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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 giugno 2022, n. 21863

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi gravanti sul datore di lavoro (articolo 18 del Dlgs 81/2008) - Delega di funzioni (articolo 16 del Dlgs 81/2008) - Circoscrizione ad ambito "ben definito" e non estensione all'intera gestione aziendale - Necessità - Sussistenza - Infortunio di un lavoratore per caduta dall'alto (N.d.R.: articolo 107 del Dlgs 81/2008) - Responsabilità del Rspp (nonché vice presidente del Consiglio di amministrazione) - Violazione delle norme sui lavori in quota (articoli 111 e 115 del Dlgs 81/2008) - Reato di omicidio colposo (N.d.R.: articolo 589 del Codice penale) - Sussistenza

In materia di infortuni sul lavoro ex Dlgs 81/2008 gli obblighi gravanti sul datore possono dirsi validamente delegati a terzi a condizione che la delega riguardi un ambito "ben definito".
Questo quanto ribadito ancora una volta dalla Corte di Cassazione (sentenza 21863/20228) chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Rspp) di una ditta, nonché vice presidente del Consiglio di amministrazione, imputato del reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale per la morte di un dipendente caduto dall'alto durante il montaggio di alcuni pannelli solari. La Corte d'Appello di Perugia, nel confermare la pronuncia di condanna emessa in primo grado, riteneva infatti che l'imputato avesse competenze su tutto il settore prevenzione, "cosicchè irrilevante doveva considerarsi l'assenza di deleghe".
La Corte respinge il ricorso ricordando, tra gli altri, il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti, con subentro del delegato nella relativa posizione di garanzia, a condizione che l'atto di delega (articolo 16 del Dlgs 81/2008) riguardi un ambito ben definito (e non l'intera gestione aziendale), sia espresso, effettivo, non equivoco "ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 giugno 2022, n. 21863