Sentenza Corte di Cassazione 30 giugno 2021, n. 24908
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Morte del lavoratore in cantiere edile durante intervento "in quota" - Inidoneità dei mezzi di protezione predisposti dal datore di lavoro - Insussistenza - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, commi 1 e 2 del Codice penale - Insussistenza - Interesse/vantaggio dell'Ente (N.d.R.: articolo 5 del Dlgs 231/2001) - Illecito risparmio sulle spese per la predisposizione di idonee misure di protezione - Insussistenza - Priorità dei dispositivi di protezione collettiva per lavori "in quota" ex articolo 111, comma 1 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza
La corretta adozione ex T.u. sicurezza sul lavoro di dispositivi di protezione collettiva in luogo di quelli individuali salva l'impresa anche dalla responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001.
Questo il principio di diritto che si evince dalla sentenza 30 giugno 2021, n. 24908 della Corte di Cassazione, sezione terza, chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione da parte del datore di lavoro della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Nella specie, i giudici di merito condannavano l'imputato per il reato di omicidio colposo ex articolo 589, commi 1 e 2 del Codice penale per aver cagionato, in qualità di datore di lavoro, la morte di un lavoratore in un cantiere edile emiliano. Si riconosceva altresì la responsabilità amministrativa dipendente da reato ex Dlgs 231/2001 in capo all'azienda subappaltatrice presso cui il lavoratore era dipendente, per l'interesse/vantaggio derivato all'Ente dall'illecito risparmio sulle spese per la sicurezza dei lavoratori.
Ribadita la priorità ex articolo 111 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) dei dispositivi di protezione collettiva per i lavori "in quota", quali misure di maggior tutela, la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata in ragione della carente motivazione sulla condotta omissiva del datore di lavoro, erroneamente incentrata sull'omessa adozione di dispositivi di protezione individuale. Dall'infondatezza dell'accusa sull'inidoneità delle predisposte misure di tutela discende il venir meno del presupposto dell'interesse o vantaggio per l'Ente ex articolo 5 del Dlgs 231/2001 alla base della contestata responsabilità amministrativa dell'azienda. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 30 giugno 2021, n. 24908
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