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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Cassazione 7 settembre 2015, n. 36040

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Per violazione disposizioni cautelari ex articolo 20 del Dlgs 81/2008 -  Abnormità della condotta – Sussistenza – Responsabilità datore di lavoro - Esclusione

È da considerarsi abnorme (e quindi interruttiva del nesso causale) la condotta posta in essere dal lavoratore in modo imprevedibile, in violazione delle regole di prudenza di cui all’articolo 20 del Dlgs 81/2008.
La Suprema Corte ha con sentenza 7 settembre 2015, n. 32761 affrontato il tema della condotta abnorme del lavoratore in relazione alle disposizioni cautelari previste dall’articolo 20 Testo Unico Sicurezza che impongono al lavoratore di agire con diligenza, prudenza e perizia. I Giudici ritengono infatti che il datore di lavoro non abbia un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, laddove infatti questo adotti una condotta imprevedibile causa di infortunio, libera il datore dalla culpa in vigilando. A patto che a monte il datore avesse predisposto ogni misura di prevenzione idonea prevista dalla legge.
Nel caso in esame, un lavoratore dondolandosi (condotta non prudente) su un trabatello cadeva, subendo lesioni gravissime per cui il datore veniva condannato ex articolo 590 Codice penale. I Giudici di legittimità hanno confermato la condanna ritenendo che anche se la condotta del lavoratore potesse esser ritenuta abnorme, la società non aveva comunque adottato le misure antinfortunistiche idonee.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 settembre 2015, n. 36040