Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2019, n. 49775
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Infortunio occorso a lavoratore durante operazione di carico di conglomerato bituminoso - Reato di lesioni colpose per violazione norme di sicurezza sul lavoro ex articolo 590, Codice penale - Delega in materia di sicurezza - Articolo 16, Dlgs 81/2008 - Mancata prova dell'esistenza - Conseguenze - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Interesse o vantaggio dalla violazione delle norme antiinfortunistiche - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Prova dell'esistenza dell'interesse o vantaggio - Necessità
L'interesse o vantaggio dell'Ente in caso di reati colposi per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro commessi dai manager va provato ai fini di configurare una responsabilità ex Dlgs 231/2001 della società.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 9 dicembre 2019, n. 49775 in relazione alla responsabilità amministrativa di una società della Puglia ai sensi dell'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 in seguito al reato di lesioni personali colpose con violazione di norme antinfortunistiche (articolo 590, Codice penale) commesso da suoi dipendenti. L'infortunio era occorso a un dipendente di una ditta esterna durante un'operazione di carico di conglomerato bituminoso. L'omissione delle informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro da parte dell'addetto alla sicurezza aveva provocato l'infortunio.
Ferma la responsabilità penale, secondo i Supremi Giudici perché possa configurarsi una responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato presupposto commesso da un manager o dipendente, occorre ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 231/2001 che vi sia un interesse o vantaggio dell'Ente dalla commissione del reato (nella specie violazione normativa cautelare col consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'Ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'Ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione). Entrambe le circostanze non erano state provate adeguatamente, di qui l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 dicembre 2019, n. 49775
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: