Regolamento Commissione Ue 2025/2548/Ue
Calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati Cbam
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 10 dicembre 2025, n. 2025/2548/Ue
(Guue 22 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2023/956 stabilisce norme e caratteristiche dei certificati Cbam. Tali norme sono atte a garantire che il prezzo dei certificati Cbam rispecchi fedelmente i prezzi del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea ("Eu Ets") al fine di preservare l'efficacia del Cbam come misura per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, mentre le caratteristiche ne sostengono il funzionamento generale.
(2) A norma del regolamento (Ue) 2023/956, il prezzo dei certificati Cbam deve ragionevolmente riflettere il prezzo delle quote messe all'asta sul mercato dell'Eu Ets. Per garantire una copertura rappresentativa, il calcolo del prezzo medio dovrebbe basarsi su tutte le aste nell'ambito dell'Eu Ets. Sono comprese le quote messe all'asta sulla piattaforma d'asta comune da tutti i responsabili del collocamento, compresi quindi i fondi dell'Unione e i Paesi terzi, nonché quelle messe all'asta dagli Stati membri utilizzando una piattaforma indipendente, escludendo nel contempo le aste annullate e le aste di quote relative all'edilizia, al trasporto stradale e a ulteriori settori.
(3) Poiché il volume delle quote Eu Ets varia tra le aste, i prezzi d'asta non dovrebbero avere tutti lo stesso peso nel calcolo del prezzo medio. Per ottenere una misura più accurata e rappresentativa dei prezzi delle quote, la media dovrebbe essere ponderata per ogni asta. Ciò garantisce che l'impatto relativo del volume di ciascuna asta sia rappresentato nel prezzo complessivo e consente di rispecchiare accuratamente i prezzi delle quote messe all'asta in un determinato periodo. La ponderazione dovrebbe assegnare a ciascun prezzo delle quote un peso proporzionale al volume di tutte le quote messe all'asta nell'ambito di tale asta.
(4) Per rispecchiare fedelmente i prezzi dell'Eu Ets, il calcolo del prezzo medio delle quote Eu Ets in un dato periodo dovrebbe basarsi sul prezzo considerato come il prezzo finale d'asta. Conformemente al regolamento delegato (Ue) 2023/2830 della Commissione2, tale prezzo è definito come il prezzo di aggiudicazione dell'asta che corrisponde al prezzo che gli aggiudicatari pagano per ciascuna quota Eu Ets alla fine del periodo d'offerta in ciascuna asta. Pertanto il calcolo del prezzo dei certificati Cbam dovrebbe basarsi sui prezzi di aggiudicazione delle aste.
(5) A norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 1-bis, del regolamento (Ue) 2023/956, il prezzo dei certificati Cbam deve essere calcolato, per l'anno 2026, sulla base di quattro medie trimestrali dei prezzi delle quote Eu Ets e, a partire dal 2027, sulla base della media settimanale dei prezzi delle quote Eu Ets.
(6) Per motivi di semplicità, il calcolo delle medie settimanali e trimestrali dovrebbe essere basato rispettivamente sulle settimane di calendario e sui trimestri di calendario ed essere arrotondato al secondo decimale.
(7) I prezzi medi delle quote ai fini del Cbam dovrebbero essere calcolati in euro, seguendo lo stesso approccio adottato per i prezzi delle quote sulla piattaforma d'asta comune.
(8) Per evitare indebiti ritardi, la Commissione dovrebbe determinare il prezzo dei certificati Cbam il prima possibile non appena sono disponibili le informazioni necessarie. Questo significa finalizzare il prezzo dopo che tutte le aste si sono tenute nel periodo in questione e le piattaforme d'asta hanno messo a disposizione della Commissione informazioni su tutti i prezzi di aggiudicazione e sui volumi messi all'asta.
