Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2017, n. 48302

Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Omessa vigilanza - Responsabilità del preposto che agisce come dirigente di fatto - Principio di effettività della mansione effettivamente svolta - Articoli 26 e 299, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

In materia di sicurezza sul lavoro è responsabile, in caso di infortunio o morte del lavoratore, il soggetto che pur rivestendo la funzione di preposto in realtà agisce come “dirigente di fatto”, pur senza investitura formale.

Con sentenza 19 ottobre 2017, n. 48302 la Suprema Corte ha stabilito ai sensi dell'articolo 299, Dlgs 81/2008, che la posizione di garanzia in capo al preposto può determinarsi anche attraverso l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di altre figure di garante.

In accordo con l'ormai consolidata giurisprudenza, la Corte con la sentenza in oggetto ha confermato il "principio di effettività" ai fini dell'individuazione delle responsabilità civili e/o penali in caso di infortunio di un lavoratore, facendo prevalere l'effettività della mansione svolta da un soggetto sulla "non formalità dell'incarico a lui attribuito".

Nel caso in esame, l’imputato laziale che agiva come dirigente di fatto e aveva affidato i lavori di scavo a un'impresa appaltatrice, è stato riconosciuto colpevole di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro,  secondo quanto stabilito dall'articolo 26, Dlgs 81/2008, non avendo verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, i requisiti tecnico professionali dell'impresa esecutrice dei lavori e l'esistenza del piano operativo di sicurezza.

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2017, n. 48302