Regolamento Commissione Ue 2025/2179/Ue
Modelli e procedure per la domanda di registrazione dei verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee (Green bond)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 12 settembre 2025, n. 2025/2179/Ue
(Guue 30 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 7, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) Il modo in cui sono fornite le informazioni contenute in una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno dovrebbe consentire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) di valutare se le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/2631 sono soddisfatte, comprese le condizioni stabilite nel regolamento delegato (Ue) 2025/2180 della Commissione2.
(2) Al fine di salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e l'utilizzabilità dei dati, i moduli standard, i modelli e le procedure che i richiedenti dovrebbero utilizzare quando presentano domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno dovrebbero adattarsi ai mezzi di registrazione digitali. Le informazioni che i richiedenti presentano all'Esma in una domanda di registrazione dovrebbero pertanto essere leggibili meccanicamente ed essere fornite su un supporto durevole.
(3) Al fine di agevolare l'Esma nell'identificare i documenti che un richiedente ha presentato nell'ambito della domanda di registrazione, dovrebbe essere fornito un numero di riferimento unico corrispondente a ciascun documento.
(4) Ai fini della garanzia di affidabilità e della responsabilizzazione, i richiedenti che presentano una domanda di registrazione all'Esma dovrebbero corredare la domanda di una lettera firmata da un membro della loro alta dirigenza attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete per quanto a conoscenza di tale membro.
(5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norma tecnica di attuazione che l'Esma ha presentato alla Commissione.
(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'sma in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da soggetti che presentano domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.
(7) Per consentire all'Esma di effettuare la valutazione ai fini della registrazione iniziale, assicurando nel contempo garanzie adeguate, i dati personali relativi ai richiedenti la registrazione come verificatore esterno dovrebbero essere conservati dai verificatori esterni e dall'Esma per non più di cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni qualora il richiedente sia stato registrato in qualità di verificatore esterno. Se l'Esma si è rifiutata di registrare un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall'Esma per non più di cinque anni dal rifiuto della registrazione del richiedente o dal ritiro della domanda.
(8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 7 luglio 2025.
(9) L'Esma ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norma tecnica di attuazione sul quale è basato il presente regolamento. Essa ha analizzato i costi e i benefici corrispondenti potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (Ue) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Formato da rispettare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/2631
1. I richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee presentano le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/2631 nel formato stabilito negli allegati del presente regolamento.
2. I richiedenti forniscono all'Esma le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/2631 in un formato leggibile meccanicamente che:
a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;
b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
3. I richiedenti assegnano un numero di riferimento unico a ciascun documento che presentano all'Esma. I richiedenti garantiscono che i documenti che presentano specifichino chiaramente a quale obbligo del regolamento (Ue) 2023/2631 fanno riferimento e in quale documento sono fornite le informazioni in questione. I richiedenti presentano la tabella di cui all'allegato I del presente regolamento nell'ambito della loro domanda e indicano chiaramente il documento in cui hanno fornito le informazioni richieste.
4. Se un obbligo di cui al regolamento (Ue) 2023/2631 non si applica alla domanda di registrazione, i richiedenti lo indicano nella pertinente tabella di cui all'allegato del presente regolamento e forniscono una spiegazione.
5. I richiedenti corredano la domanda di registrazione di una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.
6. I dati personali relativi ai richiedenti la registrazione in qualità di verificatore esterno sono conservati dai verificatori esterni e dall'Esma per tutto il tempo necessario per la valutazione della registrazione iniziale e non oltre cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni. Se l'Esma si è rifiutata di registrare un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall'Esma per non più di cinque anni dal rifiuto della registrazione del richiedente o dal ritiro della domanda.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025
Allegato I
Riferimenti dei documenti
Allegato II
Informazioni generali del richiedente
Allegato III
Assetto proprietario del richiedente
Allegato IV
Membri dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione del richiedente
Membri dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione del richiedente
Formato: .pdf - Dimensioni: 335 KB
Allegato V
Risorse analitiche del richiedente
Allegato VI
Politiche e procedure del richiedente
Allegato VII
Altre attività del richiedente
Note ufficiali
Gu L, 2023/2631 del 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.
Regolamento delegato (Ue) 2025/2180 della Commissione, del 12 settembre 2025, che integra il regolamento (Ue) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per la registrazione dei verificatori esterni e i criteri per valutare la gestione sana e prudente dei verificatori esterni, l'adeguatezza delle conoscenze, dell'esperienza e della formazione dei dipendenti dei verificatori esterni e le condizioni alle quali i verificatori esterni esternalizzano le loro attività di valutazione (Gu L, 2025/2180, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).
Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (Ue) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/Ce e abroga la decisione 2009/77/Ce della Commissione (Gu L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