(9) Per praticità occorre fornire un'indicazione chiara e univoca del prezzo. Pertanto il prezzo dei certificati Cbam dovrebbe essere pubblicato solo dalla Commissione. Per garantire la piena trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare tale prezzo sul suo sito internet per renderlo pubblicamente disponibile online, in modo direttamente accessibile e gratuito. Nel 2026 la Commissione dovrebbe rendere disponibili i prezzi trimestrali quanto prima per garantire certezza ai portatore di interessi.
(10) La Commissione dovrebbe rendere il prezzo dei certificati Cbam direttamente accessibile nei conti dei dichiaranti Cbam autorizzati nel registro Cbam per facilitare la gestione della loro responsabilità finanziaria in ambito Cbam. Ciò migliorerebbe anche le procedure di acquisto e di riacquisto e rafforzerebbe la sicurezza garantendo una migliore riconciliazione delle informazioni tra la piattaforma centrale comune e il registro Cbam.
(11) L'interpretazione di "giorni lavorativi" per la pubblicazione del prezzo dei certificati Cbam dovrebbe essere inequivocabile al fine di garantire uniformità, prevedibilità e certezza del diritto in tutta l'Unione. Poiché spetta alla Commissione pubblicare il prezzo dei certificati Cbam, i giorni lavorativi in cui essa pubblica i prezzi dovrebbero essere quelli designati come tali dalla Commissione a norma dell'articolo 2 del regolamento (Cee, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio3.
(12) Ai fini del monitoraggio o delle indagini la Commissione dovrebbe poter chiedere alle piattaforme d'asta dell'Eu Ets le informazioni necessarie per il calcolo del prezzo dei certificati Cbam per un periodo adeguato non superiore a cinque anni civili dopo l'anno civile a cui le informazioni si riferiscono. Le piattaforme d'asta e la Commissione dovrebbero tenere un registro elettronico di tali informazioni in modo sicuro durante lo stesso periodo.
(13) La Commissione è tenuta a calcolare i prezzi dei certificati Cbam nel 2026 sulla base dei prezzi delle quote Eu Ets messe all'asta a partire dal 1° gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Metodologia per calcolare il prezzo dei certificati Cbam per l'anno 2026
1. Per ciascun trimestre del 2026, la Commissione calcola il prezzo dei certificati Cbam come la media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione dell'asta delle quote determinati a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (Ue) 2023/2830.
2. La Commissione calcola il prezzo di un trimestre durante la prima settimana di calendario del trimestre successivo.
3. Si tiene conto dei prezzi di aggiudicazione delle aste di tutte le quote messe all'asta a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (Ue) 2023/2830 sulla piattaforma d'asta comune quale definita all'articolo 3, punto 18), di tale regolamento e sulle piattaforme d'asta indipendenti, quali definite all'articolo 3, punto 19), di tale regolamento, a partire dall'ultimo calcolo. Tuttavia le aste annullate non sono prese in considerazione nel calcolo della media trimestrale.
4. Per ciascuna asta il prezzo di aggiudicazione è ponderato per il volume delle quote messe all'asta.
5. Il prezzo trimestrale dei certificati Cbam è calcolato in euro e arrotondato per eccesso o per difetto al cent più vicino.
6. Il prezzo trimestrale dei certificati Cbam si applica ai certificati Cbam che corrispondono alle emissioni incorporate dichiarate per l'anno 2026 dai dichiaranti Cbam autorizzati per il trimestre di importazione delle merci in cui tali emissioni sono incorporate.
Articolo 2
Accesso alle informazioni relative al 2026
1. Le piattaforme d'asta di cui all'articolo 1, paragrafo 3, forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per calcolare il prezzo dei certificati Cbam a norma dell'articolo 1 alla fine del periodo d'offerta di ciascuna asta che gestiscono.
2. La Commissione ha accesso immediato, diretto e gratuito alle informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Tenuta dei registri relativi al 2026
1. Le piattaforme d'asta e la Commissione conservano le informazioni di cui all'articolo 2 in forma elettronica e in modo sicuro fino al 31 dicembre 2031.
