Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2024, n. 31665
Responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente ai sensi dell'articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 in relazione al reato di omicidio colposo ex articolo 589, del Codice penale commesso in relazione alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro commesso da un manager - Predisposizione di un modello organizzativo volto a prevenire il reato-presupposto ex articolo 30, Dlgs 81/2008 e articolo 6, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente - Conseguenza diretta e oggettiva della presenza o meno del modello organizzativo - Esclusione - Valutazione della "colpa di organizzazione" intesa come carenze organizzative che hanno consentito la commissione del reato - Necessità - Sussistenza - Assenza di carenze organizzative - Conseguenze - Assenza della responsabilità dell'Ente - Sussistenza - Documento di valutazione dei rischi - Predisposizione e mancanze - Articoli 17 e 28, Dlgs 81/2008 - Presenza di informazioni sulla "safety" ma non quelle sul rischio esogeno della "security" (sicurezza dei dipendenti nel corso degli spostamenti in territorio estero) - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Ragioni - Informazione puntuale ai dipendenti sul rischio specifico connesso agli spostamenti in territorio estero - Necessità di fornitura per iscritto di tali informazioni - Esclusione
L'assenza di un "modello organizzativo" non determina in automatico la responsabilità della società per reato dei manager ex Dlgs 231/2001, per la quale occorre la prova di una "carenza organizzativa" dell'Ente che ne ha causato la commissione.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 agosto 2024, n. 31665 in relazione alla responsabilità di una società ai sensi dell'articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 collegata all'omicidio colposo (articolo 589, Codice penale) connesso con la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il fatto si era verificato durante uno spostamento via terra di alcuni dipendenti della società in territorio estero diretti a uno stabilimento, rapiti e uccisi.
I Supremi Giudici hanno evidenziato come la responsabilità dell'Ente non discende in automatico dalla presenza o meno di un modello organizzativo perché sarebbe una responsabilità "oggettiva" quanto dalla valutazione di carenze organizzative, una "colpa di organizzazione" modellata sulla colpevolezza della persona fisica. Nel caso di specie era presente un modello organizzativo ex articolo 30, Dlgs 81/2008 che prevedeva regole precise per gli spostamenti nell'area estera in oggetto, imponendo un viaggio via mare, prassi consolidata e applicata e di cui tutti erano a conoscenza. Un dirigente munito di regolare delega di funzioni di sua iniziativa e senza informare la società aveva deciso per il viaggio via terra, causativo dell'evento delittuoso.
Per la Cassazione, non si è provata alcuna carenza organizzativa e nessuna responsabilità va imputata all'Ente. Inoltre, nessun vantaggio o interesse si è verificato per la società, perché la scelta effettuata dal manager ha portato ad un risparmio di costi esiguo.
Quanto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e alle sue carenze (articoli 17 e 28, Dlgs 81/2008) è vero che nell'atto l'azienda aveva incluso le informazioni sulla "safety" ma non quelle sul rischio esogeno della "security" (sicurezza dei dipendenti nel corso degli spostamenti in territorio estero). I Giudici però affermano che "Il tema, tuttavia, non è se tali disposizioni fossero contenute nel Dvr ma se vi fosse un'organizzazione aziendale nota e conosciuta a preposti e lavoratori tesa a fronteggiare i rischi all'incolumità degli operai nei loro spostamenti." L'obbligo informativo sui rischi degli spostamenti era stato adempiuto. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 agosto 2024, n. 31665
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