Dlgs 19 giugno 2026, n. 117
Testo unico imposte sui redditi - Misure fiscali in materia di efficienza energetica in edilizia ed energie rinnovabili - Stralcio
N.d.R.: le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano dal 1° gennaio 2027. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni normative indicate all'articolo 376 del presente decreto legislativo.
Ultima versione coordinata con modifiche al 09/07/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117
(So n. 26/L alla Guri 3 luglio 2026 n. 152)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici";
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale";
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 2026
Testo unico delle imposte sui redditi
Parte I
Regime ordinario
Titolo I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 17
Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
(articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del Codice civile;
b) di cui all’articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente al 1° gennaio 2012;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000.
4. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
5. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 4, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
6. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
7. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
8. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
9. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
10. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
11. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
12. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 18
Riordino delle detrazioni
(articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.
2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:
a) euro14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 200.000 è diminuito di un importo pari a euro 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 15;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 5.
Articoli da 19 a 26
(omissis)
Capo II
Redditi fondiari
Articoli da 27 a 45
(omissis)
Capo III
Redditi di capitale
Articoli da 46 a 50
(omissis)
Capo IV
Redditi di lavoro dipendente
Articoli da 51 a 54
(omissis)
Capo V
Redditi di lavoro autonomo
Articoli da 55 a 63
(omissis)
Capo VI
Redditi di impresa
Articoli da 64 a 75
(omissis)
Capo VII
Redditi diversi
Articoli da 76 a 80
(omissis)
Titolo II
Imposta sul reddito delle società
Capo I
Disposizioni generali
Articoli da 81 a 89
(omissis)
Capo II
Società ed enti commerciali residenti
Sezione I
Determinazione della base imponibile
Articoli da 90 a 123
(omissis)
Sezione II
Opzioni per la trasparenza
Articoli da 124 a 125
(omissis)
Sezione III
Consolidato nazionale
Articoli da 126 a 136
(omissis)
Sezione IV
Consolidato mondiale
Articoli da 137 a 148
(omissis)
Capo III
Società ed enti commerciali non residenti
Articoli da 149 a 150
(omissis)
Capo IV
Enti non commerciali residenti
Articoli da 151 a 158
(omissis)
Capo V
Enti non commerciali non residenti
Articolo 159
(omissis)
Titolo III
Disposizioni comuni
Capo I
Disposizioni generali
Articoli da 160 a 169
(omissis)
Capo II
Operazioni straordinarie
Articoli da 170 a 179
(omissis)
Capo III
Liquidazione volontaria e procedure concorsuali
Articoli da 180 a 182
(omissis)
Titolo IV
Disposizioni relative ai rapporti internazionali
Capo I
Disposizioni generali
Articoli da 183 de 187
(omissis)
Capo II
Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea
Articoli da 188 a 191
(omissis)
Capo III
Valori fiscali in ingresso e in uscita
Articoli da 192 a 194
Capo IV
Disallineamenti da ibridi
Articoli da 195 a 200
(omissis)
Parte II
Regime speciale
Titolo I
Disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I
Disciplina speciale settore agricolo
Articoli da 201 a 202
(omissis)
Capo II
Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi
Articoli da 203 a 206
(omissis)
Capo III
Regime fiscale delle locazioni brevi
Articolo 207
(omissis)
Articolo 208
Adempimenti per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
(articolo 4, commi 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo periodo, 6 e 7, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1.-5. (omissis)
6. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
Capo IV
Piani di risparmio a lungo termine
Articoli da 209 a 211
(omissis)
Capo V
Proventi da partecipazioni a società, enti o Oicr di dipendenti e amministratori
Articolo 212
(omissis)
Capo VI
Trattamento fiscale delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione
Articolo 213
(omissis)
Capo VII
Riduzione d’imposta per il personale delle forze di polizia e delle forze armate
Articolo 214
(omissis)
Capo VIII
Esenzioni per i redditi derivanti da taluni rapporti di collaborazione
Articolo 215
(omissis)
Capo IX
Disposizioni speciali sulla tassazione del trattamento di fine rapporto
Articolo 216
(omissis)
Capo X
Lavoratori frontalieri
Articoli da 217 a 221
(omissis)
Capo XI
Esenzioni per le borse di studio
Articolo 222
(omissis)
Capo XII
Esenzioni per la partecipazione dei lavoratori alle società cooperative
Articolo 223