2. Su richiesta della Commissione e fino al 31 dicembre 2031, le piattaforme d'asta forniscono tempestivamente le informazioni di cui all'articolo 2.
3. Fino al 31 dicembre 2031 le piattaforme d'asta comunicano senza indebito ritardo alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che potrebbero avere un impatto sul calcolo del prezzo medio trimestrale a norma dell'articolo 1.
Articolo 4
Pubblicazione del prezzo dei certificati Cbam relativi al 2026
1. La Commissione pubblica il prezzo trimestrale dei certificati Cbam calcolati a norma dell'articolo 1 sul suo sito internet il primo giorno lavorativo, designato come tale dalla Commissione a norma dell'articolo 2 del regolamento (Cee, Euratom) n. 1182/71, della settimana di calendario successiva alla settimana del calcolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. A decorrere dal terzo trimestre del 2026, la Commissione mette i prezzi trimestrali dei certificati Cbam applicabili nel 2026 a disposizione dei dichiaranti Cbam autorizzati nel registro Cbam.
Articolo 5
Metodologia per calcolare il prezzo dei certificati Cbam a partire dal 2027
1. Dal 1° gennaio 2027 la Commissione calcola il prezzo dei certificati Cbam ogni settimana di calendario come la media dei prezzi di aggiudicazione dell'asta delle quote determinati a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (Ue) 2023/2830.
2. Si tiene conto dei prezzi di aggiudicazione delle aste di tutte le quote messe all'asta a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (Ue) 2023/2830 sulla piattaforma d'asta comune quale definita all'articolo 3, punto 18), di tale regolamento e sulle piattaforme d'asta indipendenti, quali definite all'articolo 3, punto 19), di tale regolamento, a partire dall'ultimo calcolo. Tuttavia le aste annullate non sono prese in considerazione nel calcolo della media settimanale.
3. Per ciascuna asta i prezzi di aggiudicazione sono ponderati per il volume delle quote messe all'asta.
4. Il prezzo dei certificati Cbam è calcolato in euro e arrotondato per eccesso o per difetto al cent più vicino.
5. Il prezzo dei certificati Cbam si applica ai certificati Cbam venduti ai dichiaranti Cbam autorizzati durante il periodo stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956.
Articolo 6
Accesso alle informazioni a partire dal 2027
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le piattaforme d'asta forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per calcolare il prezzo dei certificati Cbam a norma dell'articolo 5 alla fine del periodo d'offerta di ciascuna asta che gestiscono.
2. La Commissione ha accesso immediato, diretto e gratuito alle informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 7
Tenuta dei registri relativi a partire dal 2027
1. Le piattaforme d'asta e la Commissione conservano le informazioni di cui all'articolo 6 in forma elettronica in modo sicuro per un periodo di cinque anni civili successivi all'anno civile cui le informazioni si riferiscono.
2. Su richiesta della Commissione, le piattaforme d'asta forniscono tempestivamente le informazioni a norma dell'articolo 6 durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme d'asta comunicano senza indebito ritardo alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che potrebbero avere un impatto sul calcolo del prezzo medio a norma dell'articolo 5.
Articolo 8
Pubblicazione del prezzo dei certificati Cbam a partire dal 2027
1. La Commissione pubblica il prezzo dei certificati Cbam calcolati a norma dell'articolo 5 sul suo sito internet il primo giorno lavorativo, designato come tale dalla Commissione a norma dell'articolo 2 del regolamento (Cee, Euratom) n. 1182/71, della settimana di calendario successiva all'asta pertinente.
2. La Commissione mette il prezzo dei certificati Cbam a disposizione dei dichiaranti Cbam autorizzati nel registro Cbam il primo giorno di applicazione di tale prezzo.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025
Note ufficiali
Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
Regolamento delegato (Ue) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Gu L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
Regolamento (Cee, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (Gu L 124 dell'8.6.1971, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).