Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2014, n. 18311
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Tassatività reati-presupposto - Sussistenza - Applicazione del Dlgs 231/2001 ai reati tributari - Esclusione - Sequestro del profitto del reato funzionale alla confisca nei confronti dell'Ente - Illegittimità
Se il reato-presupposto commesso dai manager della società non è tra quelli indicati dal Dlgs 231/2001, è illegittimo disporre a carico della società il sequestro per equivalente ai fini della confisca del profitto del reato (articolo 19).
La Cassazione (sentenza 5 maggio 2014, n. 18311) ribadisce un principio oramai consolidato in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato degli amministratori. Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto del reato-presupposto (articolo 19, Dlgs 231/2001) è possibile solo se tale reato è tassativamente indicato tra quelli che fanno scattare la responsabilità della società qualora commessi dai manager nell'interesse e a vantaggio della stessa.
Poiché il reato commesso dai vertici della società nel caso di specie è un reato tributario, non compreso tra i "reati-presupposto" indicati dal Dlgs 231/2001, vengono meno i presupposti per l'applicazione della confisca, proprio perché l'Ente non può incorrere in responsabilità amministrativa a seguito del reato tributario commesso dai vertici ed è ovviamente esclusa dal nostro ordinamento una responsabilità penale "concorrente" della società coi manager.
Corte di Cassazione
Sentenza 5 maggio 2014, n. 18311
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