Sentenza Corte di Cassazione 21 febbraio 2022, n. 5859
Sicurezza sul lavoro - Cantiere mobile (N.d.R.: articolo 88, Dlgs 81/2008) - Deposito di materiali presso il ciglio dello scavo - Infortunio mortale di un lavoratore travolto da una massa di terra rimossa dalla scavo- Responsabilità dei datori di lavoro per violazione dell’obbligo di vietare l'accesso allo scavo sino alla messa in sicurezza dello stesso ex articolo 119, Dlgs 81/2006 - Violazione dell’obbligo di deposito di materiali presso il ciglio degli scavi, ex articolo 120, Dlgs 81/2006 - Sussistenza - Obbligo del datore di lavoro all’impresa affidataria di informazione su specifici rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, ex articolo 26 Dlgs 81/2008 - Obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei lavoro e sull'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ex articolo 97, Dlgs 81/2008 - Sussistenza – Responsabilità per reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza
Prima di iniziare lavori all’interno di uno scavo ancora privo delle armature di sostegno, il datore di lavoro ha l’obbligo di vietare l'accesso alla trincea sino alla messa in sicurezza dello stesso, ex articolo 119, Dlgs 81/2008. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza 21 febbraio 2022, n. 5859 ricordando che nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50 nel caso il terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, il datore di lavoro è tenuto a provvedere man mano che procede lo scavo, alla messa in sicurezza dello stesso con applicazione delle necessarie armature di sostegno, nonché il divieto del deposito di materiali presso il ciglio degli scavi, ai sensi dell'articolo 120, Dlgs 81/2006. In caso di appalto di lavori e/o di più imprese presenti nel cantiere, come nel caso di specie, l’impresa affidataria ha l’obbligo, ai sensi dell'articolo 26 Dlgs 81/2008, di fornire informazioni su specifici rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa esecutrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione all'attività, oltre a vigilare sulla sicurezza dei lavoro e sull'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ex articolo 97, Dlgs 81/2008. Nella fattispecie i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità dei due imputati calabresi per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore il quale, operando all'interno di uno scavo avviato per la costruzione parcheggio sotterraneo, veniva travolto da una massa di terra rimossa dalla scavo medesimo e riposta sul ciglio della trincea, decedendo per asfissia da compressione. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5859
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