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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 marzo 2024, n. 12326

Sicurezza sul lavoro - Obblighi prevenzionistici - Delega di funzioni (N.d.R.: articolo 16, Dlgs 81/2008) - Presupposti - Atto espresso, inequivoco, certo e diretto a persona tecnicamente capace e dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento - Necessità - Sussistenza - Obbligo di vigilanza del delegante sul corretto uso della delega da parte del delegato (N.d.R.: articolo 16, comma 3, Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza - Onere della prova in giudizio sull'avvenuto conferimento della delega a terzi - Destinatari - Soggetto che se ne vuole avvalere - Necessità - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro - Formazione dei lavoratori e idoneità dei luoghi di lavoro (articoli 37 e 63, Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero - Comportamento abnorme del lavoratore - Insussistenza

Il datore di lavoro può delegare gli obblighi prevenzionistici ex Dlgs 81/2008, ma deve comunque vigilare sul corretto uso della delega da parte del delegato.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione che con sentenza 12326/2024 torna sull'istituto della delega di funzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008 che consente al datore di lavoro di delegare a terzi alcuni obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco, certo ed investa persona tecnicamente capace e dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento. Fermo restando "l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive".
Nel caso di specie, nessuna valida prova è stata fornita dall'imputato - legale rappresentante e responsabile della sicurezza di una ditta - su una presunta delega degli obblighi prevenzionistici a terzi, imputato che svolgeva personalmente le funzioni di direzione dell'impianto produttivo.
Corretta dunque, sottolinea la Corte, l'affermazione di una sua responsabilità penale per il reato di omicidio colposo commesso con plurime violazioni della normativa antinfortunistica, in particolare in tema di formazione dei lavoratori e di idoneità dei luoghi di lavoro. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 26 marzo 2024, n. 12326