(omissis)
Capo XIII
Stock options ed emolumenti variabili
Articolo 224
(omissis)
Capo XIV
Regime per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati
Articolo 225
(omissis)
Capo XV
Disposizioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero
Articolo 226
(omissis)
Capo XVI
Imposizione sostitutiva sulle liberalità destinate ai lavoratori
Articolo 227
(omissis)
Capo XVII
Disposizioni speciali per i premi di produttività
Articolo 228
(omissis)
Capo XVIII
Imposizione sostitutiva sulle prestazioni del personale sanitario
Articolo 229
(omissis)
Capo XIX
Imposizione sostitutiva sulle pensioni erogate a taluni lavoratori frontalieri
Articolo 230
(omissis)
Capo XX
Imposizione sostitutiva sui compensi dei docenti
Articolo 231
(omissis)
Capo XXI
Regime forfetario
Articoli da 232 a 243
(omissis)
Capo XXII
Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili
Articolo 244
(omissis)
Capo XXIII
Imposizione sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Articolo 245
(omissis)
Capo XXIV
Opzioni per le imposte sostitutive sui redditi delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato
Articoli da 246 a 247
(omissis)
Titolo II
Disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle società
Capo I
Regime per le società di investimento immobiliare quotate e non quotate
Articoli da 248 a 256
(omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari
Articoli da 257 a 262
(omissis)
Capo III
Regime delle cooperative
Articoli da 263 a 275
(omissis)
Capo IV
Riallineamento
Articoli da 276 a 277
(omissis)
Capo V
Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate
Articoli da 278 a 281
(omissis)
Capo VI
Disposizioni relative al risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di Investimento
Articoli da 282 a 284
(omissis)
Capo VII
Perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’Ifrs 9
Articolo 285
(omissis)
Capo VIII
Esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare
Articolo 286
(omissis)
Titolo III
Disposizioni speciali comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società
Capo I
Disposizioni speciali per il settore agricolo
Articolo 287
(omissis)
Articolo 288
Produzione e cessione di energia elettrica e calorica, di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli
(articolo 1, commi 423 e 423-bis, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 5, comma 2-quater, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 287, comma 1, è determinato, ai fini Irpef ed e Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
2. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 1, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (Gaudi) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo.
Articolo 289
(omissis)
Capo II
Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
Articoli da 290 a 297
(omissis)
Capo III
Addizionale alle imposte sul reddito relativa alla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza
Articoli da 298 a 300
(omissis)
Capo IV
Società di comodo
Articoli da 301 a 302
(omissis)
Capo V
Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici
Articolo 303
(omissis)
Capo VI
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere da d) a i)
Articoli da 304 a 307
(omissis)
Parte III
Imposizione minima globale
Titolo I
Disposizioni in materia di imposizione minima globale
Capo I
Disposizioni generali
Articoli da 308 a 312
(omissis)
Capo II
Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale
Articoli da 313 a 321
(omissis)
Capo III
Determinazione del reddito o perdita rilevante
Articoli da 322 a 326
(omissis)
Capo IV
Calcolo delle imposte rilevanti rettificate
Articoli da 327 a 332
(omissis)
Capo V
Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa
Articoli da 333 a 339
(omissis)
Capo VI
Operazioni di riorganizzazione e società holding
Articoli da 340 a 344
(omissis)
Capo VII
Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni
Articoli da 345 a 350
(omissis)
Capo VIII
Disposizioni amministrative
Articoli da 351 a 353
(omissis)
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
Articoli da 354 a 360
(omissis)
Parte IV
Disposizioni varie, transitorie e finali
Titolo I
Disposizioni varie, transitorie e finali
Capo I
Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse
Articolo 361
(omissis)
Capo II
Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione
Articolo 362
(omissis)
Capo III
Deducibilità dell’imposta municipale unica (Imu)
Articolo 363
(omissis)
Capo IV
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Articolo 364
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
(articolo 1, commi 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 settembre 2028.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati E ed F annessi al presente testo unico, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
4. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (Gse), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
5. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
6. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 1 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
8. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10.
