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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2022, n. 22399

Sicurezza sul lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (N.d.R.: articolo 262, Dlgs 81/2008) - Procedimento di estinzione delle contravvenzioni ex articolo 24, Dlgs 758/1994 - Possibilità che un Ente paghi la sanzione amministrativa al posto del legale rappresentante o del soggetto in posizione apicale contravventore al fine di determinare l'effetto estintivo del reato - Sussistenza - Impegno di risorse economiche da parte di un Ente territoriale al fine di provvedere al pagamento della sanzione ai fini dell'estinzione dei reati attribuiti al proprio rappresentante legale o al dipendente in posizione apicale - Interesse legittimo dell'Ente all'estinzione delle contravvenzioni - Appropriazione di denaro pubblico per fini privatistici e configurabilità del delitto di peculato ex articolo 314, Codice penale - Insussistenza

Nell'ambito della procedura ex Dlgs 758/1994 per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, se il Comune paga la sanzione amministrativa al posto del manager colpevole non è peculato.
A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 8 giugno 2022, n. 22399. La Suprema Corte dapprima ricorda come nel procedimento per l'estinzione in sede amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro ex articolo 24, Dlgs 758/1994 è possibile per l'Ente – anche se non responsabile in solido col colpevole - pagare la sanzione amministrativa funzionale all'estinzione del reato al posto del rappresentante legale o del proprio addetto in posizione apicale colpevoli dell'illecito, determinando l'effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato (sempre che ricorra l'ulteriore condizione dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'Organo di vigilanza).
Giusta la normativa sopra richiamata, per la Cassazione, pertanto, è insussistente il reato di peculato ex articolo 314, Codice penale, contestato al responsabile dell'area economica di un Comune che aveva impegnato delle somme per pagare la sanzione amministrativa ai fini estintivi di contravvenzioni derivanti da violazioni di norme sugli infortuni sul lavoro a carico del rappresentante legale e del proprio dipendente in posizione apicale. L'impiego del denaro pubblico era stato disposto per un interesse legittimo dell'Ente, quello di tenere indenni tali soggetti, responsabili di violazioni delle norme antinfortunistiche non in ragione di condotte tenute fuori dalla veste istituzionale, ma anzi a causa delle loro posizioni funzionali. Pertanto non c'è stata nessuna appropriazione di denaro pubblico per finalità privatistiche. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 8 giugno 2022, n. 22399