Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2016, n. 45472
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Applicazione della pena su richiesta - Articolo 444, C.p.p. e articolo 63, Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive a carico dell'Ente - Applicazione del Giudice in violazione dell'accordo tra le parti - Illegittimità - Sussistenza
Gli accordi tra le parti in materia di patteggiamento della pena relativi al reato-presupposto vincolano il Giudice anche con riguardo alle sanzioni interdittive per l'Ente ex Dlgs 231/2001.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 28 ottobre 2016, n. 45472 che ha annullato la sentenza di merito poiché il Giudice, in violazione dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'articolo 444, Codice di procedura penale ("patteggiamento") aveva applicato alla società tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del Dlgs 231/2001, mentre l'accordo processuale raggiunto tra le parti prevedeva l'applicazione di una sola di esse (divieto di pubblicità di beni e servizi).
I Supremi Giudici affermano che se è vero che il patteggiamento non "vincola" il Giudice quanto alla determinazione delle pene accessorie, misure di sicurezza o confisca, non così sulle sanzioni principali, quali sono senz'altro le sanzioni interdittive a carico dell'Ente per responsabilità amministrativa da reato del manager o dipendente ex Dlgs 231/2001 (vedi articolo 14).
Corte di Cassazione
Sentenza 28 ottobre 2016, n. 45472
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