9. Il Gse provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 10.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal Gse e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dell’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Articoli da 365 a 370
(omissis)
Articolo 371
Misure temporanee sulla detrazione per l'adozione di misure antisismiche
(articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 4-bis, comma 4, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67)
1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 6 giugno 2013 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
3. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 3 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
6. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
7. Qualora gli interventi di cui al comma 3 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 3 spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.
8. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 7 spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
9. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 29 maggio 2024 in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui ai commi da 1 a 8, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Articolo 372
Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici
(articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 48, secondo e terzo periodo, legge 13 dicembre 2010, n. 220; articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 1, comma 88, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 30.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; la detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1 a 5 e dall’articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
8. La detrazione di cui al comma 7 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000;
c) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000.
Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
9. La detrazione di cui ai commi 7 e 8 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al primo periodo. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (Ue) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
10. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di euro 30.000.
11. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 7 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
12. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 11 e dall’articolo 371, comma 4, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
13. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 11 è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 11. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell’Enea la spesa di euro 500.000 per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
14. Le detrazioni di cui ai commi da 7 a 18 sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
15. La detrazione spettante ai sensi dei commi da 7 a 18 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 7 e 8, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’Enea predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui al comma 6, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. L’Enea, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui ai commi da 7 a 18.
18. La detrazione di cui ai commi da 7 a 18 spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
19. Le detrazioni fiscali di cui ai commi da 7 a 18 si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Articolo 373
Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio
(articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 17, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel citato articolo 17, comma 1, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Articolo 376
Abrogazioni
1. Dalla data di cui all’articolo 377 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi 1 e 3, e articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
b) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
c) articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;
d) articolo 4, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476;
e) articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) articolo 3, articoli da 20 a 32, articolo 33, commi 4 e 5, articoli da 34 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42;
g) articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
h) articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398;
i) articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53;
l) articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
m) articolo 7, commi da 1 a 3, articolo 11, commi 9 e 10, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
n) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544;
o) articolo 66, comma 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
p) articolo 14, commi 4 e 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
q) articolo 9, commi 3, 3-bis e 6, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
r) articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;
s) articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
t) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
u) articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
v) articolo 3, commi 48 e 50 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
z) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
aa) articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122;
bb) articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
cc) articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
dd) articolo 2, commi 2 e 3, articoli da 5 a 7 e 12, comma 13-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
ee) articolo 21, comma 10, e articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
ff) articolo 4, comma 3, legge 3 luglio, 1998, n. 210;
gg) articolo 8, commi da 1 a 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
hh) articolo 14, commi 3 e 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
ii) articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ll) articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
mm) articolo 27, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
nn) articolo 6, comma 13, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488;
oo) articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;
pp) articoli 39, 54 e 62 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
qq) articolo 2, comma 5, articolo 6, comma 11, e articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
rr) articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
ss) articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
tt) articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
uu) articolo 6, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
vv) articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
zz) articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
aaa) articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
bbb) articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
ccc) articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), o), p), q-bis), e comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
ddd) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
eee) articolo 1, commi 460, 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
fff) articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
ggg) articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
hhh) articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
iii) articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247;
