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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2022, n. 34943

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Presupposti - Reato commesso da soggetto in posizione "apicale" (articolo 5, comma 1, lettera a), Dlgs 231/2001) - Identificazione - Delegato alla sicurezza sul lavoro ex articolo 16 del Dlgs 81/2008 - Rilevanza ai fini della qualifica di soggetto in posizione apicale ai sensi del Dlgs 231/2001 - Automatismo - Inammissibilità - Sussistenza - Reato presupposto - Lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso con violazione della normativa antinfortunistica (Dlgs 81/2008) - Responsabilità dell'Ente ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Il delegato alla sicurezza sul lavoro non necessariamente riveste una posizione "verticistica" di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'Ente idonea a configurare la responsabilità "231" della società.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 34943/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società a responsabilità limitata emiliana riconosciuta responsabile ex Dlgs 231/2001 in relazione al reato presupposto di lesioni personali colpose commesso ai danni di un dipendente dal delegato alla sicurezza della società, identificato dai Giudici di merito quale soggetto in posizione apicale ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 231/2001. Articolo che, ricordiamo, individua la responsabilità dell'Ente per reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente".
La Corte accoglie il ricorso e censura la sentenza impugnata per aver operato una sorta di equiparazione tra il potere del delegato di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza (articolo 16 del Dlgs 81/2008) e la qualifica di soggetto in posizione apicale, come individuata dal Dlgs 231/2001. Tale autonomia decisionale, precisa il Collegio, costituisce infatti il presupposto di operatività della delega in materia di prevenzione sul lavoro, ma non implica necessariamente il riconoscimento dei poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza richiesti dal legislatore per la configurazione della responsabilità dell'Ente. (IM)

 

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 21 settembre 2022, n. 34943