Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 2024, n. 22586
Sicurezza sul lavoro - Obblighi di formazione del lavoratore sull'utilizzo delle attrezzature - Articolo 71, Dlgs 81/2008 - Violazione - Società di capitali - Responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione - Sussistenza - Esonero - Delega delle funzioni antinfortunistiche a un consigliere di amministrazione (N.d.R.: articolo 16, Dlgs 81/2008 sulla delega di funzioni e articolo 2381, Codice civile sulla delega di gestione) - Ammissibilità - Esclusione - Dovere di controllo e di intervento sostitutivo per tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - Necessità - Sussistenza - Obbligo di formazione del lavoratore - Esonero - Ipotesi - Esperienza pregressa/collaborazione con altri lavoratori - Ammissibilità - Esclusione - Responsabilità dell'impresa ex Dlgs 231/2001 - Presupposti di imputazione alternativi e concorrenti - Interesse/Vantaggio (articolo 5, Dlgs 231/2001) - Sussistenza - Vantaggio - Configurabilità - Anche esigui risparmi di spesa - Sussistenza
Gli obblighi antinfortunistici gravano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (Cda) di un'azienda e l'eventuale delega sulla sicurezza non li esonera dal dovere di controllo e intervento.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione che con sentenza 22586/2024 ha chiarito che nelle società di capitali la delega conferita a uno degli amministratori per l'esercizio di determinate funzioni (cd. delega di gestione), comprese quelle in materia antinfortunistica, può ridurre la portata della posizione di garanzia di un altro componente del Cda ma non escluderla "non potendo essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega".
Il principio è stato affermato dalla Corte nell'ambito di un procedimento a carico di una società ex Dlgs 231/2001 per il reato presupposto di lesioni commesso dal presidente del Cda ai danni di un dipendente, in particolare per non averlo formato adeguatamente sul corretto uso delle attrezzature di lavoro. A parere dei difensori, i Giudici di merito non avrebbero debitamente valutato l'intervenuta delega delle funzioni antinfortunistiche a un altro Consigliere di amministrazione. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 5 giugno 2024, n. 22586
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