lll) articolo 10, comma 1, articolo 11, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8, articolo 14, commi 4, 5 e 7, articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
mmm) articolo 1, commi 335, 423, 423-bis, 466, 496 e 498 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
nnn) articolo 36, commi 7, 7-bis, primo periodo, 30, 34-bis e 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
ooo) articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
ppp) articolo 1, commi 9, da 119 a 141-bis, da 344 a 349, 1093, 1094 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
qqq) articolo 1, commi 35, 36, 60, 61, 62, e articolo 2, commi 218 e 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
rrr) articolo 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
sss) articolo 6, comma 1, articolo 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
ttt) articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
uuu) articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
vvv) articolo 2, comma 115, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
zzz) articolo 33, articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
aaaa) articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
bbbb) articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
cccc) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
dddd) articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 111;
eeee) articolo 2, commi 22, da 36-quinquies a 36-nonies, 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
ffff) articolo 2, comma 1, articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
gggg) articolo 8, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
hhhh) articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
iiii) articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
llll) articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, articolo 16, commi da 1 a 1-septies.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
mmmm) articolo 1, commi, 175, 177 e 632, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
nnnn) articolo 11, commi 1, 2, 4-bis, 6, e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
oooo) articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
pppp) articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
qqqq) articolo 1, commi da 54 a 89 e 622, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
rrrr) articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
ssss) articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, e articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
tttt) articolo 5, comma 3, articolo 7, comma 3, articolo 13, comma 3, articolo 14, comma 4, articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
uuuu) articolo 24-bis, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
vvvv) articolo 1, commi 50, 64, 65, 66, 88, 114, 170, 171, da 182 a 189, 652, 850, 851 e 853, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
zzzz) articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;
aaaaa) articolo 11, commi da 1 a 12, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
bbbbb) articolo 24, commi da 6 a 9, della legge 7 luglio 2016, n. 122;
ccccc) articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ddddd) articolo 6, comma 3, articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
eeeee) articolo 1, commi 18, 19, da 88 a 95-quater, da 100 a 114, 162, 241, 249, 285 e 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
fffff) articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;
ggggg) articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
hhhhh) articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo periodo, 6, 7, articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
iiiii) articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
lllll) articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
mmmmm) articolo 1, commi 156, 271, 511, 1007 e 1008, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
nnnnn) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
ooooo) articolo 1, commi 13, 15, 16 da 211 a 215, da 692 a 695, 1056, da 1067 a 1069 e 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
ppppp) articolo 24, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26;
qqqqq) articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, articolo 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
rrrrr) articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5, articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
sssss) articolo 1, commi 12, 431, 679, 680, 712, 713, 714, 721 e 772 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
ttttt) articolo 1, commi da 44 a 47, 271, 595 e 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
uuuuu) articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
vvvvv) articolo 42, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
zzzzz) articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 99;
aaaaaa) articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12, articolo 14, articolo 15, commi da 3 a 7, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
bbbbbb) articolo 1, commi da 58 a 62, da 65 a 69, 79, 98 e 99, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
cccccc) articoli 4, 5, 6, e 8 della legge 13 giugno 2023, n. 83;
dddddd) articolo 26, commi da 1 a 6-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
eeeeee) articoli 5, da 8 a 50, 51, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, articoli da 52 a 60 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
ffffff) articolo 1, commi 49, 50, 65, 66 e 373, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
gggggg) articolo 4 e allegato 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
hhhhhh) articolo 4, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 2024, n. 36;
iiiiii) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67;
llllll) articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
mmmmmm) articolo 6 e allegati 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnnnn) articolo 2, articolo 6, commi 2 e 3 e articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192;
oooooo) articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203;
pppppp) articolo 1, commi 6, 14, 15, 16, 17, 24, 98, 169, terzo periodo, 354, 390, 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
qqqqqq) articolo 1 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81;
rrrrrr) articolo 1, comma 1-bis, e articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108;
ssssss) articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109;
tttttt) articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;
uuuuuu) articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186;
vvvvvv) articoli 5 e 10 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;
zzzzzz) articolo 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e 436, 944, 945 e gli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
aaaaaaa) articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Articolo 377
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Allegato A
Tipologie di società e imposte rientranti nell'ambito di applicazione del regime delle operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea
(omissis)
Allegato B
(previsto dall'articolo 308)
(omissis)
Allegato C
(previsto dall'articolo 355, comma 1)
(omissis)
Allegato D
Regime forfetario dei contribuenti minimi (articolo 235, comma 1)
(omissis)
Allegato E
(previsto dall'articolo 364)
(omissis)
Allegato F
(previsto dall'articolo 364)
Allegato G
(articolo 104, comma 14)
(omissis)
Allegato H
(articolo 221, comma 1)
(omissis)
Allegato I
(articolo 221, comma 5)
(omissis)
