendente;

b) gli ambiti di accreditamento pertinenti per il Cbam;

c) il Paese di stabilimento della persona indipendente;

d) la data effettiva di certificazione e relativa scadenza;

e) qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte alla persona indipendente pertinenti per il Cbam;

f) una copia del certificato di accreditamento pertinente per il Cbam.

7.  L'Autorità competente notifica alla persona indipendente la registrazione nel registro Cbam. L'Autorità competente notifica inoltre la registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti attraverso il registro Cbam.

8.  La persona indipendente notifica all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione nel registro Cbam. L'Autorità competente garantisce che il registro Cbam sia debitamente aggiornato.

9.  L'Autorità competente cancella la persona indipendente dal registro Cbam se questa non è più qualificata per un ambito di attività pertinente ai fini del Cbam o se non ha ottemperato all'obbligo di cui al paragrafo 8. L'Autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L'Autorità competente cancella le informazioni su tale persona indipendente dal registro Cbam, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni Cbam presentate.";

(8) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5.   Le autorità doganali utilizzano il registro Cbam e vi hanno accesso per convalidare le autorizzazioni e condividere ulteriori dati doganali, se del caso.";

(9) all'articolo 12, sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2-bis.   Il portale Cbam destinato alla Commissione europea è interoperabile con una sezione distinta affinché la Commissione svolga i compiti di cui agli articoli 15 e 27 del regolamento (Ue) 2023/956.

2-ter.   La Commissione registra e mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni e i dati pertinenti attraverso il portale Cbam destinato alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, laddove tali informazioni e dati siano ritenuti necessari affinché le autorità competenti svolgano i propri compiti ai sensi del regolamento (Ue) 2023/956.";

(10) all'articolo 18, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) gestione del gestore, del verificatore e della persona indipendente;";

(11) l'articolo 19 è così modificato e rettificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il trattamento dei dati personali per la gestione dell'accesso dei dichiaranti Cbam autorizzati, dei richiedenti, delle persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti Cbam autorizzati, delle persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone, stabiliti nel loro Stato membro conformemente agli articoli 8, 11 e 13 del presente regolamento;";

b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) il trattamento dei dati personali ai fini del monitoraggio della soglia unica basata sulla massa a norma dell'articolo 2-bis del regolamento (Ue) 956/2023.";

(12) l'articolo 21 è così modificato e rettificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I dichiaranti Cbam autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti Cbam autorizzati e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone possono accedere ai loro dati personali inseriti nel registro Cbam dopo la loro registrazione in detto registro.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  I gestori, i verificatori e le persone indipendenti possono accedere ai loro dati personali inseriti nel registro Cbam dopo la loro registrazione nel registro Cbam. A norma degli articoli 9, 10 e 10-bis, del regolamento (Ue) 2023/956, i dichiaranti Cbam autorizzati possono accedere ai dati personali registrati dai gestori, dai verificatori e dalle persone indipendenti nel registro Cbam o trattarli in altro modo, se i gestori hanno concesso un'autorizzazione a tale fine conformemente all'articolo 10, paragrafo 7.";

(13) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La data di registrazione dei dati personali di cui al primo comma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito:

a) l'autorità competente rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato;

b) la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato è revocata;

c) un gestore, un verificatore, una persona indipendente o la persona delegata ad agire in nome e per conto di tali persone è stata cancellata dal registro Cbam.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I paragrafi 7 e 10 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025

Note ufficiali

1

Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

2

Regolamento (Ue) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (Ue) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Gu L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).

 

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro Cbam (Gu L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).

4

Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1070 della Commissione, del 1° giugno 2023, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 143 del 2.6.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj).

5

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).