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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2015, n. 50102

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Imputato del reato-presupposto - Possibilità di impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

L'imputato del reato-presupposto commesso a vantaggio dell'Ente per il quale risponde ex Dlgs 231/2001 non può nel relativo processo nominare un difensore o impugnare la sentenza che afferma la responsabilità della società.

La Corte di Cassazione nella sentenza 21 dicembre 2015, n. 50102 ricorda il carattere assoluto dell'incompatibilità sancita dall'articolo 39, Dlgs 231/2001. L'Ente partecipa al processo penale con il proprio rappresentante legale salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. L'amministratore imputato del reato-presupposto dunque non può compiere nessun atto relativo all'Ente, né nominare un difensore di fiducia per l'Ente, né impugnare la sentenza con cui è accertata la responsabilità della compagine societaria.
L'articolo 39 è molto chiaro sul punto: il legale rappresentante non può rappresentarlo se è contestualmente imputato del reato-presupposto della responsabilità addebitata alla persona giuridica. L'incompatibilità discende dalla presunzione iuris et de iure (che non ammette prova contraria) della sussistenza di un conflitto di interessi tra Ente e suo rappresentante, presente fin dall'inizio cioè fin dalla scelta del difensore.

Corte di Cassazione

Sentenza 21 dicembre 2015, n. 50102