Sentenza Corte di Cassazione 23 dicembre 2021, n. 47010
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Regole processuali ex articolo 35, Dlgs 231/2001 - Fallimento della persona giuridica - Conseguenze - Assimilabilità alla morte dell’imputato ed estinzione dell’illecito amministrativo - Esclusione - Sanzione pecuniaria - Ente soggetto a fallimento - Responsabilità patrimoniale dell’Ente sotto procedura concorsuale per il pagamento della sanzione - Articolo 27, Dlgs 231/2001 - Sussistenza
Il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo a carico della società ex Dlgs 231/2001 per reato di manager e dipendenti.
Un principio consolidato ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23 dicembre 2021, n. 47010. L'instaurazione della procedura concorsuale non è una situazione che si può assimilare a quella della morte dell'autore del reato. Infatti il fallimento non determina alcun mutamento soggettivo della società, la quale viene sottoposta semplicemente a una procedura di gestione della crisi ad opera di un pubblico ufficiale (il curatore) e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Resta quindi intatto l'illecito amministrativo a carico dell'Ente per un reato commesso da un manager o dipendente dell'Ente che costituisce presupposto della responsabilità della società ex Dlgs 231/2001.
Durante il fallimento, la società continua ad essere soggetto passivo della sanzione pecuniaria, di cui risponde con il suo patrimonio ai sensi dell'articolo 27 del Dlgs 231/2001. E del resto, sottolinea la Suprema Corte l'estinzione dell'Ente non si produce, automaticamente, nemmeno alla chiusura della procedura concorsuale, essendo necessario un atto formale di cancellazione della società da parte del curatore fallimentare. Solo quest'ultimo evento è assimilato alla morte della persona fisica autrice del reato. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 dicembre 2021, n. 47010
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