Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2021, n. 24415
Sicurezza sul lavoro - Attività di potatura - Infortunio per caduta dall'alto - Responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza sull'adozione di dispositivi di protezione individuale (articolo 18, Dlgs 81/2008) - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Responsabilità del lavoratore per inosservanza delle disposizioni e delle direttive impartite (articolo 20, Dlgs 81/2008) - Concorso di colpa - Sussistenza - Condotta abnorme del lavoratore - Non rientra
Nel caso di infortunio durante l'attività di potatura del verde, la condotta del lavoratore in violazione di specifiche disposizioni non esclude la responsabilità del datore di lavoro a titolo di concorso. La Corte di Cassazione con sentenza 22 giugno 2021, n. 24415 ha ricordato che pur tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'articolo 20, Dlgs 81/2008 (modello collaborativo), che impongono al lavoratore di agire con diligenza, prudenza e perizia, la responsabilità datoriale può essere esclusa solo nel caso la condotta del lavoratore porti a un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio del datore di lavoro o che sia da questi non prevedibile né ipotizzabile. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta dal lavoratore posta in essere in violazione di specifiche disposizioni e direttive ha concorso a causare l'evento, come tale è stata valutata dai Giudici in termini di colpa concorrente a quella del datore di lavoro, che aveva omesso di vigilare sull'osservanza da parte del lavoratore del corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a sua disposizione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 18, Dlgs 81/2008. I Giudici della Suprema Corte hanno ravvisato un concorso di colpa per l'infortunio ritenendo responsabili sia il datore di lavoro marchigiano per aver omesso di vigilare sull'adozione della misura di protezione individuale, sia il lavoratore che operando sulla piattaforma privo dell'imbracatura, si portava al di fuori del cestello di protezione durante l'attività di potatura, superando le barriere anticaduta. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2021, n. 24415
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