Sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2016, n. 23013
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Articolo 19, Dlgs 231/2001 - Nozione di profitto - Diretto beneficio ottenuto dall'illecito - Utilità conseguita in esecuzione di prestazioni contrattuali - Esclusione
Con due recenti sentenze la Cassazione si è pronunciata su nozione di profitto sequestrabile e prescrizione del reato-presupposto nell'ambito della responsabilità amministrativa della persona giuridica ex Dlgs 231/2001.
Con la sentenza 13 maggio 2016, n. 20098 la Suprema Corte ha ricordato che in presenza della declaratoria di prescrizione del reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi dell'articolo 8, Dlgs 231/2001 il Giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio fu commesso l'illecito non potendo però prescindersi da una verifica, quantomeno incidentale della sussistenza del fatto reato. Inoltre, la prescrizione del reato presupposto intervenuta dopo la contestazione dell'illecito all'ente non ne determina l'estinzione.
Con la sentenza 31 maggio 2016, n. 23013 invece la Cassazione torna sulla determinazione del profitto del reato presupposto oggetto di confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001. La Suprema Corte conferma che nei reati a prestazioni corrispettive non è "profitto sequestrabile" la utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente di prestazioni che il contratto gli impone.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 maggio 2016, n. 23013
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