Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2017, n. 41768
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Integrazione - Modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 - Assenza - Modello Iso 9001 - Valore di equivalenza - Insussistenza - Responsabilità Ente - Sussistenza
In materia di responsabilità 231, la società priva di modello organizzativo non può invocare il possesso di un modello Iso 9001, non essendo quest’ultimo riconducibile tra i modelli di gestione ex Dlgs 231/2001.
La Suprema Corte con sentenza 13 settembre 2017, n. 41768 ha sottolineato come i modelli aziendali Iso Uni En Iso 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal Dlgs 231/2001, poiché non contengono l’individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello, e quindi non soddisfano quanto previsto dall’articolo 6, Dlgs 231/2001.
Nel caso in esame, per l’Ente pugliese, ritenuta integrata la commissione di reati presupposto ex Dlgs 231/2001, accertata l’assenza di specifici modelli organizzativi, i Giudici non hanno che potuto confermare la condanna per responsabilità amministrativa da reato, a nulla valendo la presentazione di un modello Iso 9001 e di un modello predisposto da una società di audit.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 settembre 2017, n. 41768
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