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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2015, n. 29512

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto e responsabilità dell'Ente - Autonomia delle condanne sotto il profilo processuale - Sussistenza - Individuazione dell'autore del reato presupposto - Necessità - Esclusione

Perché vi sia responsabilità amministrativa della società è sufficiente che venga compiuto un reato riconducibile all'Ente non essendo indispensabile che il responsabile del reato sia accertato.
La Cassazione conferma nella sentenza 10 luglio 2015, n. 29512 conferma l'orientamento sull'articolo 8 del Dlgs 231/2001 nel senso che dalla norma si evince con chiarezza non tanto l'autonomia delle due fattispecie - anzi l'illecito amministrativo della società dipende da quello penale – quanto l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale.
Per la responsabilità amministrativa è necessario che venga compiuto un reato da parte di un soggetto riconducibile all'Ente ma non è necessario che ci sia anche una individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum, per esempio perché non si è riuscito a individuare il responsabile o egli non è imputabile e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società. La Cassazione ricorda che quello della mancata individuazione della persona fisica che ha commesso il reato è un fenomeno tipico della responsabilità di impresa.

Corte di Cassazione

Sentenza 10 luglio 2015, n. 29512